Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 26243/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 12.7.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto dell'8.3-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bologna aveva provveduto sulla proposta avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] per la adozione, nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA], della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale e della misura di prevenzione patrimoniale della confisca; in particolare, aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la sorveglianza speciale di PS con divieto di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni cinque, con le relative prescrizioni, ed aveva inoltre disposto la confisca di beni immobili, società e partecipazioni sociali, mobili registrati, rapporti finanziari analiticamente indicati nel provvedimento e, in gran parte, intestati agli odierni ricorrenti;

2. con ordinanza del 12-16.7.2021 il Tribunale di Bologna, su segnalazione dell'amministratore giudiziario e su richiesta del PM, sentite le parti, ha disposto la confisca del 100% del capitale sociale di [OSCURATO:SOCIETA] e del relativo compendio patrimoniale;

3. con altra ordinanza dello stesso 12-16.7.2021, su segnalazione dell'amministratore giudiziario e richiesta del PM, il medesimo Tribunale di Bologna ha disposto la correzione del dispositivo del decreto dell'8.3-[OSCURATO:DATA_NASCITA] laddove risulta scritto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], "divieto" di soggiorno dovendosi invece leggere "obbligo" di soggiorno; laddove erano stati indicati i dati catastali dell'immobile di cui al punto 3 e, infine, nella parte del dispositivo concernente il dissequestro della impresa individuale di cui al punto 2 e della quale invece è stata disposta la confisca;

4. ricorrono per cassazione, con distinti ricorsi a mezzo del medesimo difensore e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentando ed eccependo: 4.1 [OSCURATO:PERSONA] il quale ricorre avverso l'ordinanza del 12- [OSCURATO:DATA_NASCITA] di tre pagine (di cui al punto 3 della premessa): 4.1.1 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità relativamente alla competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Prevenzione in merito alla eliminazione degli errori materiali ex art. 130 cod. proc. pen. nonostante l'intervenuta impugnazione del decreto n. 26/2021 avanti alla Corte di Appello di Bologna: rileva che sia il proposto che i terzi interessati, ivi compreso [OSCURATO:PERSONA], avevano impugnato il provvedimento dell'8.3.- [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che, perciò, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., era ormai compito del giudice funzionalmente competente sulla impugnazione emendare il provvedimento; segnala l'erroneità della affermazione del Tribunale che, nel replicare alla medesima eccezione già sollevata dalla difesa in quella sede, aveva fatto riferimento ad un orientamento della giurisprudenza non applicabile al caso di specie; 4.1.2 manifesta illogicità della motivazione relativamente alla incongruità rilevabile tra i punti 6.6.2.6 e 6.6.2.5 della motivazione del decreto n. 26/2021 ed alla conseguente insussistenza di ogni logica giustificazione alla correzione in sede di ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen. del punto 2 della parte dispositiva del menzionato decreto: richiamato il tenore del provvedimento impugnato, rileva che già con la memoria depositata in udienza la difesa aveva evidenziato la erronea indicazione - nel sottoparagrafo 6.6.2.6 del decreto - del termine "confisca" in luogo del termine "dissequestro" come era possibile rilevare dall'"incipit" del sottoparagrafo che inizia con l'espressine "allo stesso modo" richiamando, perciò, quello precedente ove non erano stati ravvisati i presupposti per la confisca della quota del 60% del capitale della società [OSCURATO:PERSONA] srl dovendosi perciò concludere nello stesso senso per quanto riguarda l'impresa di cui al punto 6.6.2.6 in coerenza con quanto era stato indicato nella parte dispositiva; 4.2 [OSCURATO:PERSONA] che ricorre contro l'ordinanza del 12-[OSCURATO:DATA_NASCITA] di 10 pagine (di cui al punto 2 della premessa): 4.2.1 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità relativamente alla competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Prevenzione in merito alla eliminazione degli errori materiali ex art. 130 cod. proc. pen, nonostante l'intervenuta impugnazione del decreto n, 26/2021 avanti alla Corte di Appello di Bologna: rileva che sia il proposto che i terzi interessati, ivi compresa [OSCURATO:PERSONA], avevano impugnato il provvedimento dell'8.3.- [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che, perciò, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la invocata correzione era compito del giudice ormai funzionalmente competente ad emendare il provvedimento; ciò non di meno, osserva, il Tribunale ha recepito sia la richiesta della DDA che del PM nonché la segnalazione dell'amministratore giudiziario, con cui per l'appunto si chiedeva di disporre la confisca di tutti i beni immobili di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]; segnala l'erroneità della affermazione del Tribunale che, nel replicare alla medesima eccezione già sollevata dalla difesa in quella sede, aveva richiamato un orientamento della giurisprudenza tuttavia non applicabile al caso di specie; 4.2.2 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità o decadenza relativamente alla violazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione per intervenuta modificazione in termini essenziali del contenuto del decreto n. 26 del 2021 attraverso la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.: segnala che il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale è consentito soltanto laddove sia necessario esplicitare il contenuto del provvedimento ma non nel caso di una sua sostanziale modifica qual è stata quella intervenuta con il provvedimento impugnato in cui è stata disposta la confisca di beni di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] che in alcun modo erano stati indicati come riferibili a detta società; 4.2.3 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza relativamente alla violazione del principio che inibisce al giudice che abbia omesso di pronunciarsi su una parte della richiesta di emendare l'errore con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.: rileva che i beni indicati nella ordinanza qui impugnata non erano stati indicati quale compendio della [OSCURATO:SOCIETA] e, pertanto, non ne era stata disposta la confisca; né, aggiunge, attraverso il procedimento di correzione dell'errore materiale era possibile integrare il provvedimento originario ponendo rimedio ad una omessa pronuncia su una parte del devoluto che poteva essere corretta soltanto attraverso lo strumento della impugnazione ordinaria; 4.2.4 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza relativamente alla confisca adottata ex artt. 4 e 6 D. Lg.vo 159 del 2011 all'esito del procedimento di correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.: segnala che il Tribunale, dopo aver fissato l'udienza ex artt. 130 e 666 cod. proc. pen., ha provveduto a disporre la confisca del 100% del capitale sociale di [OSCURATO:SOCIETA] richiamando gli artt. 4 e 6 del D. Lg.vo 159 del 2011 e, di fatto, provvedendo su una nuova richiesta;

5. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per il rigetto dei ricorsi attesa la condivisibilità dei provvedimenti impugnati. [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bologna ha adottato due distinti provvedimenti, entrambi legati a quello con cui, il 3-16.4.2021, aveva provveduto sulla proposta avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] per la adozione, nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA], della misura di prevenzione personale e della misura patrimoniale della confisca ed aveva applicato al proposto la sorveglianza speciale di PS con divieto di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni cinque e disposto la confisca di beni immobili, società e partecipazioni sociali, mobili registrati, rapporti finanziari analiticamente indicati nel provvedimento e, in gran parte, intestati agli odierni ricorrenti.

I due provvedimenti, entrambi "intestati" come "ordinanza di correzione di errore materiale", sono stati adottati su segnalazione dell'amministratore giudiziario e conforme richiesta del PM e sono oggetto di due distinti ed autonomi ricorsi che, per le ragioni di séguito specificate, debbono essere trattati distintamente.

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto il provvedimento con cui il Tribunale, su segnalazione dell'amministratore giudiziario e richiesta del PM, ha corretto il dispositivo del decreto dell'8.3- [OSCURATO:DATA_NASCITA] disponendo che, laddove è scritto, relativamente a [OSCURATO:PERSONA], "divieto" di soggiorno, si deve invece leggere "obbligo" di soggiorno; nella parte relativa alla indicazione dei dati catastali dell'immobile di cui al punto 3; da ultimo, e per quel che interessa in questa sede per il ricorso del Falbo, nella parte concernente il dissequestro della impresa individuale di cui al punto 2 del provvedimento principale e di cui, invece, con il provvedimento qui in esame, è stata invece disposta la confisca.

In particolare, il Tribunale, dopo aver richiamato la nota dell'[OSCURATO:PERSONA] e della DIA del 21 e 22 aprile 2021 con cui erano stati segnalati ski errori e discrasie tra parte motiva del decreto e contenuto del dispositivo, ha argomentato sulla necessaria prevalenza di questo sulla motivazione osservando, a conforto di tale opzione, che la stessa difesa aveva sollecitato la correzione di "divieto" (pur contenuta nel dispositivo) con quella di "obbligo" di soggiorno.

Ha quindi provveduto sostituendo al "divieto" l'"obbligo di soggiorno", correggendo il dato catastale erroneamente indicato al punto 3 (profili non attinti dal ricorso) e, infine, disponendo la confisca della ditta individuale intestata [OSCURATO:PERSONA] "con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, il patrimonio personale dato in garanzia), la ditta, i conti correnti ..." in tal modo correggendo il provvedimento "laddove è scritto 'dispone il dissequestro Va detto che a pag. 160 del decreto n. 26 del 2021, al punto 6.6.2.5, il Tribunale aveva esaminato la richiesta di confisca del 60% del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] srl riferibile a [OSCURATO:PERSONA] concludendo nel senso che "... non si rinvengono i presupposti per procedere alla confisca del bene"; nel successivo paragrafo 6.6.2.6 era stata presa in considerazione la richiesta relativa alla Ditta individuale pure intestata all'odierno ricorrente ed il Tribunale aveva esordito con "... allo stesso modo ..." e, tuttavia, concluso per la confisca oltre che della ditta anche del patrimonio personale dell'imprenditore.

Va anche detto che, al successivo paragrafo 6.6.2.7 era stata esaminata la richiesta di confisca del 100% dei capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] srl dove il decreto aveva esordito affermando che "... da ultimo va invece disposta la confisca del 100% del capitale sociale (...) e intero compendio aziendale della [OSCURATO:PERSONA] sri ... con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale ...".

Fatte queste sommarie considerazioni sul contenuto della parte motiva del provvedimento "genetico", rileva il collegio, ed in via assolutamente preliminare, che il decreto di "correzione" è intervenuto quando era già pacificamente pendente l'impugnazione che era stata attivata con il deposito dell'atto di appello avvenuto il giorno 20.6.2021.

Va perciò opportunamente ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la correzione di errori materiali, nel caso che il provvedimento interessato sia oggetto di impugnazione non dichiarata inammissibile, non può essere disposta dal giudice che abbia deliberato il provvedimento stesso, spettando la relativa competenza al giudice del gravame e l'ordinanza eventualmente assunta in violazione di tale regola, che attiene alla competenza funzionale del giudice, è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (cfr., in tal senso, Sez. 1, Sentenza n. 10311 del 22/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278689 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 38896 del 04/10/2011, PG in proc.

Zitto, Rv. 251108 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 47456 del 15/11/2004, Bouabid, Rv. 230759 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 24551 del 29/05/2009, PC in proc.

Dubois ed altri Rv. 244245 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 47149 del 27/11/2009, Panunzio, Rv. 245725 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 288 del 30/11/2010, Sorriso ed altro, Rv. 249504 - 01).

Ed in effetti, il comma 1 seconda parte dell'art. 130 cod. proc. pen. riserva espressamente la competenza funzionale per la correzione dell'errore materiale al giudice dell'impugnazione, ove questa non venga dichiarata inammissibile: in tal modo il legislatore, anche per ragioni di economia processuale, ha ragionevolmente inteso concentrare in capo al giudice dell'impugnazione la cognizione di tutte le questioni riguardanti la pronuncia impugnata nei limiti di quanto gli è devoluto dalla parte impugnante, compresa l'eventuale eliminazione di errori materiali.

E' pur pero che, anche recentemente, questa Corte ha affermato che la correzione di errori materiali può essere disposta dal giudice che ha deliberato il provvedimento non solo nella pendenza dei termini per l'impugnazione, ma anche fino a quando gli atti non siano ancora materialmente pervenuti nella sfera del giudice ad quem legando tuttavia questa possibilità all'esistenza di ravvisate e specifiche ragioni di urgenza "... ed alla necessità che il provvedimento di correzione, se indifferibile, sia assunto dal giudice che ancora disponga degli atti processuali, l'unico che potrebbe tempestivamente, ed utilmente, provvedere" (cfr., Sez. 4, n. 29807 del 21/05/2015, Mosconi, Rv. 264111; conf., Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno e aa., Rv. 259933; Sez. 3, Sentenza n. 18296 del 04/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279236 - 01; cfr., tra le non massimate, Sez. 3, 14.12.2021 n. 1581, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 34007, Ayed); e, tuttavia, nelle decisioni sopra richiamate si è insistito sulla necessità che le ragioni di urgenza che possono giustificare la deroga alla competenza funzionale del giudice dell'impugnazione siano essere esplicitate nel provvedimento mentre, nel caso di specie, nulla ha detto il Tribunale sui motivi che hanno indotto a disporre la sollecitata correzione quando era già stato depositato l'atto di appello ed era perciò pendente il gravame.

L'ordinanza va dunque annullata senza rinvio.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Con note del 21 e del 22 aprile del 2021 l'[OSCURATO:PERSONA] e la DIA avevano segnalato al Tribunale alcuni errori e discrasie tra parte motiva e dispositivo del decreto su cui, invero, il Tribunale ha provveduto con l'ordinanza di cui si è dato conto in precedenza.

A queste seguiva invece la nota della DDA del 17 maggio con cui si insisteva nella correzione di errore materiale" ovvero "in subordine, formulata richiesta di disporre la confisca anche della società [OSCURATO:SOCIETA]" (cfr., pag. 1 dell'ordinanza in esame). 2.2 Benché "intestato" come "ordinanza di correzione di errore materiale" non par dubbio che il provvedimento in esame vada inteso, e come tale sia stato considerato dal Tribunale, un "nuovo" provvedimento di confisca; ed in effetti, a pag. 2 il Tribunale ha premesso che "l'istanza di confisca merita accoglimento ..." e, per altro verso, si è preoccupato di richiamare i presupposti sostanziali della confisca tra cui la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] cui i beni attinti dalla misura patrimoniale, ancorché intestati ai figli [OSCURATO:PERSONA] e Loredana, sarebbero di fatto riferibili.

In particolare, ha richiamato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giglio in ordine al ruolo della figlia Loredana ed alla doppia contabilità da costei tenuta nonché le ammissioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] sulla fittizia intestazione delle società ai figli (cfr., pag. 6 del provvedimento); tra queste, ha richiamato proprio la [OSCURATO:SOCIETA] che era stata costituita il 23.5.2014 "dopo che è successo tutto il casino" (cfr., pag. 7) ed era stata fittiziamente intestata alla figlia Loredana.

Dopo aver fatto riferimento al "giro" di cessioni, vendite, rivendite, riacquisizioni ed ulteriori cessioni tra i componenti della famiglia Falbo (cfr., pag. 8) ed al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] risulta perciò indiziato ex art. 512b1s cod. pen., ha spiegato che "... richiamate tutte le considerazioni sia in ordine alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:SOCIETA], entrambe le società oggetto di sequestro (100% del capitale e dell'intero compendio aziendale), si deve disporre la confisca, sussistendone tutti i presupposti di legge, alla luce di quanto sopra evidenziato (così come nel decreto n. 26 del 2021 qui richiamato) anche della FDL compresi gli immobili di cui si chiede oggi la confisca in quanto non più nella disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA] ma appunto della [OSCURATO:SOCIETA] e, pertanto, in parte qua l'istanza deve trovare accoglimento".

Ha spiegato, in definitiva, che "... i beni di cui si chiede oggi di disporre la confisca sono stati confiscati ma in quanto beni della società [OSCURATO:PERSONA] laddove invece detti beni in realtà erano già stati trasferiti alla FDL a séguito di aggiudicazione all'asta" (cfr., pag. 9) e, pertanto, ha fatto presente che "... si tratta ora di valutare la sorte di beni immobili già sequestrati in capo alla [OSCURATO:SOCIETA] ma ora non confiscati (non potendosi ritenere tale la confisca di un bene in capo ad una società che di fatto da tempo non era più titolare) né dissequestrati" (cfr., ivi).

In conclusione, ha disposto la confisca della [OSCURATO:SOCIETA] unitamente all'intero compendio aziendale ivi compresi gli immobili specificamente indicati ed in tal modo e di fatto ha esteso la portata del decreto emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] agli immobili che erano stati sequestrati "in capo" alla [OSCURATO:SOCIETA] sostenendo che "... la presente decisione non può ritenersi preclusa dal decreto n. 26 del 2021 nel senso che nel caso che ci occupa non si versa in alcun modo in ipotesi di ne bis in idem in quanto sui beni di cui la D.D.A. chiede nuovamente la confisca, quel provvedimento nulla ha disposto né nel senso del dissequestro né nel senso della confisca" e, in sintesi, ".,. si è in presenza di beni, quelli in capo ad oggi alla [OSCURATO:SOCIETA], che sono tuttora in sequestro ma di cui l'autorità giudiziaria di 1 grado non ha disposto né il dissequestro né la confisca".

Non par dubbio, perciò, che il provvedimento qui impugnato sia un "nuovo" decreto di confisca e non già una ordinanza di correzione dell'errore materiale che avrebbe afflitto il precedente: lo stesso Tribunale, infatti, ha spiegato che le argomentazioni svolte dalla difesa nella memoria depositata in udienza si soffermano diffusamente sulla richiesta della DDA dell'amministratore giudiziario di procedere ex art. 130 c.p.p. e quindi con la procedura di correzione di errore materiale e non invece alla richiesta di confisca che in effetti è stata anch'essa formulata (sia pure in via subordinata) dalla D.D.A. in data 15.5.2021" (cfr., ivi, ancora, pag. 9). 2.3 Il ricorso, pertanto, nella misura in cui si ripropone nuovamente su censure relative alla praticabilità, sotto vari profili, del procedimento di correzione dell'errore materiale, è aspecifico in quanto non tiene conto del contenuto del provvedimento impugnato per come esso stesso si è qualificato ed avendo escluso che si sia in presenza di una procedura ex art. 130 cod. proc. pen..

Trattandosi, perciò, di un nuovo provvedimento di confisca, è allora opportuno ribadire che in tema di misure di prevenzione, è inammissibile il ricorso "per saltum" in cassazione contro le decisioni del tribunale, in quanto, in base al combinato disposto degli artt. 10 e 27 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, è esperibile il solo ricorso dinanzi alla Corte d'Appello (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 21181 del 11/04/2019, PMTc/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275938 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 31075 del 05/07/2013, PM in proc.

Cubeddu, Rv. 256840 - 01; cfr., per la disciplina previgente, Sez. 1, Sentenza n. 6236 del 28/12/1994, Comini, Rv. 200537 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 4711 del 31/10/1996, Pecora, Rv. 206566 - 1).

Né, peraltro, il ricorso è convertibile in appello poiché, come si è accennato, gli stessi motivi di doglianza sono articolati come diretti a contestare i presupposti ed i limiti del provvedimento di correzione di errore materiale e non già il "merito" della decisione.

Va dunque richiamato il principio secondo cui il ricorso diretto per cassazione non è convertibile in appello, con conseguente inammissibilità del gravame, quando, attraverso la ricerca della effettiva volontà del ricorrente, si accerti che lo stesso abbia voluto deliberatamente impugnare il provvedimento con un mezzo o con motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia della improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro ed unico rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema (cfr., Sez. 1 - , Sentenza n. 51610 del 23/04/2018, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275664 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 24552 del 06/12/2011, P., Rv. 252748 - 01). 2.4 Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è perciò inammissibile conseguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri. della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza di correzione dell'errore materiale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] notificata al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 12.7.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto dell'8.3-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bologna aveva provveduto sulla proposta avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] per la adozione, nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA], della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale e della misura di prevenzione patrimoniale della confisca; in particolare, aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la sorveglianza speciale di PS con divieto di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni cinque, con le relative prescrizioni, ed aveva inoltre disposto la confisca di beni immobili, società e partecipazioni sociali, mobili registrati, rapporti finanziari analiticamente indicati nel provvedimento e, in gran parte, intestati agli odierni ricorrenti; 2. con ordinanza del 12-16.7.2021 il Tribunale di Bologna, su segnalazione dell'amministratore giudiziario e su richiesta del PM, sentite le parti, ha disposto la confisca del 100% del capitale sociale di [OSCURATO:SOCIETA] e del relativo compendio patrimoniale; 3. con altra ordinanza dello stesso 12-16.7.2021, su segnalazione dell'amministratore giudiziario e richiesta del PM, il medesimo Tribunale di Bologna ha disposto la correzione del dispositivo del decreto dell'8.3-[OSCURATO:DATA_NASCITA] laddove risulta scritto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], "divieto" di soggiorno dovendosi invece leggere "obbligo" di soggiorno; laddove erano stati indicati i dati catastali dell'immobile di cui al punto 3 e, infine, nella parte del dispositivo concernente il dissequestro della impresa individuale di cui al punto 2 e della quale invece è stata disposta la confisca; 4. ricorrono per cassazione, con distinti ricorsi a mezzo del medesimo difensore e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentando ed eccependo: 4.1 [OSCURATO:PERSONA] il quale ricorre avverso l'ordinanza del 12- [OSCURATO:DATA_NASCITA] di tre pagine (di cui al punto 3 della premessa): 4.1.1 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità relativamente alla competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Prevenzione in merito alla eliminazione degli errori materiali ex art. 130 cod. proc. pen. nonostante l'intervenuta impugnazione del decreto n. 26/2021 avanti alla Corte di Appello di Bologna: rileva che sia il proposto che i terzi interessati, ivi compreso [OSCURATO:PERSONA], avevano impugnato il provvedimento dell'8.3.- [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che, perciò, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., era ormai compito del giudice funzionalmente competente sulla impugnazione emendare il provvedimento; segnala l'erroneità della affermazione del Tribunale che, nel replicare alla medesima eccezione già sollevata dalla difesa in quella sede, aveva fatto riferimento ad un orientamento della giurisprudenza non applicabile al caso di specie; 4.1.2 manifesta illogicità della motivazione relativamente alla incongruità rilevabile tra i punti 6.6.2.6 e 6.6.2.5 della motivazione del decreto n. 26/2021 ed alla conseguente insussistenza di ogni logica giustificazione alla correzione in sede di ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen. del punto 2 della parte dispositiva del menzionato decreto: richiamato il tenore del provvedimento impugnato, rileva che già con la memoria depositata in udienza la difesa aveva evidenziato la erronea indicazione - nel sottoparagrafo 6.6.2.6 del decreto - del termine "confisca" in luogo del termine "dissequestro" come era possibile rilevare dall'"incipit" del sottoparagrafo che inizia con l'espressine "allo stesso modo" richiamando, perciò, quello precedente ove non erano stati ravvisati i presupposti per la confisca della quota del 60% del capitale della società [OSCURATO:PERSONA] srl dovendosi perciò concludere nello stesso senso per quanto riguarda l'impresa di cui al punto 6.6.2.6 in coerenza con quanto era stato indicato nella parte dispositiva; 4.2 [OSCURATO:PERSONA] che ricorre contro l'ordinanza del 12-[OSCURATO:DATA_NASCITA] di 10 pagine (di cui al punto 2 della premessa): 4.2.1 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità relativamente alla competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Prevenzione in merito alla eliminazione degli errori materiali ex art. 130 cod. proc. pen, nonostante l'intervenuta impugnazione del decreto n, 26/2021 avanti alla Corte di Appello di Bologna: rileva che sia il proposto che i terzi interessati, ivi compresa [OSCURATO:PERSONA], avevano impugnato il provvedimento dell'8.3.- [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che, perciò, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la invocata correzione era compito del giudice ormai funzionalmente competente ad emendare il provvedimento; ciò non di meno, osserva, il Tribunale ha recepito sia la richiesta della DDA che del PM nonché la segnalazione dell'amministratore giudiziario, con cui per l'appunto si chiedeva di disporre la confisca di tutti i beni immobili di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]; segnala l'erroneità della affermazione del Tribunale che, nel replicare alla medesima eccezione già sollevata dalla difesa in quella sede, aveva richiamato un orientamento della giurisprudenza tuttavia non applicabile al caso di specie; 4.2.2 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità o decadenza relativamente alla violazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione per intervenuta modificazione in termini essenziali del contenuto del decreto n. 26 del 2021 attraverso la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.: segnala che il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale è consentito soltanto laddove sia necessario esplicitare il contenuto del provvedimento ma non nel caso di una sua sostanziale modifica qual è stata quella intervenuta con il provvedimento impugnato in cui è stata disposta la confisca di beni di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] che in alcun modo erano stati indicati come riferibili a detta società; 4.2.3 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza relativamente alla violazione del principio che inibisce al giudice che abbia omesso di pronunciarsi su una parte della richiesta di emendare l'errore con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.: rileva che i beni indicati nella ordinanza qui impugnata non erano stati indicati quale compendio della [OSCURATO:SOCIETA] e, pertanto, non ne era stata disposta la confisca; né, aggiunge, attraverso il procedimento di correzione dell'errore materiale era possibile integrare il provvedimento originario ponendo rimedio ad una omessa pronuncia su una parte del devoluto che poteva essere corretta soltanto attraverso lo strumento della impugnazione ordinaria; 4.2.4 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza relativamente alla confisca adottata ex artt. 4 e 6 D. Lg.vo 159 del 2011 all'esito del procedimento di correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.: segnala che il Tribunale, dopo aver fissato l'udienza ex artt. 130 e 666 cod. proc. pen., ha provveduto a disporre la confisca del 100% del capitale sociale di [OSCURATO:SOCIETA] richiamando gli artt. 4 e 6 del D. Lg.vo 159 del 2011 e, di fatto, provvedendo su una nuova richiesta; 5. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per il rigetto dei ricorsi attesa la condivisibilità dei provvedimenti impugnati. [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bologna ha adottato due distinti provvedimenti, entrambi legati a quello con cui, il 3-16.4.2021, aveva provveduto sulla proposta avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] per la adozione, nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA], della misura di prevenzione personale e della misura patrimoniale della confisca ed aveva applicato al proposto la sorveglianza speciale di PS con divieto di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni cinque e disposto la confisca di beni immobili, società e partecipazioni sociali, mobili registrati, rapporti finanziari analiticamente indicati nel provvedimento e, in gran parte, intestati agli odierni ricorrenti. I due provvedimenti, entrambi "intestati" come "ordinanza di correzione di errore materiale", sono stati adottati su segnalazione dell'amministratore giudiziario e conforme richiesta del PM e sono oggetto di due distinti ed autonomi ricorsi che, per le ragioni di séguito specificate, debbono essere trattati distintamente. 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto il provvedimento con cui il Tribunale, su segnalazione dell'amministratore giudiziario e richiesta del PM, ha corretto il dispositivo del decreto dell'8.3- [OSCURATO:DATA_NASCITA] disponendo che, laddove è scritto, relativamente a [OSCURATO:PERSONA], "divieto" di soggiorno, si deve invece leggere "obbligo" di soggiorno; nella parte relativa alla indicazione dei dati catastali dell'immobile di cui al punto 3; da ultimo, e per quel che interessa in questa sede per il ricorso del Falbo, nella parte concernente il dissequestro della impresa individuale di cui al punto 2 del provvedimento principale e di cui, invece, con il provvedimento qui in esame, è stata invece disposta la confisca. In particolare, il Tribunale, dopo aver richiamato la nota dell'[OSCURATO:PERSONA] e della DIA del 21 e 22 aprile 2021 con cui erano stati segnalati ski errori e discrasie tra parte motiva del decreto e contenuto del dispositivo, ha argomentato sulla necessaria prevalenza di questo sulla motivazione osservando, a conforto di tale opzione, che la stessa difesa aveva sollecitato la correzione di "divieto" (pur contenuta nel dispositivo) con quella di "obbligo" di soggiorno. Ha quindi provveduto sostituendo al "divieto" l'"obbligo di soggiorno", correggendo il dato catastale erroneamente indicato al punto 3 (profili non attinti dal ricorso) e, infine, disponendo la confisca della ditta individuale intestata [OSCURATO:PERSONA] "con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, il patrimonio personale dato in garanzia), la ditta, i conti correnti ..." in tal modo correggendo il provvedimento "laddove è scritto 'dispone il dissequestro Va detto che a pag. 160 del decreto n. 26 del 2021, al punto 6.6.2.5, il Tribunale aveva esaminato la richiesta di confisca del 60% del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] srl riferibile a [OSCURATO:PERSONA] concludendo nel senso che "... non si rinvengono i presupposti per procedere alla confisca del bene"; nel successivo paragrafo 6.6.2.6 era stata presa in considerazione la richiesta relativa alla Ditta individuale pure intestata all'odierno ricorrente ed il Tribunale aveva esordito con "... allo stesso modo ..." e, tuttavia, concluso per la confisca oltre che della ditta anche del patrimonio personale dell'imprenditore. Va anche detto che, al successivo paragrafo 6.6.2.7 era stata esaminata la richiesta di confisca del 100% dei capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] srl dove il decreto aveva esordito affermando che "... da ultimo va invece disposta la confisca del 100% del capitale sociale (...) e intero compendio aziendale della [OSCURATO:PERSONA] sri ... con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale ...". Fatte queste sommarie considerazioni sul contenuto della parte motiva del provvedimento "genetico", rileva il collegio, ed in via assolutamente preliminare, che il decreto di "correzione" è intervenuto quando era già pacificamente pendente l'impugnazione che era stata attivata con il deposito dell'atto di appello avvenuto il giorno 20.6.2021. Va perciò opportunamente ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la correzione di errori materiali, nel caso che il provvedimento interessato sia oggetto di impugnazione non dichiarata inammissibile, non può essere disposta dal giudice che abbia deliberato il provvedimento stesso, spettando la relativa competenza al giudice del gravame e l'ordinanza eventualmente assunta in violazione di tale regola, che attiene alla competenza funzionale del giudice, è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (cfr., in tal senso, Sez. 1, Sentenza n. 10311 del 22/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278689 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 38896 del 04/10/2011, PG in proc. Zitto, Rv. 251108 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 47456 del 15/11/2004, Bouabid, Rv. 230759 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 24551 del 29/05/2009, PC in proc. Dubois ed altri Rv. 244245 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 47149 del 27/11/2009, Panunzio, Rv. 245725 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 288 del 30/11/2010, Sorriso ed altro, Rv. 249504 - 01). Ed in effetti, il comma 1 seconda parte dell'art. 130 cod. proc. pen. riserva espressamente la competenza funzionale per la correzione dell'errore materiale al giudice dell'impugnazione, ove questa non venga dichiarata inammissibile: in tal modo il legislatore, anche per ragioni di economia processuale, ha ragionevolmente inteso concentrare in capo al giudice dell'impugnazione la cognizione di tutte le questioni riguardanti la pronuncia impugnata nei limiti di quanto gli è devoluto dalla parte impugnante, compresa l'eventuale eliminazione di errori materiali. E' pur pero che, anche recentemente, questa Corte ha affermato che la correzione di errori materiali può essere disposta dal giudice che ha deliberato il provvedimento non solo nella pendenza dei termini per l'impugnazione, ma anche fino a quando gli atti non siano ancora materialmente pervenuti nella sfera del giudice ad quem legando tuttavia questa possibilità all'esistenza di ravvisate e specifiche ragioni di urgenza "... ed alla necessità che il provvedimento di correzione, se indifferibile, sia assunto dal giudice che ancora disponga degli atti processuali, l'unico che potrebbe tempestivamente, ed utilmente, provvedere" (cfr., Sez. 4, n. 29807 del 21/05/2015, Mosconi, Rv. 264111; conf., Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno e aa., Rv. 259933; Sez. 3, Sentenza n. 18296 del 04/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279236 - 01; cfr., tra le non massimate, Sez. 3, 14.12.2021 n. 1581, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 34007, Ayed); e, tuttavia, nelle decisioni sopra richiamate si è insistito sulla necessità che le ragioni di urgenza che possono giustificare la deroga alla competenza funzionale del giudice dell'impugnazione siano essere esplicitate nel provvedimento mentre, nel caso di specie, nulla ha detto il Tribunale sui motivi che hanno indotto a disporre la sollecitata correzione quando era già stato depositato l'atto di appello ed era perciò pendente il gravame. L'ordinanza va dunque annullata senza rinvio. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Con note del 21 e del 22 aprile del 2021 l'[OSCURATO:PERSONA] e la DIA avevano segnalato al Tribunale alcuni errori e discrasie tra parte motiva e dispositivo del decreto su cui, invero, il Tribunale ha provveduto con l'ordinanza di cui si è dato conto in precedenza. A queste seguiva invece la nota della DDA del 17 maggio con cui si insisteva nella correzione di errore materiale" ovvero "in subordine, formulata richiesta di disporre la confisca anche della società [OSCURATO:SOCIETA]" (cfr., pag. 1 dell'ordinanza in esame). 2.2 Benché "intestato" come "ordinanza di correzione di errore materiale" non par dubbio che il provvedimento in esame vada inteso, e come tale sia stato considerato dal Tribunale, un "nuovo" provvedimento di confisca; ed in effetti, a pag. 2 il Tribunale ha premesso che "l'istanza di confisca merita accoglimento ..." e, per altro verso, si è preoccupato di richiamare i presupposti sostanziali della confisca tra cui la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] cui i beni attinti dalla misura patrimoniale, ancorché intestati ai figli [OSCURATO:PERSONA] e Loredana, sarebbero di fatto riferibili. In particolare, ha richiamato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giglio in ordine al ruolo della figlia Loredana ed alla doppia contabilità da costei tenuta nonché le ammissioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] sulla fittizia intestazione delle società ai figli (cfr., pag. 6 del provvedimento); tra queste, ha richiamato proprio la [OSCURATO:SOCIETA] che era stata costituita il 23.5.2014 "dopo che è successo tutto il casino" (cfr., pag. 7) ed era stata fittiziamente intestata alla figlia Loredana. Dopo aver fatto riferimento al "giro" di cessioni, vendite, rivendite, riacquisizioni ed ulteriori cessioni tra i componenti della famiglia Falbo (cfr., pag. 8) ed al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] risulta perciò indiziato ex art. 512b1s cod. pen., ha spiegato che "... richiamate tutte le considerazioni sia in ordine alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:SOCIETA], entrambe le società oggetto di sequestro (100% del capitale e dell'intero compendio aziendale), si deve disporre la confisca, sussistendone tutti i presupposti di legge, alla luce di quanto sopra evidenziato (così come nel decreto n. 26 del 2021 qui richiamato) anche della FDL compresi gli immobili di cui si chiede oggi la confisca in quanto non più nella disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA] ma appunto della [OSCURATO:SOCIETA] e, pertanto, in parte qua l'istanza deve trovare accoglimento". Ha spiegato, in definitiva, che "... i beni di cui si chiede oggi di disporre la confisca sono stati confiscati ma in quanto beni della società [OSCURATO:PERSONA] laddove invece detti beni in realtà erano già stati trasferiti alla FDL a séguito di aggiudicazione all'asta" (cfr., pag. 9) e, pertanto, ha fatto presente che "... si tratta ora di valutare la sorte di beni immobili già sequestrati in capo alla [OSCURATO:SOCIETA] ma ora non confiscati (non potendosi ritenere tale la confisca di un bene in capo ad una società che di fatto da tempo non era più titolare) né dissequestrati" (cfr., ivi). In conclusione, ha disposto la confisca della [OSCURATO:SOCIETA] unitamente all'intero compendio aziendale ivi compresi gli immobili specificamente indicati ed in tal modo e di fatto ha esteso la portata del decreto emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] agli immobili che erano stati sequestrati "in capo" alla [OSCURATO:SOCIETA] sostenendo che "... la presente decisione non può ritenersi preclusa dal decreto n. 26 del 2021 nel senso che nel caso che ci occupa non si versa in alcun modo in ipotesi di ne bis in idem in quanto sui beni di cui la D.D.A. chiede nuovamente la confisca, quel provvedimento nulla ha disposto né nel senso del dissequestro né nel senso della confisca" e, in sintesi, ".,. si è in presenza di beni, quelli in capo ad oggi alla [OSCURATO:SOCIETA], che sono tuttora in sequestro ma di cui l'autorità giudiziaria di 1 grado non ha disposto né il dissequestro né la confisca". Non par dubbio, perciò, che il provvedimento qui impugnato sia un "nuovo" decreto di confisca e non già una ordinanza di correzione dell'errore materiale che avrebbe afflitto il precedente: lo stesso Tribunale, infatti, ha spiegato che le argomentazioni svolte dalla difesa nella memoria depositata in udienza si soffermano diffusamente sulla richiesta della DDA dell'amministratore giudiziario di procedere ex art. 130 c.p.p. e quindi con la procedura di correzione di errore materiale e non invece alla richiesta di confisca che in effetti è stata anch'essa formulata (sia pure in via subordinata) dalla D.D.A. in data 15.5.2021" (cfr., ivi, ancora, pag. 9). 2.3 Il ricorso, pertanto, nella misura in cui si ripropone nuovamente su censure relative alla praticabilità, sotto vari profili, del procedimento di correzione dell'errore materiale, è aspecifico in quanto non tiene conto del contenuto del provvedimento impugnato per come esso stesso si è qualificato ed avendo escluso che si sia in presenza di una procedura ex art. 130 cod. proc. pen.. Trattandosi, perciò, di un nuovo provvedimento di confisca, è allora opportuno ribadire che in tema di misure di prevenzione, è inammissibile il ricorso "per saltum" in cassazione contro le decisioni del tribunale, in quanto, in base al combinato disposto degli artt. 10 e 27 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, è esperibile il solo ricorso dinanzi alla Corte d'Appello (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 21181 del 11/04/2019, PMTc/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275938 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 31075 del 05/07/2013, PM in proc. Cubeddu, Rv. 256840 - 01; cfr., per la disciplina previgente, Sez. 1, Sentenza n. 6236 del 28/12/1994, Comini, Rv. 200537 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 4711 del 31/10/1996, Pecora, Rv. 206566 - 1). Né, peraltro, il ricorso è convertibile in appello poiché, come si è accennato, gli stessi motivi di doglianza sono articolati come diretti a contestare i presupposti ed i limiti del provvedimento di correzione di errore materiale e non già il "merito" della decisione. Va dunque richiamato il principio secondo cui il ricorso diretto per cassazione non è convertibile in appello, con conseguente inammissibilità del gravame, quando, attraverso la ricerca della effettiva volontà del ricorrente, si accerti che lo stesso abbia voluto deliberatamente impugnare il provvedimento con un mezzo o con motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia della improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro ed unico rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema (cfr., Sez. 1 - , Sentenza n. 51610 del 23/04/2018, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275664 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 24552 del 06/12/2011, P., Rv. 252748 - 01). 2.4 Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è perciò inammissibile conseguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri. della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza di correzione dell'errore materiale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] notificata al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 26243/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris