CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10422/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo pec -resistente- avverso la sentenza n. 4699 / 67 / 1 6 della Co mmissione tributaria regionale della Lombardia-Sez. dist accata di Brescia , depositata i l 12 settembre2016; Tributi-cartella-IRAP udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile2024 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. propose ricorso avverso la cartella di pagamento emessa ex art.36 bis del d.P.R. n.600 e relativa a IRES dell’anno di imposta 2011, avendo l’Ufficio disconosciuto il credito di imposta per la ricerca scientifica indebitamente compensato in quanto non correttamente indicato nel quadro RU del modello unico per l’anno 2011. La contribuente evidenziò di avere presentato dichiarazione integrativa per correggere l’errore trattandosi di errore formali. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale rigettò il ricorso ma la decisione, appellata dalla Società, è stata riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, la quale ha annullato la cartella impugnata rilevando la legittimità della dichiarazione integrativa e l’avvenuta valida documentazione del credito di imposta. Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto al fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio. Considerato che: 1 Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.1, commi da 280 a 283 della legge 27 dicembre 2006 n.296 (e successive modifiche) nonché dell’art.5 del d.m. n.76 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] perpetrata dalla C.T.R. laddove aveva riconosciuto la debenza del credito di imposta e la possibilità di emendare la dichiarazione malgrado il decreto ministeriale invocato avesse espressamente sanzionato con la decadenza l’omessa indicazione di detto credito nella dichiarazione dei redditi. 2.Con il secondo motivodi ricorsosi deduce la violazione e/o falsa applicazione delle stesse disposizioni normative invocate con il primo mezzo di impugnazione laddove la C.T.R. aveva ritenuto possibile che il contribuente emendassela dichiarazione, malgrado fossero trascorsi i termini di legge e non fosse possibile correggere con dichiarazione integrativa l’omessa indicazione nel quadro RU. 3. I motivi, strettamente connessi, possono trattarsi congiuntamente e sono fondati alla luce del consolidato principio espresso in materia da questa Corte secondo cui: in tema di incentivi fiscali per la ricerca scientifica, l'indicazione del credito d'imposta di cui all'art. 5 della l. n. 449 del 1997, che deve essere effettuata, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 6 del d.m. n. 275 del 1998, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è concesso, integra un atto negoziale, in quanto diretto a manifestare la volontà di avvalersi del beneficio fiscale in ragione dell'affermazione della rispondenza dell'attività svolta alle finalità perseguite dal legislatore, sicché, il contribuente che abbia omesso tale indicazione non può invocare il principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale, che opera solo in caso di mera esternazione di scienza e non consente, in ogni caso, di superare il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire delle decadenze previste dalla legge (v.Cass.n. 11070 del 09/05/2018; Cass.n.34266 del 15.11.2021; id. n. 10029 del 2018). 4.La sentenza impugnata che da tali principi si è discostata va, pertanto, cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originariamente proposto dalla Società.5. Attese le alterne vicende processuali le spese dei gradi di merito vanno compensate integralmente tra le partimentre quello del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della resistente. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito. Condanna la resistente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese liquidate in complessivi e