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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10677/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19122/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Marineo (PA), contrada [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (con studio in Roma, via G. P. Palestrina n. 19); - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; - contribuente - R.G.N. 19122/2015-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I./A.E. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Sicilia, n. 200/24/2015, pronunciata il 10 dicembre 2014 e depositata il 21 gennaio 2015; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 12 novembre 2021; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, con quattro motivi, sostenuti da memoria, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza (n. 258/03/2011) con la quale la CTP di Palermo aveva rigettato l'impugnazione di avviso di accertamento, IVA ed imposte dirette, per l'esercizio 2004.

2. L'Agenzia delle Entrate («A.E.») si difende con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, in merito all'interruzione del processo dedotta dalla ricorrente con la depositata memoria, occorre rilevare che tale istituto, anche per l'ipotesi di dichiarazione di fallimento di una delle parti, non opera con riferimento al processo in cassazione, posto che in quest'ultimo rileva il principio dell'impulso d'ufficio e non trovano, pertanto, applicazione i comuni eventi interruttivi del processo contemplati in via generale dalla legge (ex plurimis, limitando i riferimenti solo alle più recenti: Cass. sez. 5, 24/07/2019, n. 19981, in motivazione; Cass. sez. 1, 19/09/2019, n. 22206, in motivazione; Cass. sez. 1, 20/03/2017, n. 7477, Rv. 645844-01).

2. Il ricorso non merita accoglimento.

3. Con il motivo n. 1, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.

Esso consisterebbe nella circostanza, allegata dalla contribuente, per la quale il [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi recato 1'8 giugno 2009 presso l'A.E. per esibire la documentazione richiesta (non ritirata per assenza di procura) R.G.N. 19122/2015-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. s.r.1./A.E. 4 sarebbe tornato al medesimo fine presso lo stesso Ufficio anche il 18 ed il 30 del medesimo mese, «non riuscendo a contattare il funzionario preposto».

Tale circostanza, a dire della ricorrente, allegata in sede di ricorso innanzi alla CTP e, sempre a detta della contribuente, non contestata dall'A.E., sarebbe decisiva ai fini della prova di non aver potuto adempiere all'invito dell'Ufficio avente ad oggetto il deposito della documentazione per causa non imputabile alla medesima.

3.1. Il motivo è infondato, oltre che caratterizzato da profili di inammissibilità ad eccezione (diversamente da quanto prospettato dalla controricorrente) di quella derivante dalla c.d.

«doppia conforme», di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., trattandosi di appello introdotto antecedentemente al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012.

Come dedotto, il motivo non è in linea con l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella sua formulazione successiva alla sostituzione operata dal citato d.l. n. 83 del 2012, ratione temporis applicabile alla fattispecie, in quanto il fatto oggetto di omesso esame da parte della CTR emergerebbe, a dire della stessa ricorrente, dalla mancata specifica contestazione da parte dell'A.E. e, quindi, non può nella specie dirsi oggetto di discussione tra le parti oltre così come non emerge dalla sentenza né dagli atti di parte.

A ciò aggiungasi, comunque, il difetto di specificità del motivo (in termini di autosufficienza) per la mancata trascrizione (anche indiretta) nel ricorso, nelle loro parti essenziali ai fini della percezione della doglianza, degli atti di parte dai quali risulterebbero tanto l'allegazione del fatto quanto la mancata contestazione (per l'inammissibilità dovuta a difetto di specificità del motivo di ricorso, in termini di autosufficienza, si vedano altresì, ex plurimis, limitando i riferimenti solo a talune decisioni più recenti, oltre a Cass. sez.

U, 27/12/2019, n. 34469, e Cass. sez.

U, 19/04/2016, n. 7701: Cass.R.G.N. 19122/2015-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. s.r.1./A.E. sez. 6 -3, 23/02/2021, n. 4766; Cass. sez. 5, 30/09/2020, n. 20858, in motivazione; Cass. sez. 3, 27/05/2019, n. 14357, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 24/05/2019, n. 14161, in motivazione; Cass. sez. 5, 13/11/2018, n. 29092, Rv. 651277-01; Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv. 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01).

Qualora vi fosse stato il dedotto omesso esame esso si sarebbe comunque appuntato con riferimento al fatto non decisivo nell'economia dell'apparato motivazionale che fonda l'assenza della non imputabilità alla contribuente della mancata esibizione documentale anche sulla mancata esibizione degli stessi nei mesi di luglio e di agosto, antecedenti l'emanazione dell'avviso di accertamento, avendo peraltro la CTR accertato che nessuno, munito di procura, ha effettuato il deposito documenti.

4. I motivi di ricorso dal n. 2 al n. 4 sono suscettibili di trattazione congiunta, in regione della connessione delle questioni inerenti i rispettivi oggetti.

4.1. Con essi si deducono: violazione e falsa applicazione di legge (art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, anche in relazione al diritto di difesa), per non aver la CTR ritenuto ammissibile la produzione nel processo della documentale non esibita, stante l'asserita non imputabilità della detta mancata esibizione (motivo n. 2); violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., per non aver, conseguentemente, la CTR posto a fondamento della propria decisione la detta documentazione (motivo n. 3), e l'omesso esame di quest'ultima, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (motivo n. 4).

Le censure, al netto dell'inammissibilità del motivo n. 4 in quanto facente riferimento all'omesso esame non di un fatto storico bensì di un mezzo di prova, cioè la detta documentazione (ex plurimis, Cass.R.G.N. 19122/2015-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I./A.E. sez. 3, 09/06/2021, n. 16189, e la giurisprudenza ivi citata), non hanno pregio e, comunque, il relativo interesse del ricorrente può considerarsi venuto meno, in forza dell'inconsistenza della censura di cui al motivo n. 1, in quanto, come specificato dalla stessa contribuente (immediatamente dopo la censura n. 1 e quale premessa delle ulteriori doglianze), gli ulteriori «vizi della sentenza» (prospettati nelle censure nn. 2, 3 e 4) sarebbero «derivati» proprio dall'omesso esame del fatto storico dedotto con il motivo n. 1.

5. In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e la ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità che si liquidano, in applicazione dei parametri applicabili ratione temporis, in euro 7.800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

5.1. Stante il tenore della pronunzia, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (aggiunto dall'art. 1, comma 17, della

I. 24 dicembre 2012, n. 228), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (circa i limiti di detta attestazione, da riferirsi esclusivamente al presupposto processuale della tipologia di pronuncia adottata e non al presupposto sostanziale della debenza del contributo del cui raddoppio trattasi, si veda Cass. Sez.

U, 20/02/20, n. 4315).

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità che si liquidano in euro 7.800,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei R.G.N. 19122/2015-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I./A.E. presupposti, processuali, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19122/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Marineo (PA), contrada [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (con studio in Roma, via G. P. Palestrina n. 19); - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; - contribuente - R.G.N. 19122/2015-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I./A.E. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Sicilia, n. 200/24/2015, pronunciata il 10 dicembre 2014 e depositata il 21 gennaio 2015; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 12 novembre 2021; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, con quattro motivi, sostenuti da memoria, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza (n. 258/03/2011) con la quale la CTP di Palermo aveva rigettato l'impugnazione di avviso di accertamento, IVA ed imposte dirette, per l'esercizio 2004. 2. L'Agenzia delle Entrate («A.E.») si difende con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, in merito all'interruzione del processo dedotta dalla ricorrente con la depositata memoria, occorre rilevare che tale istituto, anche per l'ipotesi di dichiarazione di fallimento di una delle parti, non opera con riferimento al processo in cassazione, posto che in quest'ultimo rileva il principio dell'impulso d'ufficio e non trovano, pertanto, applicazione i comuni eventi interruttivi del processo contemplati in via generale dalla legge (ex plurimis, limitando i riferimenti solo alle più recenti: Cass. sez. 5, 24/07/2019, n. 19981, in motivazione; Cass. sez. 1, 19/09/2019, n. 22206, in motivazione; Cass. sez. 1, 20/03/2017, n. 7477, Rv. 645844-01). 2. Il ricorso non merita accoglimento. 3. Con il motivo n. 1, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti. Esso consisterebbe nella circostanza, allegata dalla contribuente, per la quale il [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi recato 1'8 giugno 2009 presso l'A.E. per esibire la documentazione richiesta (non ritirata per assenza di procura) R.G.N. 19122/2015-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. s.r.1./A.E. 4 sarebbe tornato al medesimo fine presso lo stesso Ufficio anche il 18 ed il 30 del medesimo mese, «non riuscendo a contattare il funzionario preposto». Tale circostanza, a dire della ricorrente, allegata in sede di ricorso innanzi alla CTP e, sempre a detta della contribuente, non contestata dall'A.E., sarebbe decisiva ai fini della prova di non aver potuto adempiere all'invito dell'Ufficio avente ad oggetto il deposito della documentazione per causa non imputabile alla medesima. 3.1. Il motivo è infondato, oltre che caratterizzato da profili di inammissibilità ad eccezione (diversamente da quanto prospettato dalla controricorrente) di quella derivante dalla c.d. «doppia conforme», di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., trattandosi di appello introdotto antecedentemente al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012. Come dedotto, il motivo non è in linea con l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella sua formulazione successiva alla sostituzione operata dal citato d.l. n. 83 del 2012, ratione temporis applicabile alla fattispecie, in quanto il fatto oggetto di omesso esame da parte della CTR emergerebbe, a dire della stessa ricorrente, dalla mancata specifica contestazione da parte dell'A.E. e, quindi, non può nella specie dirsi oggetto di discussione tra le parti oltre così come non emerge dalla sentenza né dagli atti di parte. A ciò aggiungasi, comunque, il difetto di specificità del motivo (in termini di autosufficienza) per la mancata trascrizione (anche indiretta) nel ricorso, nelle loro parti essenziali ai fini della percezione della doglianza, degli atti di parte dai quali risulterebbero tanto l'allegazione del fatto quanto la mancata contestazione (per l'inammissibilità dovuta a difetto di specificità del motivo di ricorso, in termini di autosufficienza, si vedano altresì, ex plurimis, limitando i riferimenti solo a talune decisioni più recenti, oltre a Cass. sez. U, 27/12/2019, n. 34469, e Cass. sez. U, 19/04/2016, n. 7701: Cass.R.G.N. 19122/2015-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. s.r.1./A.E. sez. 6 -3, 23/02/2021, n. 4766; Cass. sez. 5, 30/09/2020, n. 20858, in motivazione; Cass. sez. 3, 27/05/2019, n. 14357, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 24/05/2019, n. 14161, in motivazione; Cass. sez. 5, 13/11/2018, n. 29092, Rv. 651277-01; Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv. 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01). Qualora vi fosse stato il dedotto omesso esame esso si sarebbe comunque appuntato con riferimento al fatto non decisivo nell'economia dell'apparato motivazionale che fonda l'assenza della non imputabilità alla contribuente della mancata esibizione documentale anche sulla mancata esibizione degli stessi nei mesi di luglio e di agosto, antecedenti l'emanazione dell'avviso di accertamento, avendo peraltro la CTR accertato che nessuno, munito di procura, ha effettuato il deposito documenti. 4. I motivi di ricorso dal n. 2 al n. 4 sono suscettibili di trattazione congiunta, in regione della connessione delle questioni inerenti i rispettivi oggetti. 4.1. Con essi si deducono: violazione e falsa applicazione di legge (art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, anche in relazione al diritto di difesa), per non aver la CTR ritenuto ammissibile la produzione nel processo della documentale non esibita, stante l'asserita non imputabilità della detta mancata esibizione (motivo n. 2); violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., per non aver, conseguentemente, la CTR posto a fondamento della propria decisione la detta documentazione (motivo n. 3), e l'omesso esame di quest'ultima, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (motivo n. 4). Le censure, al netto dell'inammissibilità del motivo n. 4 in quanto facente riferimento all'omesso esame non di un fatto storico bensì di un mezzo di prova, cioè la detta documentazione (ex plurimis, Cass.R.G.N. 19122/2015-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I./A.E. sez. 3, 09/06/2021, n. 16189, e la giurisprudenza ivi citata), non hanno pregio e, comunque, il relativo interesse del ricorrente può considerarsi venuto meno, in forza dell'inconsistenza della censura di cui al motivo n. 1, in quanto, come specificato dalla stessa contribuente (immediatamente dopo la censura n. 1 e quale premessa delle ulteriori doglianze), gli ulteriori «vizi della sentenza» (prospettati nelle censure nn. 2, 3 e 4) sarebbero «derivati» proprio dall'omesso esame del fatto storico dedotto con il motivo n. 1. 5. In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e la ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità che si liquidano, in applicazione dei parametri applicabili ratione temporis, in euro 7.800,00, oltre alle spese prenotate a debito. 5.1. Stante il tenore della pronunzia, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (aggiunto dall'art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (circa i limiti di detta attestazione, da riferirsi esclusivamente al presupposto processuale della tipologia di pronuncia adottata e non al presupposto sostanziale della debenza del contributo del cui raddoppio trattasi, si veda Cass. Sez. U, 20/02/20, n. 4315). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità che si liquidano in euro 7.800,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei R.G.N. 19122/2015-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I./A.E. presupposti, processuali, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
Sentenza Cassazione n. 10677/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris