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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 novembre 2025

Cassazione n. 30339/2025

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.

R.G. 30204-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale alle liti in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza n. 9579/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria provinciale ivi indicata aveva accolto il ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA], mediante il quale era stato chiesto, in sede di ottemperanza, che la Commissione provvedesse all'esecuzione della sentenza, resa dalla medesima Commissione, n. 704/2016, con cui la Regione Lazio era stata condannata al pagamento, in suo favore, delle spese processuali del suddetto giudizio, con nomina di relativo commissarioad acta nella persona di [OSCURATO:PERSONA].

L’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso ed ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 70, comma 7, del D.lgs. 546/1992 per avere la Corte erroneamente disposto l’ottemperanza della sentenza citata in premessa, con nomina di commissario ad acta, sebbene l’ente pubblico avesse già eseguito la sentenza in oggetto mediante versamento al creditore delle somme allo stesso spettanti.

1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte erroneamente omesso di valutare le prove addotte e fornite dalla Regione Lazio circa l’ottemperanza della sentenza di cui in premessa.

1.3. Il secondo motivo, fondato, può essere esaminato e deciso con priorità, giacché fondato su una ragione più liquida, che consente di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cass. nn. 23531/2016, 12002/2014).

1.4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, nella sentenza impugnata, ha premesso che «nessuno si ...(era)... costituito per la Regione Lazio» e, «preso atto della perdurante e ingiustificata inerzia dell’Ufficio intimato», aveva disposto la nomina del commissario ad acta «per i necessari ed opportuni provvedimenti attuativi dell'obbligo di pagamento delle spese processuali».

1.5. La ricorrente lamenta, dunque, che la Commissione tributaria provinciale «erroneamente, non si avvedeva della costituzione in giudizio della Regione Lazio e di quanto da quest’ultima depositato a dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle spese intimate con il giudizio di ottemperanza», accogliendo così il ricorso per ottemperanza e nominando il Commissario ad acta [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per l’esecuzione della predetta sentenza.

1.6. Emerge dall’esame degli atti prodotti dalla ricorrente e della sentenza impugnata che la Regione Lazio si era costituita tempestivamente in giudizio in data 20/7/2020 (come da allegato estratto dal registro SIGIT), chiedendo il rigetto del ricorso e producendo documentazione, ma la Commissione tributaria provinciale ha affermato, erroneamente, nella decisione qui impugnata, resa all’esito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che l’odierna ricorrente non si era costituita in giudizio.

1.7. Ciò posto, in primo luogo va evidenziato che l'asserita omessa dichiarazione della contumacia non può integrare, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, un errore revocatorio del giudice di merito.

1.8. La pronuncia della Commissione tributaria provinciale, in ipotesi di fondatezza delle censure espresse dal ricorrente, infatti, non può che integrare una violazione del contraddittorio deducibile con ricorso per cassazione (cfr. Cass. Cass. n. 5969/2014; Cass. n. 14594/2013; Cass. n. 9469/2010; Cass. n. 24889/2006; Cass. n. 2593/2006).

1.9. A seguire, questa Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass.

SU n. 2881/2002; conf.

Cass. nn. 23519/2015, 2593/2006) ha affermato che l'erronea dichiarazione della contumacia di una parte non determina un vizio della sentenza deducibile in cassazione se non provochi in concreto alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva, né incida sulla decisione.

1.10. È stato altresì precisato che l’erronea dichiarazione di contumacia della parte regolarmente costituita integra un vizio della sentenza, denunziabile con l'atto di impugnazione, soltanto se l'errore abbia determinato un concreto pregiudizio alla parte medesima, dovendo essa indicare quale limitazione abbia subito nell'esercizio del diritto di difesa, e quale incidenza vi sia stata sull'esito della lite, così da consentire al giudice un effettivo controllo di causalità dell'errore lamentato e da sottrarre la doglianza all'astrattezza di una sua prospettazione meramente teorica (cfr. Cass. nn. 9469/2010, 24889/2006).

1.11. Tuttavia, deve tenersi conto di quanto, successivamente, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 36596/2021, secondo cui la parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello, deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria «non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia, in quanto, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo».

1.12. La questione posta all’attenzione delle Sezioni Unite atteneva all’ipotesi di pronuncia della sentenza prima della scadenza dei termini, già assegnati dal Giudice, previsti dall’art. 190 c.p.c. ma essa è stata risolta ritenendo il principio generale secondo cui, ai fini dell'apprezzamento della nullità per lesione del diritto al contraddittorio e alla difesa, la parte niente altro deve allegare, né tanto meno è tenuta a provare (« La parte, il cui diritto processuale ̀ stato leso, non ha l'onere di allegare o di dimostrare che la violazione le abbia provocato un pregiudizio specifico ulteriore rispetto a quello relativo al compiuto esercizio del suo diritto»; e «se ̀ vero, come ̀ vero, che quello del contraddittorio, di cui il diritto di difesa finisce per esser compiuta espressione, ̀ il principio cardine del processo giurisdizionale, a niente serve evocare come limite il diverso principio di economia processuale»).

1.13. Nel caso in esame, la ricorrente afferma che non si sarebbe tenuto conto della documentazione prodotta al fine della «dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle spese intimate con il giudizio di ottemperanza».

1.14. Il mancato rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, stante l’erronea declaratoria di contumacia, integra comunque censura che non necessita di essere in qualche modo «vestita» dall’allegazione di un concreto pregiudizio (cfr. Cass. n. 5864/2024 in motiv.).

2. Per quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione per nuovo esame.

3. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 30204-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale alle liti in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza n. 9579/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria provinciale ivi indicata aveva accolto il ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA], mediante il quale era stato chiesto, in sede di ottemperanza, che la Commissione provvedesse all'esecuzione della sentenza, resa dalla medesima Commissione, n. 704/2016, con cui la Regione Lazio era stata condannata al pagamento, in suo favore, delle spese processuali del suddetto giudizio, con nomina di relativo commissarioad acta nella persona di [OSCURATO:PERSONA]. L’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso ed ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 70, comma 7, del D.lgs. 546/1992 per avere la Corte erroneamente disposto l’ottemperanza della sentenza citata in premessa, con nomina di commissario ad acta, sebbene l’ente pubblico avesse già eseguito la sentenza in oggetto mediante versamento al creditore delle somme allo stesso spettanti. 1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte erroneamente omesso di valutare le prove addotte e fornite dalla Regione Lazio circa l’ottemperanza della sentenza di cui in premessa. 1.3. Il secondo motivo, fondato, può essere esaminato e deciso con priorità, giacché fondato su una ragione più liquida, che consente di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cass. nn. 23531/2016, 12002/2014). 1.4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, nella sentenza impugnata, ha premesso che «nessuno si ...(era)... costituito per la Regione Lazio» e, «preso atto della perdurante e ingiustificata inerzia dell’Ufficio intimato», aveva disposto la nomina del commissario ad acta «per i necessari ed opportuni provvedimenti attuativi dell'obbligo di pagamento delle spese processuali». 1.5. La ricorrente lamenta, dunque, che la Commissione tributaria provinciale «erroneamente, non si avvedeva della costituzione in giudizio della Regione Lazio e di quanto da quest’ultima depositato a dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle spese intimate con il giudizio di ottemperanza», accogliendo così il ricorso per ottemperanza e nominando il Commissario ad acta [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per l’esecuzione della predetta sentenza. 1.6. Emerge dall’esame degli atti prodotti dalla ricorrente e della sentenza impugnata che la Regione Lazio si era costituita tempestivamente in giudizio in data 20/7/2020 (come da allegato estratto dal registro SIGIT), chiedendo il rigetto del ricorso e producendo documentazione, ma la Commissione tributaria provinciale ha affermato, erroneamente, nella decisione qui impugnata, resa all’esito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che l’odierna ricorrente non si era costituita in giudizio. 1.7. Ciò posto, in primo luogo va evidenziato che l'asserita omessa dichiarazione della contumacia non può integrare, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, un errore revocatorio del giudice di merito. 1.8. La pronuncia della Commissione tributaria provinciale, in ipotesi di fondatezza delle censure espresse dal ricorrente, infatti, non può che integrare una violazione del contraddittorio deducibile con ricorso per cassazione (cfr. Cass. Cass. n. 5969/2014; Cass. n. 14594/2013; Cass. n. 9469/2010; Cass. n. 24889/2006; Cass. n. 2593/2006). 1.9. A seguire, questa Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. SU n. 2881/2002; conf. Cass. nn. 23519/2015, 2593/2006) ha affermato che l'erronea dichiarazione della contumacia di una parte non determina un vizio della sentenza deducibile in cassazione se non provochi in concreto alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva, né incida sulla decisione. 1.10. È stato altresì precisato che l’erronea dichiarazione di contumacia della parte regolarmente costituita integra un vizio della sentenza, denunziabile con l'atto di impugnazione, soltanto se l'errore abbia determinato un concreto pregiudizio alla parte medesima, dovendo essa indicare quale limitazione abbia subito nell'esercizio del diritto di difesa, e quale incidenza vi sia stata sull'esito della lite, così da consentire al giudice un effettivo controllo di causalità dell'errore lamentato e da sottrarre la doglianza all'astrattezza di una sua prospettazione meramente teorica (cfr. Cass. nn. 9469/2010, 24889/2006). 1.11. Tuttavia, deve tenersi conto di quanto, successivamente, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 36596/2021, secondo cui la parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello, deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria «non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia, in quanto, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo». 1.12. La questione posta all’attenzione delle Sezioni Unite atteneva all’ipotesi di pronuncia della sentenza prima della scadenza dei termini, già assegnati dal Giudice, previsti dall’art. 190 c.p.c. ma essa è stata risolta ritenendo il principio generale secondo cui, ai fini dell'apprezzamento della nullità per lesione del diritto al contraddittorio e alla difesa, la parte niente altro deve allegare, né tanto meno è tenuta a provare (« La parte, il cui diritto processuale ̀ stato leso, non ha l'onere di allegare o di dimostrare che la violazione le abbia provocato un pregiudizio specifico ulteriore rispetto a quello relativo al compiuto esercizio del suo diritto»; e «se ̀ vero, come ̀ vero, che quello del contraddittorio, di cui il diritto di difesa finisce per esser compiuta espressione, ̀ il principio cardine del processo giurisdizionale, a niente serve evocare come limite il diverso principio di economia processuale»). 1.13. Nel caso in esame, la ricorrente afferma che non si sarebbe tenuto conto della documentazione prodotta al fine della «dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle spese intimate con il giudizio di ottemperanza». 1.14. Il mancato rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, stante l’erronea declaratoria di contumacia, integra comunque censura che non necessita di essere in qualche modo «vestita» dall’allegazione di un concreto pregiudizio (cfr. Cass. n. 5864/2024 in motiv.). 2. Per quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione per nuovo esame. 3. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così d
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