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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45304/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0508AN4) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BELLUNOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile_ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Belluno, per quanto qui di interesse, rigettava l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la restituzione nel termine per proporre impugnazione nei procedimenti celebrati nella contumacia nel predetto, che erano stati definiti con sentenze di condanna, irrevocabili rispettivamente in data 19 aprile 2009 e in data 1 luglio 2010.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando violazione dell'art. 175 cod. proc. pen. nella formulazione antecedente alla modifica di cui alla legge n. 67 del 28 aprile 2014, con il conseguente verificarsi della nullità di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

Deduce che la decisione, stante la mancata notificazione degli atti in carcere al contumace detenuto per altra causa, si pone in contrasto con il diritto di impugnazione della sentenza di condanna contumaciale, spettante, secondo la normativa sopra richiamata e la costante giurisprudenza di legittimità, a chi non sia stato effettivamente informato, secondo specifiche e univoche emergenze, dell'esistenza del procedimento a suo carico; sicché non può bastare, a garantire i diritti del condannato, il mero riferimento alla regolarità formale delle notifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve ritenersi infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. L'istanza nell'interesse del condannato appare proposta davanti al giudice dell'esecuzione ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014.

Non ci si rivolge, dunque, alla non esecutività del titolo, in ragione della nullità della notificazione della sentenza contumaciale di condanna secondo le regole del tempo.

Non si evoca, cioè, un difetto formale che preclude il formarsi del giudicato.

Si ribadisce invece una questione al di fuori delle attribuzioni demandate al giudice dell'esecuzione dall'art. 670, cod. proc. pen., essendo competente funzionalmente a provvedere in ordine alla restituzione nel termine il giudice dell'impugnazione, secondo la disciplina dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nella formulazione di cui sopra, comportante fra l'altro il termine di decadenza di trenta giorni per la presentazione dell'istanza a decorrere dell'effettiva conoscenza del procedimento.

Il ricorso per cassazione, nel confermare il perimetro dell'originaria prospettazione, sviluppa alcune argomentazioni già prospettate davanti al giudice i dell'esecuzione, sempre nel senso della deduzione dei presupposti per ottenere la restituzione del termine per proporre impugnazione.

Infatti, le censure, oltre a passare in rassegna principi giurisprudenziali e convenzionali in materia di processo in absentia, rappresentano unicamente la mancanza, incolpevole, della conoscenza del procedimento da parte del condannato.

Da ciò l'inammissibilità dell'originaria istanza e correlativamente del ricorso nei termini proposti, poiché si è inteso ottenere dal giudice dell'esecuzione una decisione estranea alla sua competenza funzionale (si noti che il giudice funzionalmente competente - quello dell'impugnazione, ossia la Corte di appello di Brescia - secondo quanto esposto nel provvedimento, almeno per una delle condanne, aveva già dichiarato per due volte dichiarato inammissibile la stessa istanza di restituzione nel termine).

3. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila, da corrispondere in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0508AN4) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BELLUNOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile_ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Belluno, per quanto qui di interesse, rigettava l'istanza nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la restituzione nel termine per proporre impugnazione nei procedimenti celebrati nella contumacia nel predetto, che erano stati definiti con sentenze di condanna, irrevocabili rispettivamente in data 19 aprile 2009 e in data 1 luglio 2010. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando violazione dell'art. 175 cod. proc. pen. nella formulazione antecedente alla modifica di cui alla legge n. 67 del 28 aprile 2014, con il conseguente verificarsi della nullità di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. Deduce che la decisione, stante la mancata notificazione degli atti in carcere al contumace detenuto per altra causa, si pone in contrasto con il diritto di impugnazione della sentenza di condanna contumaciale, spettante, secondo la normativa sopra richiamata e la costante giurisprudenza di legittimità, a chi non sia stato effettivamente informato, secondo specifiche e univoche emergenze, dell'esistenza del procedimento a suo carico; sicché non può bastare, a garantire i diritti del condannato, il mero riferimento alla regolarità formale delle notifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve ritenersi infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. L'istanza nell'interesse del condannato appare proposta davanti al giudice dell'esecuzione ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014. Non ci si rivolge, dunque, alla non esecutività del titolo, in ragione della nullità della notificazione della sentenza contumaciale di condanna secondo le regole del tempo. Non si evoca, cioè, un difetto formale che preclude il formarsi del giudicato. Si ribadisce invece una questione al di fuori delle attribuzioni demandate al giudice dell'esecuzione dall'art. 670, cod. proc. pen., essendo competente funzionalmente a provvedere in ordine alla restituzione nel termine il giudice dell'impugnazione, secondo la disciplina dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nella formulazione di cui sopra, comportante fra l'altro il termine di decadenza di trenta giorni per la presentazione dell'istanza a decorrere dell'effettiva conoscenza del procedimento. Il ricorso per cassazione, nel confermare il perimetro dell'originaria prospettazione, sviluppa alcune argomentazioni già prospettate davanti al giudice i dell'esecuzione, sempre nel senso della deduzione dei presupposti per ottenere la restituzione del termine per proporre impugnazione. Infatti, le censure, oltre a passare in rassegna principi giurisprudenziali e convenzionali in materia di processo in absentia, rappresentano unicamente la mancanza, incolpevole, della conoscenza del procedimento da parte del condannato. Da ciò l'inammissibilità dell'originaria istanza e correlativamente del ricorso nei termini proposti, poiché si è inteso ottenere dal giudice dell'esecuzione una decisione estranea alla sua competenza funzionale (si noti che il giudice funzionalmente competente - quello dell'impugnazione, ossia la Corte di appello di Brescia - secondo quanto esposto nel provvedimento, almeno per una delle condanne, aveva già dichiarato per due volte dichiarato inammissibile la stessa istanza di restituzione nel termine). 3. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila, da corrispondere in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas
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