CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2024
Cassazione n. 20836/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02XLXEM) natcla UDINE il 05/10/1986 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE Lciatoavviso alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato dall'aver commesso il fatto con violenza sulle cose; Ritenuto che il ricorso è tardivo, in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 2 luglio 2024, con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione; - la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), cioè dal 30 settembre 2024, decorre il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c) per proporre impugnazione, cui si aggiungono 15 giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza (585, comma 1-bis, cod. proc. pen.); - detto termine è decorso il 29 novembre 2024; - il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 13 dicembre 2024; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deci