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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30299/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato alla pena di mesi 8 di reclusione, per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000, per avere, in qualità di titolare dell'omonimo impresa individuale, emesso fatture per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Il ricorrente formula due motivi di ricorso.

Con il primo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato, in particolare, del dolo specifico.

Con il secondo motivo di ricorso, lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

In ordine alla prima doglianza, si è affermato che, in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sussiste il dolo specifico, richiesto per la configurabilità del delitto, nel caso in cui l'emittente, pur perseguendo un proprio interesse, agisce nella consapevolezza che il destinatario intende utilizzare la fattura a fini di evasione fiscale ( Sez.3, n. 42819 del 01/10/2024, Rv. 287093).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto pienamente provata la responsabilità dell'imputato sulla base degli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza.

Le verifiche effettuate presso il PRA hanno infatti evidenziato che, con riferimento alle autovetture oggetto delle fatture contestate, non era mai intervenuto alcun passaggio di proprietà né in favore dell'imputato né dei soggetti indicati come acquirenti.

Tale ricostruzione è stata ulteriormente confermata dalle dichiarazioni di uno dei destinatari delle fatture, il quale ha riferito di non aver mai ricevuto il veicolo, nonostante i ripetuti solleciti rivolti all'imputato, comprendendo infine di essere stato truffato.

Sulla base di tali elementi, la Corte ha ritenuto integrato il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ritenendo provato che l'imputato abbia documentato cessioni di autovetture mai avvenute al fine di consentire ai destinatari di evadere le imposte.

In ordine al secondo motivo di ricorso, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato la particolare gravità del fatto e, inoltre, ribadito che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche presuppone una valutazione complessiva della condotta e delle circostanze del reato, tale da consentire un giudizio prognostico favorevole circa l'astensione del colpevole dalla commissione di ulteriori reati, giudizio che, nel caso di specie, è stato ritenuto insussistente in ragione della gravità dei precedenti penali da cui è gravato l'imputato.Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato alla pena di mesi 8 di reclusione, per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000, per avere, in qualità di titolare dell'omonimo impresa individuale, emesso fatture per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato, in particolare, del dolo specifico. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenti generiche. Il ricorso è inammissibile. In ordine alla prima doglianza, si è affermato che, in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sussiste il dolo specifico, richiesto per la configurabilità del delitto, nel caso in cui l'emittente, pur perseguendo un proprio interesse, agisce nella consapevolezza che il destinatario intende utilizzare la fattura a fini di evasione fiscale ( Sez.3, n. 42819 del 01/10/2024, Rv. 287093). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto pienamente provata la responsabilità dell'imputato sulla base degli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza. Le verifiche effettuate presso il PRA hanno infatti evidenziato che, con riferimento alle autovetture oggetto delle fatture contestate, non era mai intervenuto alcun passaggio di proprietà né in favore dell'imputato né dei soggetti indicati come acquirenti. Tale ricostruzione è stata ulteriormente confermata dalle dichiarazioni di uno dei destinatari delle fatture, il quale ha riferito di non aver mai ricevuto il veicolo, nonostante i ripetuti solleciti rivolti all'imputato, comprendendo infine di essere stato truffato. Sulla base di tali elementi, la Corte ha ritenuto integrato il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ritenendo provato che l'imputato abbia documentato cessioni di autovetture mai avvenute al fine di consentire ai destinatari di evadere le imposte. In ordine al secondo motivo di ricorso, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato la particolare gravità del fatto e, inoltre, ribadito che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche presuppone una valutazione complessiva della condotta e delle circostanze del reato, tale da consentire un giudizio prognostico favorevole circa l'astensione del colpevole dalla commissione di ulteriori reati, giudizio che, nel caso di specie, è stato ritenuto insussistente in ragione della gravità dei precedenti penali da cui è gravato l'imputato.Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
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