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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01140/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 16/09/2022 dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; letta !a requisitoria depositata dal Pubblico ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; preso atto delle memorie di replica e conclusioni scritte formulate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Sciacca ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di bancarotta documentale e distrattiva.

2. Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'individuazione dell'imputato quale autore degli illeciti contestati, lamenta che la corte territoriale, con motivazione sterile e apparente, ha omesso di analizzare correttamente le risultanze istruttorie, rappresentate da documenti e testimonianze, in quanto non idonee a individuare nella persona dell'imputato il responsabile legale della società e, pertanto, dei delitti contestati, avendo questi, in realtà svolto, solo fittiziamente, il ruolo di amministratore di diritto della fallita. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità e, tuttavia, la sentenza va annullata nei termini di cui si dirà.

2. La questione giuridica sollevata con l'unico motivo è manifestamente infondata sia perchè sviluppa censure non proponibili in sede di legittimità, replicanti motivi di gravame privi di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinente a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e de:Ie fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche dell i2 coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello, sia la decisione di primo grado.

Va anche osservato che nel caso in cui le sentenze di primo e sec:ondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, RJ. 239735; Sez. 6, n. 1307 del :14/1/2003, Delvai, Rv. 223061).

Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., > Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01).

3. Premesso che nessuna censura è stata mossa in merito alla sussistenza dei fatti contestati, nelle pronunce di merito, i giudici hanno evidenziato che, in merito all'individuazione dell'imputato, quale amministratore di diritto della fallita, non ricorre alcuna sostanziale incertezza, tenuto conto, in particolare, sia del verbale di assemblea con il quale il ricorrente veniva nominato amministratore unico della s.r.l. fallita e i cui dati venivano riportati anche nella visura della CCIAA di Agrigento, sia del certificato anagrafico del Comune di Sciacca e delle dichiarazioni testimoniali che davano atto della effettiva residenza del Bellanca, corrispondente alla sede sociale e al luogo ove venivano consegnati i materiali destinati alla fallita.

4. Dal canto suo, la difesa, con riferimento a quanto contestato, ha omesso di indicare elementi idonei e necessari attraverso i quali giungere a ritenere che il ricorrente fosse solo formalmente investito della carica di amministratore, limitandosi a porre il dubbio in merito all'individuazione, nella persona del Bellanca, del soggetto che rivestiva tale funzione, senza né indicare chi fosse, in realtà, l'amministratore di fatto della società nella quale a lui era stato attribuito l'asserito ruolo di "testa di legno", né impugnare per falso la firma apposta, a suo nome, nel corpo della delibera assembleare con la quale veniva nominato amministratore unico della s.r.I., né, infine, spiegare perché il ruolo formalmente assegnatogli fosse stato da lui ricoperto per il periodo di circa quattro anni.

5. Ciò posto, al ricorrente sono state applicate le pene accessorie fallimentari, che, sulla base del mero richiamo contenuto nella sentenza di primo grado all'art. 216 L.Fall., senza ulteriori specificazioni di durata, devono ritenersi irrogate nella misura fissa di dieci anni e confermate dalla sentenza di appello.

La Corte costituzionale con sentenza n. 122 del 2018 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., l'art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942), nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizic di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

Da ciò consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata d'ufficio limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, che richiede, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., la valutazione dei parametri di gravità del fatto e di capacità a delinquere del ricorrente non consentita in sede di legittimità, spettando al giudice di merito, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.

Per il resto, il ricorso va dichiarato inammissibile.• P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.

Dichiara inammi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 16/09/2022 dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; letta !a requisitoria depositata dal Pubblico ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; preso atto delle memorie di replica e conclusioni scritte formulate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Sciacca ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di bancarotta documentale e distrattiva. 2. Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'individuazione dell'imputato quale autore degli illeciti contestati, lamenta che la corte territoriale, con motivazione sterile e apparente, ha omesso di analizzare correttamente le risultanze istruttorie, rappresentate da documenti e testimonianze, in quanto non idonee a individuare nella persona dell'imputato il responsabile legale della società e, pertanto, dei delitti contestati, avendo questi, in realtà svolto, solo fittiziamente, il ruolo di amministratore di diritto della fallita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità e, tuttavia, la sentenza va annullata nei termini di cui si dirà. 2. La questione giuridica sollevata con l'unico motivo è manifestamente infondata sia perchè sviluppa censure non proponibili in sede di legittimità, replicanti motivi di gravame privi di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinente a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e de:Ie fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche dell i2 coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello, sia la decisione di primo grado. Va anche osservato che nel caso in cui le sentenze di primo e sec:ondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, RJ. 239735; Sez. 6, n. 1307 del :14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., > Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). 3. Premesso che nessuna censura è stata mossa in merito alla sussistenza dei fatti contestati, nelle pronunce di merito, i giudici hanno evidenziato che, in merito all'individuazione dell'imputato, quale amministratore di diritto della fallita, non ricorre alcuna sostanziale incertezza, tenuto conto, in particolare, sia del verbale di assemblea con il quale il ricorrente veniva nominato amministratore unico della s.r.l. fallita e i cui dati venivano riportati anche nella visura della CCIAA di Agrigento, sia del certificato anagrafico del Comune di Sciacca e delle dichiarazioni testimoniali che davano atto della effettiva residenza del Bellanca, corrispondente alla sede sociale e al luogo ove venivano consegnati i materiali destinati alla fallita. 4. Dal canto suo, la difesa, con riferimento a quanto contestato, ha omesso di indicare elementi idonei e necessari attraverso i quali giungere a ritenere che il ricorrente fosse solo formalmente investito della carica di amministratore, limitandosi a porre il dubbio in merito all'individuazione, nella persona del Bellanca, del soggetto che rivestiva tale funzione, senza né indicare chi fosse, in realtà, l'amministratore di fatto della società nella quale a lui era stato attribuito l'asserito ruolo di "testa di legno", né impugnare per falso la firma apposta, a suo nome, nel corpo della delibera assembleare con la quale veniva nominato amministratore unico della s.r.I., né, infine, spiegare perché il ruolo formalmente assegnatogli fosse stato da lui ricoperto per il periodo di circa quattro anni. 5. Ciò posto, al ricorrente sono state applicate le pene accessorie fallimentari, che, sulla base del mero richiamo contenuto nella sentenza di primo grado all'art. 216 L.Fall., senza ulteriori specificazioni di durata, devono ritenersi irrogate nella misura fissa di dieci anni e confermate dalla sentenza di appello. La Corte costituzionale con sentenza n. 122 del 2018 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., l'art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942), nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizic di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». Da ciò consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata d'ufficio limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, che richiede, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., la valutazione dei parametri di gravità del fatto e di capacità a delinquere del ricorrente non consentita in sede di legittimità, spettando al giudice di merito, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. Per il resto, il ricorso va dichiarato inammissibile.• P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. Dichiara inammi
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