CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024
Cassazione n. 31639/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge per l'omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, poiché la denuncia di furto dell'autovettura risaliva a quattro anni prima rispetto alla data di accertamento del delitto di riciclaggio contestato e, pertanto, la data di consumazione del riciclaggio doveva individuarsi in quella del furto, in quanto più favorevole al reo, in mancanza di prova certa di una consumazione successiva, non è consentito in sede di legittimità poiché è basato su una ricostruzione fattuale non previamente dedotta innanzi alla Corte di merito; che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente che, nel giudizio di cassazione, invochi la prescrizione del reato, assumendo, per la prima volta in detta sede, che la data di consumazione è antecedente a quella contestata, ha l'onere di riscontrare le sue affermazioni, fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato risulti spdo consumato in data anteriore e insuscettibili di essere smentiti da altri elementi di prova acquisiti al processo (Sez. 2, n. 41151 del 28/09/2023, Mega, Rv. 285300); detto onere, nella specie, non è stato assolto, essendosi la difesa limitata ad asserire la circostanza di favore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere es ensore [OSCURATO:PERSONA]