CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 41738/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Torino ha ‘ribaltato’, a seguito di appello del Pubblico Ministero, la sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di Cuneo nei confronti degli imputati e di tal [OSCURATO:PERSONA], per i reati, variamente loro attribuiti, di riciclaggio di una autovettura, di truffa nella vendita della stessa e di falso nella dichiarazione di vendita della vettura medesima. La sentenza di primo grado era giunta alla conclusione che le condotte contestate ai tre imputati fossero effettivamente avvenute come descritte nei rispettivi capi di imputazione e che tuttavia, sulla base delle risultanze istruttorie, non fosse possibile comprendere a chi dovesse essere ascritto il riciclaggio (ascritto solamente ai due imputati italiani) né, conseguentemente, se vi fosse stata, in relazione al reato di truffa (ascritto a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA]), la consapevolezza di vendere all’acquirente un alud pro alio, né, infine, se [OSCURATO:PERSONA], al momento della vendita, avesse avuto l’effettiva consapevolezza del mendacio, in relazione all’effettivo prezzo di cessione della vettura (circostanza contestata nell’imputazione). 2. I due ricorrenti hanno proposto impugnazione formulando i seguenti quattro motivi, tutti incentrati su vizi di motivazione (art. 606 lett. e, cod. proc. pen.) nonché su vari profili di violazione o errata applicazione di legge (penale o processuale, art. 606, lett. b e c, cod. proc. pen.). 2.1 Con il primo motivo si lamenta la violazione, in relazione al riciclaggio dell'autovettura, degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. nonché il travisamento degli elementi di prova. Si sostiene che la Corte di appello abbia mal interpretato le parole dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Costui non ha mai affermato di non essersi accorto del mutamento dei ‘connotati’ della propria vettura, che aveva prestato a [OSCURATO:PERSONA] e che questi aveva fatto riparare a seguito di un incidente da lui stesso causato. Ciò che [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato era, più semplicemente, di non essersi reso conto che per effettuare le riparazioni, il [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto ricorso a pezzi provenienti da una autovettura rubata. È errata, pertanto, la conclusione che ne aveva tratto la Corte, secondo cui la incredibilità della versione difensiva fosse di per sé dimostrativa della partecipazione dell’imputato al riciclaggio, non avendo avuto alcun personale interesse il [OSCURATO:PERSONA] a modificare l’autovettura del [OSCURATO:PERSONA] all’insaputa di costui. Per contro, è del tutto logico che il [OSCURATO:PERSONA] abbia proposto al [OSCURATO:PERSONA] di vendere la propria autovettura al cugino [OSCURATO:PERSONA], confidando sul fatto che quest’ultimo si sarebbe fidato di lui e che non si sarebbe accorto che la vettura venduta fosse differente rispetto a quella indicata nei documenti di vendita. 2.2 Le stesse violazioni di norme e vizi di motivazione lamentate nel primo capo di imputazione vengo dedotte nel secondo in relazione alla erronea qualificazione giuridica del reato in contestazione. Pur mantenendo la contestazione avverso la ricostruzione adottata dalla Corte d'appello, si evidenzia che i [OSCURATO:PERSONA], padre e figlio, potrebbero, al più, essere chiamati a rispondere del reato di ricettazione di autovettura alterata, non essendo emersa alcuna prova che essi avessero personalmente partecipato all’opera di modifica e trasformazione del veicolo, con l’utilizzazione dei pezzi di una vettura rubata. 2.3 Mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione (art. 606, lett. d ed e, cod. proc. pen.) sono al centro del terzo motivo di ricorso, che, lamentando violazioni di disposizioni costituzionali e di norme euroconvenzionali, deduce la mancanza ammissione di una prova testimoniale richiesta dalla difesa, pur avendo disposto la parziale rinnovazione dibattimentale in appello; decisione ancor più ingiustificata alla luce del fatto che la medesima testimonianza – inizialmente ammessa – era stata immotivatamente revocata da parte del Tribunale di Cuneo; infine, l’ordinanza di rigetto della rinnovazione istruttoria in appello va annullata in relazione al diniego di perizia grafica richiesta fin dal primo grado sulle firme apposte su un modulo assicurativo relativo ad un incidente in cui era stata apparentemente coinvolta la vettura dei [OSCURATO:PERSONA]. 2.4 Il quarto motivo deduce violazione di legge (art. 606, lett. c, cod. proc. pen.) con riferimento alle disposizioni codicistiche sulla competenza territoriale, questione sollevata fin dal primo grado, affrontata e rigettata in tutte le istanze, ma affrontata con assoluta carenza motivazionale dalla Corte di appello, che ha fatto un assorbente ricorso alla motivazione per relationem, appoggiandosi sulle decisioni precedenti senza fornire alcuna giustificazione ulteriore. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza va annullata poiché, in parziale accoglimento di uno dei motivi di impugnazione, le condotte ascritte ai ricorrenti vanno riqualificare come ricettazione, con conseguente necessità di rinvio in relazione al trattamento sanzionatorio, che andrà rideterminato. Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente irrevocabilità della affermazione di responsabilità dei due imputati che hanno presentato impugnazione. 2. Per ragioni di pregiudizialità logica, è bene iniziare dall’ultimo motivo, con cui viene dedotta violazione di legge (art. 606, lett. c, cod. proc. pen.) in relazione all’art. 25 Cost. in rapporto all’art. 546 lett. e, cod. proc. pen., con specifico riferimento agli artt. 4, 9, e 16 del codice di procedura. Il motivo, che riprende l’eccezione di incompetenza territoriale formulata fin dal primo grado, innanzi al giudice per l’udienza preliminare, esordisce lamentando la carenza se non la apparenza motivazionale della decisione della Corte d’appello sulla questione, riproposta nel corso dell’udienza in grado d’appello dalla difesa dell’imputato, essendosi fatto ricorso ad una motivazione per relationem del tutto priva di argomenti perché basata esclusivamente sul richiamo alla congruenza delle decisioni di rigetto già adottate in primo grado, senza aggiunta di alcuna autonoma valutazione. Si passa poi ad illustrare le ragioni a sostegno della eccezione di competenza, che, in relazione al contestato reato di riciclaggio, va ravvisata, si sostiene, con riferimento al locus commissi delicti, identificato nel luogo ([OSCURATO:PERSONA]) in cui si è compiuto, con il passaggio di proprietà tra padre e figlio, “l’atto finale con il quale si sarebbe realizzato l’intento criminoso di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del veicolo” (pg. 15). La duplice eccezione è manifestamente infondata, per un doppio ordine di ragioni. In primo luogo, deve rilevarsi che, contestando un vizio di motivazione (denunciata come omessa, apparente o carente) in relazione ad una questione di diritto, attinente alla competenza, la difesa non considera l’orientamento consolidato di questa Corte nel senso che l’eventuale vizio di motivazione non è mai denunciabile o rilevante con riferimento ad una questione di diritto decisa dal giudice di merito, poiché quest'ultimo non ha l'onere di motivare l'interpretazione prescelta, essendo sufficiente che essa sia (come nel caso concreto si ritiene sia) corretta: laddove essa, anche se motivata in maniera insufficiente o contraddittoria o illogica, sia comunque esattamente risolta, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la avessero sorretta. D'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (ex multis, da ultimo, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non massimata sul punto; in precedenza: Sez. 4, n. 4173 del 22/02/1994, Marzola, Rv. 197993; Sez. 2, n. 3706 del 21/01/2009, p.c. in proc. Haggag, Rv. 242634; Sez. 2, n. 19696 del 20/05/2010, Maugeri, Rv. 247123; Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014, dep. 2015, Monai, Rv. 264273; Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263326; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M: in proc. Altoè, Rv. 268404). In secondo luogo, l’argomento difensivo mira alla prospettazione di una ricostruzione del riciclaggio diversa da quella scolpita nell’imputazione che costituisce il parametro in relazione al quale va valutata la competenza territoriale alla luce del principio affermato in giurisprudenza secondo cui la competenza si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili (con riferimento alla competenza per connessione: Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010 - dep. 23/03/2010, Confl. comp. in proc. Guida e altri, Rv. 246782; con riferimento alla competenza funzionale: Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015 - dep. 08/09/2015, Confl. comp. in proc. Novarese, Rv. 264539). 3. Superato il motivo preliminare, e facendo ritorno ai primi tre motivi, è necessario, prima di affrontarli individualmente, fare delle considerazioni generali sulle modalità di formulazione del ricorso. Si riscontra, infatti, alla semplice lettura delle rubriche, la elaborazione di categorie giuridiche errate o erroneamente evocate. In maniera sintetica, si ricorda che: - è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. –norma di natura processuale-, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili (come nel primo motivo) o, addirittura, per censurare la qualificazione giuridica del fatto (come nel secondo motivo), in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati deducendo una violazione di carattere processuale (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04); - non è consentito il motivo di ricorso (in questo caso, principalmente il terzo, ma con un accenno anche nel quarto) che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551). Invero, l'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale mentre la presunta violazione di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, è a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. - sempre che siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non massimata sul punto). Sennonché, né l’una, né l’altra questione è stata, nel caso concreto, sollevata; - in relazione al primo motivo, con cui si persegue la rilettura del complesso probatorio, per desumerne l’insussistenza del reato contestato, è necessario riaffermare il principio che sta alla base del corretto funzionamento di questa Corte di Cassazione: l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione possiede un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e al., Rv. 207944); - infine, sul dedotto travisamento della prova (secondo motivo) nell’ottica della violazione di diverse ‘lettere’ dell’art. 606, cod. proc. pen. (b, d, e): il travisamento della prova chiama in causa le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio, e non la loro (terza) rilettura; in altre parole, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Nel secondo motivo, il travisamento della prova, così come va correttamente inteso, non è nemmeno dedotto. 4. Ebbene, ripuliti i motivi de “il troppo e ’l vano”, è facile constatare, in base alle coordinate sopra esposte, che il primo motivo è manifestamente infondato, alla luce della ricostruzione fattuale propugnata dai giudici di appello, che con fluida argomentazione e senza palesare alcuna incongruenza o illogicità (nemmeno propriamente dedotta: la illogicità deve essere ‘manifesta’, cioè risultare ‘ictu oculi’, tanto grave è lo strappo con la logica comune), hanno sostanzialmente ‘ribaltato’ la valutazione della buona fede dei due ricorrenti in relazione alla consapevolezza della alterazione della vettura che il [OSCURATO:PERSONA] aveva loro riconsegnato. 5. Coglie invece nel segno il secondo motivo di ricorso, nella misura in cui vi si chiede la riqualificazione del fatto in termini di ricettazione piuttosto che di riciclaggio. Infatti, non vi è alcuna prova di un previo accordo con il [OSCURATO:PERSONA] sulla attività di ‘rattoppo’ della vettura prestata (e da questi incidentata) con parti provenienti da una vettura rubata e cannibalizzata al fine di trarne pezzi rivendibili sul mercato dei ricambi. Le argomentazioni utilizzate dalla Corte in proposito a pgg. 11-12 (la carenza di un interesse del [OSCURATO:PERSONA] ad effettuare l’operazione all’insaputa dei [OSCURATO:PERSONA]; l’inverosimiglianza della versione difensiva, che i [OSCURATO:PERSONA] non si fossero accorti della immutatio; il contrasto tra le dichiarazioni dei due imputati in ordine al loro rapporto con il [OSCURATO:PERSONA]), pur plausibili, non assicurano il necessario grado di certezza in ordine alla sussistenza di un previo accordo tra i tre attori della vicenda, dato che il [OSCURATO:PERSONA] ben aveva un interesse a presentare ai [OSCURATO:PERSONA] l’operazione di trasformazione, una volta compiuta, per metterli davanti al fatto compiuto, mentre la constatazione che i [OSCURATO:PERSONA] si dovessero essere accorti dell’intervento, per la sua radicalità, e che ciò nonostante si siano ostinati a negarlo (questo dice la Corte), è conclusione condivisibile nella premessa, ma non comporta la necessaria conseguenza che essi fossero a conoscenza fin dall’inizio delle intenzioni del [OSCURATO:PERSONA], quanto piuttosto che, dovendone subire le conseguenza, le abbiano accettate ‘di buon grado’, integrando così il dolo della ricettazione. Vi fu, infatti, l’evidente convergenza di interessi di costoro nel ricevere (per poi rivendere) la macchina, una volta eseguita l’operazione di assemblaggio e di trasformazione, al fine di recuperare il valore del veicolo danneggiato. 6. Manifestamente infondato, infine, è il terzo motivo. Si lamenta il rigetto di istanze istruttorie (per l’assunzione di una teste e per un accertamento peritale sulla autenticità di due firme) su circostanze che non hanno alcun rilievo nel presente procedimento, soprattutto alla luce del fatto che viene accolta la prospettazione difensiva della mancata partecipazione dei [OSCURATO:PERSONA] alla attività di riciclaggio della autovettura rubata, essendo per contro loro ascrivibile la ricettazione del veicolo. I thema probandi, cui le istanze istruttorie miravano riguardavano, infatti, vicende prodromiche (o, più probabilmente, parallele) alla attività di riciclaggio, ascrivibile al solo [OSCURATO:PERSONA]. 7. In conclusione, operata la riqualificazione nei termini sopra indicati, in accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza va annullata con necessario rinvio per l’adeguamento del trattamento sanzionatorio. Trattandosi di operazione riservata al giudice di merito, si giustifica il rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Va invece dichiarata irrevocabile la affermazione di responsabilità, ex art.