Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2024

Cassazione n. 46099/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 64-24097/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la nullità dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello in data 16 maggio 2024 per inosservanza della legge processuale, nonché per vizio motivazionale risultante dal testo dell'ordinanza stessa e dagli atti del processo (avuto riguardo al mancato differimento dell'udienza medesima per consentire la materiale produzione della documentazione inerente allo svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente), prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, ove si consideri pure che il regolare svolgimento di attività lavorativa non esclude ex se la provenienza illecita dei proventi rinvenuti in capo al prevenuto; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 530 cod. proc. pen. quanto all'accertamento ed alla sussistenza della prova della penale responsabilità del prevenuto, è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza dì legittimità sul punto, oltre che è finalizzato a prospettare un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha già esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul granitico compendio probatorio gravante sul Bianchi per il delitto di ricettazione che, peraltro, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, non richiede l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, né dei suoi autori, ben potendone il giudice affermarne l'esistenza tramite prove logiche, come quelle analiticamente valorizzate nel caso di specie nel corpo motivazionale del provvedimento impugnato); che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulle ragioni della mancata derubricazione, del fatto connotato da dolo nella ricezione); che il quarto ed ultimo motivo di ricorso, che censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata conversione della pena nella corrispondente sanzione sostitutiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente 64-24097/2024 e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); Letta la memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 15 ottobre ultimo scorso, conta quale si replicano, punto per punto, tutti i motivi di ricorso già proposti e come sopra ritenuti inammissibili; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 64-24097/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la nullità dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello in data 16 maggio 2024 per inosservanza della legge processuale, nonché per vizio motivazionale risultante dal testo dell'ordinanza stessa e dagli atti del processo (avuto riguardo al mancato differimento dell'udienza medesima per consentire la materiale produzione della documentazione inerente allo svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente), prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, ove si consideri pure che il regolare svolgimento di attività lavorativa non esclude ex se la provenienza illecita dei proventi rinvenuti in capo al prevenuto; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 530 cod. proc. pen. quanto all'accertamento ed alla sussistenza della prova della penale responsabilità del prevenuto, è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza dì legittimità sul punto, oltre che è finalizzato a prospettare un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha già esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul granitico compendio probatorio gravante sul Bianchi per il delitto di ricettazione che, peraltro, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, non richiede l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, né dei suoi autori, ben potendone il giudice affermarne l'esistenza tramite prove logiche, come quelle analiticamente valorizzate nel caso di specie nel corpo motivazionale del provvedimento impugnato); che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulle ragioni della mancata derubricazione, del fatto connotato da dolo nella ricezione); che il quarto ed ultimo motivo di ricorso, che censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata conversione della pena nella corrispondente sanzione sostitutiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente 64-24097/2024 e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); Letta la memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 15 ottobre ultimo scorso, conta quale si replicano, punto per punto, tutti i motivi di ricorso già proposti e come sopra ritenuti inammissibili; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 46099/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris