Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46675/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 23793/24 Durante OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 5, là dove si sottolineano la durata e le modalità dell'allontanamento); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 23793/24 Durante OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 5, là dove si sottolineano la durata e le modalità dell'allontanamento); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/1
Sentenza Cassazione n. 46675/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris