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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 26818/2026

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te d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il primo motivo di ricorsoè reiterativo di censura, con il quale sieccepisce la presrizione del reato, è manifestamente infondato, considerato che ilreato di insolvenza fraudolenta si consuma non nel momento in cui vienecontratta l'obbligazione o in quello in cui viene a manifestarsi lo stato diinsolvenza, bensì in quello dell'inadempimento, che costituisce l'ultima fasedell'"iter" criminoso (vedi Sez. 2, n. 37909 del 28/10/2020, Rv. 280608),dovendosi pertanto accertare, ai fini della determinazione del momentoconsumativo, la data dell'inadempimento in base alle norme che disciplinano, inmateria civile, l'adempimento delle obbligazioni, con particolare riguardo altermine per adempiere (vedi Sez. 6, n. 28117 del 26/03/2015, Rv. 263930); sulpunto, il motivo di ricorso non si confronta con il dato che era stata inviata unaraccomandata, ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento dei pedaggi in data 13 giugno2018;considerato che i rimanenti motivi di ricorso sono reiterativi di censure giàproposte, e come tali inammissibli, posto che, secondo il consolidato econdivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del22/02/2002, Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013, Rv. 256133), èinammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamentele censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasiincidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, dellacorrettezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, perconfutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sianostati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipicadell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cuisi riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione dimotivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicarespecificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ognirichiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto,innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specificaindicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano ildissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)"(in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il primo motivo di ricorsoè reiterativo di censura, con il quale sieccepisce la presrizione del reato, è manifestamente infondato, considerato che ilreato di insolvenza fraudolenta si consuma non nel momento in cui vienecontratta l'obbligazione o in quello in cui viene a manifestarsi lo stato diinsolvenza, bensì in quello dell'inadempimento, che costituisce l'ultima fasedell'"iter" criminoso (vedi Sez. 2, n. 37909 del 28/10/2020, Rv. 280608),dovendosi pertanto accertare, ai fini della determinazione del momentoconsumativo, la data dell'inadempimento in base alle norme che disciplinano, inmateria civile, l'adempimento delle obbligazioni, con particolare riguardo altermine per adempiere (vedi Sez. 6, n. 28117 del 26/03/2015, Rv. 263930); sulpunto, il motivo di ricorso non si confronta con il dato che era stata inviata unaraccomandata, ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento dei pedaggi in data 13 giugno2018;considerato che i rimanenti motivi di ricorso sono reiterativi di censure giàproposte, e come tali inammissibli, posto che, secondo il consolidato econdivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del22/02/2002, Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013, Rv. 256133), èinammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamentele censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasiincidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, dellacorrettezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, perconfutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sianostati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipicadell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cuisi riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione dimotivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicarespecificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ognirichiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto,innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specificaindicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano ildissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)"(in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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