CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 giugno 2024
Cassazione n. 22954/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29953/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 5 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 24 [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] – mancata stipula del contratto per 14h di attività specialistica di psicologa nei 30 gg. di cui alla proposta RGN 29952/2022 Pag.-intimati - avverso la sentenza n. 319/2022 della CORTE D’APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 832/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito: A.S.P.) esponendo: - di essere psicologa, specialista ambulatoriale a tempo indeterminato presso l’A.S.P. di [OSCURATO:PERSONA]; - di aver accettato la proposta dell’A.S.P. formulata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (proveniente dal [OSCURATO:PERSONA] ex art. 24 per la specialistica ambulatoriale per la Provincia di [OSCURATO:PERSONA]) di ricoprire l’incarico di psicologa per 14h settimanali presso la [OSCURATO:PERSONA] di Locri. Aveva dedotto che l’A.S.P. non aveva mai proceduto alla stipula del relativo contratto entro il termine di 30 giorni previsto nella suddetta proposta contrattuale. Aveva chiesto l’accertamento del diritto alla stipula del contratto a tempo indeterminato a far data dal 2009, e la condanna del datore di lavoro alla corresponsione degli emolumenti non percepiti dal 2009 sino al giorno della sentenza, oltre al risarcimento del danno patito. 2. Il Tribunale, preliminarmente accertata la contumacia, ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto che non fosse stato provato dalla ricorrente il diritto alla stipula del contratto (poiché solo in sede di assunzione sarebbe stato possibile verificare la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità, verifica che non poteva essere compiuta dal giudice) e, conseguentemente, il diritto a percepire gli emolumenti richiesti dal 2009. RGN 29952/2022 Pag.Ha tuttavia riconosciuto il risarcimento per perdita di chance condannando l’A.S.P., in solido con il [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento del danno determinato in via equitativa in euro 10.000,00. 3. Decidendo sull’appello della psicologa, nel contraddittorio con l’A.S.P., la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il rigetto delle domande non accolte. La Corte territoriale, richiamando la motivazione di precedente sentenza su questione analoga, ha ribadito la legittimità della mancata stipula del contratto di lavoro da parte dell’A.S.P. in quanto avvenuta nel rispetto della norma imperativa di cui all’art. 4, comma 1, L.R. Calabria 11/2009. Ha evidenziato che la L.R. introduce, in un’ottica di riduzione della spesa pubblica, il meccanismo della preventiva autorizzazione regionale quale precondizione di validità dei contratti e degli accordi che la Regione stipula ai fini dell’assunzione del personale. Secondo i Giudici di appello, l’argomentazione che la psicologa fosse già legata da un rapporto di lavoro per un certo numero di ore con il Ministero della Giustizia e che il suo rapporto di lavoro fosse frutto del transito, per effetto dell’ACN 2005, dal Ministero all’A.S.P., con conseguente diritto all’incarico lavorativo in forza dell’art. 13 ACN 2005, non valeva ad elidere il fatto che l’incarico di cui si discuteva fosse aggiuntivo rispetto a quelli già in essere e, pertanto, dovesse sottostare ugualmente alla disciplina stabilita dalla L.R. n. 11/2009. Riteneva priva di pregio la circostanza che l’incarico di cui si discute fosse stato affidato alla psicologa nel 2009, anno in cui non era ancora intervenuta la nota del Commissario ad actadel 7.10.2014 che segnalava la necessità di applicare la L.R. n. 3/2009 agli incarichi lavorativi; infatti, ciò che aveva impedito la formalizzazione del contratto di lavoro della psicologa non era stata l’iniziativa assunta dal Commissario ad acta, ma era stata la stessa entrata in vigore della legge regionale (giorno successivo al 30.04.2009, data di pubblicazione). A quella data si era RGN 29952/2022 Pag.verificata solo l’accettazione da parte della appellante alla designazione dell’incarico elaborata dal [OSCURATO:PERSONA], organo interno dell’A.S.P. e non dotato di poteri di rappresentanza, e non era ancora intervenuta la prestazione del consenso alla conclusione del contratto da parte dell’organo dotato di poteri di rappresentanza dell’A.S.P. 4. Avvero tale sentenza la Iero ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi. 5. L’A.S.P. è rimasta intimata. 6. Parte ricorrente ha depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, L.R. Calabria n. 11/2009 in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Si sostiene l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile al caso di specie la normativa in rubrica in quanto, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte d’appello, l’incarico svolto dalla psicologa non comportava l’esborso di nuove spese, né l’assunzione di nuovo personale. 2. Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 30 del D.L. n. 223/2006 conv. in L. n. 248/2006 in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Si sostiene che la Corte territoriale ha omesso di considerare che la normativa in rubrica, pur fissando il divieto di assunzione di nuovo personale, fa salvo l’eventuale reclutamento di profili infungibili e indispensabili al fine del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nonché l’esperimento della mobilità intraregionale tra le Aziende. 3. Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione negli artt. 112 e 346 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. RGN 29952/2022 Pag.Si sostiene che la sentenza è viziata per non essersi pronunciata sulla domanda di pagamento degli emolumenti stipendiali richiesti e sul conseguente risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale. 4. Con il quarto motivo si denuncia l’omessa pronuncia sui singoli motivi di gravame - violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Si assume che la sentenza è viziata per omesso e/o non corretto esame dei motivi di appello sollevati dall’odierna ricorrente, per il non corretto esame della documentazione prodotta in causa, nonché per contrasto di giudicati, oltre che per omesso esame e/o errata interpretazione delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di primo grado mediante CTU contabile. 5. Il ricorso, in tutti i motivi in cui è articolato, è inammissibile. 6. Quanto ai primi due rilievi con i quali si assume che nella specie non si trattava di un nuovo incarico ma era in discussione il completamento orario di un incarico già conferito e si verteva nel diverso ambito del trasferimento di personale già operante in base al rapporto intercorso con il Ministero della Giustizia, il motivo è inammissibile perché non specifico quanto ai documenti ed agli atti deliberativi citati (che non risultano trascritti nel loro contenuto né allegati al ricorso per cassazione) ed in ogni caso si risolve nel contrapporre a quella della Corte territoriale una diversa ricostruzione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità. 7. Quanto alla doglianza con la quale si assume che la Corte avrebbe dovuto riconoscere a titolo di inadempimento contrattuale l’intero corrispettivo, la stessa non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che, esclusa a monte la validità del contratto, ha ritenuto che non fosse configurabile alcun risarcimento dei danni consistenti nella corresponsione degli emolumenti che la Iero avrebbe percepito ove vi fosse stato un incarico validamente conferito. RGN 29952/2022 Pag.8. Quanto, infine, alla omessa pronuncia sui singoli motivi di gravame con i quali si era rilevato anche il contrasto con altri giudicati pronunciati dal Tribunale di Locri in controversie promosse da altri psicologi, il motivo, oltre a non essere autosufficiente, è inammissibile perché non si è in presenza di una omessa pronuncia ma di un assorbimento di ogni altra questione a fronte della ritenuta decisiva mancanza di autorizzazione. 9. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. 10. Nulla per le spese, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa. 11. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contri