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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24510/2023

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la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 26934/2018R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa da gli avvocat i prof. [OSCURATO:PERSONA] e prof. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, piazza Barberini n. 12 , giusta procura speciale rilasciata per atto autenticato dal notaio [OSCURATO:PERSONA] in data 11 ottobre 2018 (rep. n. 72944), allegata al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 945/09/2018, depositata il 15.02.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi- credito IVA - La CTP di Frosinone accoglieva i l ricors o propost o da lla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.contro il provvedimento del 17.06.2014 dell’Agenzia delle Entrate –Ufficio di Frosinone di diniego di rimborso di un credito IVA del 2008, per l’importo di € 200.000,00; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigett ava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, rilevando che: - l’Ufficio appellante aveva lamentato che la CTP aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità della richiesta di rimborso, in quanto in data 5.08.2008 era stato già emesso dall’Ufficio di Napoli 1 un diniego, riguardante un credito IVA del 2008, a seguito della constatata inesistenza della sede societaria al dichiarato indirizzo di Napoli, via Sirignano 6, e tale precedente diniego era divenuto definitivo per mancata impugnazione, precludendo il riporto del credito disconosciuto nella dichiarazione dell’anno successivo; - la società contribuente aveva precisato di essere rimasta inerte al solo rimborso di detto credito e non anche al suo riporto in avanti, su cui l’Ufficio di Napoli non aveva alcun titolo ad esprimersi e che non era precluso dal primo diniego, stante la diversità dei presupposti per la sua affermazione, rispetto al diritto al rimborso, sicchè aveva diritto al pagamento della somma chiesta a rimborso con la dichiarazione IVA del 2012, pari ad € 180.000,00, oltre interessi; - la sentenza della CTP era condivisibile su ogni aspetto della controversia, atteso che il primo provvedimento di diniego “riguardava unicamente il diritto al rimborso e non anche il credito né tanto meno il diritto al riporto in avanti del credito stesso”; -il riporto del credito era stato legittimamente esercitato dalla società “con la reiterata istanza di rimborso contenuta nella dichiarazione IVA del 2013”;-l ’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato acinque motivi ; -la società contribuente resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o di ricorso , la ricorrente de duce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,non essendosi la CTR pronunciata sul primo motivo di appello, relativo alla inammissibilità del ricorso introduttivo con il quale la contribuente chiedeva, nella sostanza, la revisione del primo provvedimento di diniego, ormai definitivo per omessa impugnazione; - il motivo è infondato, in quanto la CTR, nel ritenere spettante il rimborso del credito d’imposta, si era implicitamente pronunciata anche sull’ammissibilità del ricorso; - con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non avendo la CTR considerato che il ricorso introduttivo era inammissibile anche in relazione al terminedi cui all’art. 21 cit., che doveva essere riferito al primo provvedimento di diniego, notificato nel 2009; - con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.1 del d.P.R. n. 443 del 1997, 30 e 38 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che il primo diniego al rimborso fosse idoneo a consentire un implicito riconoscimento dell’esistenza del credito IVA e, quindi, il suo riporto nella dichiarazion e dell’anno successivo, senza considerare che il diniego si era fondato sulla attività di verifica, confluita nel processo verbale del 16.07.2009, da cui emergeva l’inesistenza della sede legale della società, con conseguente non spettanza di detto credito;- con il quarto motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sul terzo motivo di appello, relativo alla illegittima ed erronea valutazione degli atti di causa con riferimento alla valutazione della comunicazione di regolarità della dichiarazione per l’anno di imposta 2009; - con il quinto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente fondato il diritto al rimborso dell’eccedenza IVA detraibile, sebbene la contribuente, su cui ricadeva l’onere, non avesseofferto la prova della sua sussistenza; - preliminarmente va disattesa l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso per violazione del principio della c.d.

“doppia conforme”, in quanto nessuno dei motivi di ricorso riguarda il vizio motivazionale di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.; -il terzo motivo, che per il suo carattere assorbente va esaminato per primo, è fondato; -questa Corte si è già espressa in merito al la possibilità di portare in detrazione il credito per il quale non è stato accordato il rimborso affermando, in particolare, che“In tema di IVA, la disposizione di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 443 del 1997 prevede la possibilità di portare in detrazione ilcredito per il quale non è stato accordato il rimborso in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, purché, contestualmente aldiniego di rimborso, l'Amministrazione provved a alla "indicazione delcredito spettante" al contribuente: ne deriva che, se il provvedimento didiniego di rimborso non contenga alcuna indicazione circa l'ammontare delcredito perché l'Ufficio ne abbia disconosciuto l'esistenza, nessuncredito potrà es sere portato in detrazione dal contribuente nei successivi anni di imposta” (Cass. n. 11368 del 6/07/2012; Cass. n. 2599 del 30/01/2019); - nella specie è pacifico che il primo provvedimento di diniego di rimborso non conteneva alcuna indicazione circa l’ammontare del credito asseritamente spettante alla società contribuente, proprio perché l’Amministrazione finanziaria aveva accertato l’inesistenza della sede legale della società richiedente e, quindi, implicitamente l’inesistenza del credito; - in conclusione, va accolto il terzo motivo, rigettato il primo e assorbiti gli altri;la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, va rigettato il ricorso introduttivo della lite; - le spese dei gradi di merito devono essere compensate tra le parti, in considerazione dell'evoluzione della giurisprudenza in materia, mentre quelle di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo ricorso, rigetta il primo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della lite; compensa le spese dei gradi dimerito e condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.600,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 26934/2018R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa da gli avvocat i prof. [OSCURATO:PERSONA] e prof. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, piazza Barberini n. 12 , giusta procura speciale rilasciata per atto autenticato dal notaio [OSCURATO:PERSONA] in data 11 ottobre 2018 (rep. n. 72944), allegata al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 945/09/2018, depositata il 15.02.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi- credito IVA - La CTP di Frosinone accoglieva i l ricors o propost o da lla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.contro il provvedimento del 17.06.2014 dell’Agenzia delle Entrate –Ufficio di Frosinone di diniego di rimborso di un credito IVA del 2008, per l’importo di € 200.000,00; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigett ava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, rilevando che: - l’Ufficio appellante aveva lamentato che la CTP aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità della richiesta di rimborso, in quanto in data 5.08.2008 era stato già emesso dall’Ufficio di Napoli 1 un diniego, riguardante un credito IVA del 2008, a seguito della constatata inesistenza della sede societaria al dichiarato indirizzo di Napoli, via Sirignano 6, e tale precedente diniego era divenuto definitivo per mancata impugnazione, precludendo il riporto del credito disconosciuto nella dichiarazione dell’anno successivo; - la società contribuente aveva precisato di essere rimasta inerte al solo rimborso di detto credito e non anche al suo riporto in avanti, su cui l’Ufficio di Napoli non aveva alcun titolo ad esprimersi e che non era precluso dal primo diniego, stante la diversità dei presupposti per la sua affermazione, rispetto al diritto al rimborso, sicchè aveva diritto al pagamento della somma chiesta a rimborso con la dichiarazione IVA del 2012, pari ad € 180.000,00, oltre interessi; - la sentenza della CTP era condivisibile su ogni aspetto della controversia, atteso che il primo provvedimento di diniego “riguardava unicamente il diritto al rimborso e non anche il credito né tanto meno il diritto al riporto in avanti del credito stesso”; -il riporto del credito era stato legittimamente esercitato dalla società “con la reiterata istanza di rimborso contenuta nella dichiarazione IVA del 2013”;-l ’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato acinque motivi ; -la società contribuente resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o di ricorso , la ricorrente de duce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,non essendosi la CTR pronunciata sul primo motivo di appello, relativo alla inammissibilità del ricorso introduttivo con il quale la contribuente chiedeva, nella sostanza, la revisione del primo provvedimento di diniego, ormai definitivo per omessa impugnazione; - il motivo è infondato, in quanto la CTR, nel ritenere spettante il rimborso del credito d’imposta, si era implicitamente pronunciata anche sull’ammissibilità del ricorso; - con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non avendo la CTR considerato che il ricorso introduttivo era inammissibile anche in relazione al terminedi cui all’art. 21 cit., che doveva essere riferito al primo provvedimento di diniego, notificato nel 2009; - con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.1 del d.P.R. n. 443 del 1997, 30 e 38 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che il primo diniego al rimborso fosse idoneo a consentire un implicito riconoscimento dell’esistenza del credito IVA e, quindi, il suo riporto nella dichiarazion e dell’anno successivo, senza considerare che il diniego si era fondato sulla attività di verifica, confluita nel processo verbale del 16.07.2009, da cui emergeva l’inesistenza della sede legale della società, con conseguente non spettanza di detto credito;- con il quarto motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sul terzo motivo di appello, relativo alla illegittima ed erronea valutazione degli atti di causa con riferimento alla valutazione della comunicazione di regolarità della dichiarazione per l’anno di imposta 2009; - con il quinto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente fondato il diritto al rimborso dell’eccedenza IVA detraibile, sebbene la contribuente, su cui ricadeva l’onere, non avesseofferto la prova della sua sussistenza; - preliminarmente va disattesa l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso per violazione del principio della c.d. “doppia conforme”, in quanto nessuno dei motivi di ricorso riguarda il vizio motivazionale di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.; -il terzo motivo, che per il suo carattere assorbente va esaminato per primo, è fondato; -questa Corte si è già espressa in merito al la possibilità di portare in detrazione il credito per il quale non è stato accordato il rimborso affermando, in particolare, che“In tema di IVA, la disposizione di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 443 del 1997 prevede la possibilità di portare in detrazione ilcredito per il quale non è stato accordato il rimborso in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, purché, contestualmente aldiniego di rimborso, l'Amministrazione provved a alla "indicazione delcredito spettante" al contribuente: ne deriva che, se il provvedimento didiniego di rimborso non contenga alcuna indicazione circa l'ammontare delcredito perché l'Ufficio ne abbia disconosciuto l'esistenza, nessuncredito potrà es sere portato in detrazione dal contribuente nei successivi anni di imposta” (Cass. n. 11368 del 6/07/2012; Cass. n. 2599 del 30/01/2019); - nella specie è pacifico che il primo provvedimento di diniego di rimborso non conteneva alcuna indicazione circa l’ammontare del credito asseritamente spettante alla società contribuente, proprio perché l’Amministrazione finanziaria aveva accertato l’inesistenza della sede legale della società richiedente e, quindi, implicitamente l’inesistenza del credito; - in conclusione, va accolto il terzo motivo, rigettato il primo e assorbiti gli altri;la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, va rigettato il ricorso introduttivo della lite; - le spese dei gradi di merito devono essere compensate tra le parti, in considerazione dell'evoluzione della giurisprudenza in materia, mentre quelle di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo ricorso, rigetta il primo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della lite; compensa le spese dei gradi dimerito e condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.600,
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