CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 giugno 2016
Cassazione n. 22607/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18971-2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e per essa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 101, presso il recapito professionale in Roma del procuratore e difensore. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (R.F. n. 21/1996), in persona del Curatore e legale rappresentante pro-tempore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Messina, [OSCURATO:PERSONA], n. 143, ( c.fisc. e p.iva 00159660836 ) , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 62, presso lo studio professionale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Messina , depositata in data 21.6.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/6/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 2400/2010, emessa in data 22-23/12/2010,il Tribunale di Messina –dopo la sentenza parziale resa in data 29.12.2004, con la quale era stata dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori relativi ai rapporti di conto corrente intestati alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (individuati dal conto corrente n. 1800.410.644981, presso il Banco di Sicilia s.p.a. e n. 400373700 presso la Banca del Sud, poi incorporata dal Banco di Sicilia s.p.a.) - rigettava l’opposizione allo stato passivo proposta dal Banco di Sicilia s.p.a., con intervento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., relativamente alla mancata ammissione della domanda n. 12 (saldo debitore del c.c. 4003733700) e n. 30 (esposizione debitoriain ordine a quattro mutui fondiarie saldo del conto corrente 1800.4510.644981). 2. Con atto datato 26.2.2011 l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., cessionaria dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (assunta tale denominazione la Pirelli RE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) proponevano avverso le predette sentenze di primo grado appello con il quale ne invocavano la riforma, lamentando la mancata ammissione al passivo fallimentare, così come richiesto nelle predette istanze nn. 12 e 30 e contestando la motivazione resa dal primo giudice a sostegno della dichiarazione di nullità della clausola anatocistica contenuta nei contratti di conto corrente, nonché le argomentazioni che avevano indotto il primo giudice a dichiarare, con la sentenza definitiva, la nullità del meccanismo di determinazione dei tassi di interesse applicati ai conti, l’assenza di documentazione comprovante la debitoria delle somme richieste a copertura dei conti e l’assenza di prova del credito, in ordine ai rapporti derivanti dai mutui fondiari. 3. Con la sentenza n. 395/2016, pubblicata in data 21.6.2016, la Corte di appello di Messina rigettava, nella resistenza della curatela fallimentare, gli appelli così proposti, confermando pertanto le decisioni rese in primo grado.3.1 La Corte del merito ha rilevato, per quanto riguardava le doglianze proposte in ordine al “credito nascente dai rapporti di conto corrente”,che: a) con la domanda n. 12 di ammissione al passivo il Banco di Sicilia s.p.a. chiedeva di essere ammesso al passivo fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per euro 701.810.520, oltre accessori in via chirografaria a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 400373700, intrattenuto dalla società in bonispresso la Banca del Sud e per euro 1.013.111,61, oltre accessori quale saldo debitore del conto corrente n. 1800.410.644981, acceso presso il Banco di Sicilia s.p.a.; b) con la sentenza parziale il Tribunale aveva disposto C.t.u. per la determinazione dell’eventuale saldo creditore in favore della banca opponente, da stabilirsi sulla base della documentazione versata in atti; c) con la sentenza definitiva il Tribunale, in aderenza adun orientamento ormai acquisitonella giurisprudenza di legittimità e di merito, aveva statuito che, una volta dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, non fosse possibile sostituire al meccanismo illegittimo accertato la diversa forma della capitalizzazione annuale, richiesta dalla banca poiché l’anatocismo risultavaconsentito sole nelle ipotesi tassative indicate nell’art. 1283 cod. civ. e a determinate condizioni, dovendosi ritenere anche la questione della natura negoziale ovvero normativa delle clausole uso piazza oramai superatadefinitivamente dalla giurisprudenza, resa anche a Sezioni Unite dalla Corte di legittimità; c) anche in ordine al meccanismo di determinazione del tasso di interesse applicato ai conti oggetto di causa, occorreva ribadirsi che la clausola di rinvio alle condizioni uso-piazza o quella che faccia generico riferimento a commissioni di massimo scoperto (da indicare in conto “nella misura stabilita”) non permetteva, neppure per relationem, di determinare il tasso suddetto poiché non indicava i criteri di determinabilità del tasso modificato, con conseguenziale nullità, per indeterminatezza dell’oggetto, del contratto; d) in ordine, infine, alla questione concernente la produzione della documentazione il cui esame avrebbe consentito l’espletamento della C.t.u., non poteva che rilevarsi quanto emergente dagli atti, e cioè che la dott.ssa Rizzo aveva più volte comunicato all’istituto bancario la carenza degli atti e l’impossibilità di eseguire l’accertamento demandatole, con la conseguenza che occorreva ribadirsi il mancato assolvimento dell’o nere probatorio da parte dell’appellante. La Corte territoriale, in relazione, inoltre, alle doglianze prospettate dall’appellante in punto di dimostrazione del credito nascente dai rapporti di finanziamento ipotecario, ha rilevato che: i) anche su tale questione il C.t.u. non era stato posto in grado di espletare il mandato, proprio a causa della mancata produzione dei documenti necessari per verificare se le somme -di cui si chiedeva l’ammissione al passivo - fossero dovute (nell’atto in [OSCURATO:PERSONA] del 16.12.1993 si confermava la preesistenza di due ipoteche, inscritte in favore del Banco di Sicilia per £ 3.500.000 e £ 2.000.000, con la precisazione che le due garanzie erano da intendersi “aventi natura cartolare poiché i relativi debiti erano stati estinti”), con la conseguenza che il g.d. aveva ammesso al passivo in chirografo l’istitutodi credito per la somma di £ 2.630.000.00, in ragione del fatto che il finanziamento era stato superiore al limite consentito dalla legge al fine di ripianare precedenti passività; ii) dalla relazione della guardia di finanza era emerso che la somma erogata era rimasta nell’effettiva disponibilità della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. solo fino alla concorrenza di £ 700.000.000, poiché le somme affluite sul conto corrente della società (con i versamenti del 5.2.1993) erano stati utilizzati per estinguere in via ant icipata il finanziamento di £ 1.950.000.000 e per £ 1.020.000.000il conto ipotecario n. 1800/325/449; iii) la decisione del g.d., confermata poi dalla sentenza di primo grado, era pertanto esente da critiche, avendo il g.d., in sede di verifica dei crediti, rilevato che quanto evidenziato dal curatore era rispondente al vero, e cioè che la società debitrice aveva utilizzato le somme provenienti dalla erogazione parziale e da quella definitiva del mutuo per pagare debiti non garantiti mediante operazioni di giroconti, con la conseguenza che le ipoteche sul mutuo fondiario non erano opponibili al fallimento. 2. La sentenza, pubblicata il 21.6.2 016 , è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e per essa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, adducendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente confermato la nullità delle clausole contrattuali di determinazione degli interessi bancari per asserita e contestata indeterminatezza dell’oggetto. 1.1 Si evidenzia da parte della ricorrente che aveva dedotto un vizio di motivazione della sentenza impugnata sottolineando come i Giudici di appello avessero affermato la nullità per indeterminatezza della clausola determinativa del saggio di interesse debitore contenuta nei contratti di apertura di conto corrente, omettendo del tutto di considerare che la medesima clausola stabiliva una precisa percentuale del 22,75% da applicare ai saldi debitori di conto corrente.Tale circostanza - aggiunge la ricorrente - sarebbe stata debitamente evidenziata negli atti difensivi del giudizio di merito e avrebbe costituitospecifico motivo di appello della sentenza di prime cure (v. §2.1, pag. 10 della comparsa conclusionale in primo grado del 7/10/2010 della dante causa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; v. pag. 31 §1 dell’atto di appello del 25/2/2011 e pag. 16 §1 della comparsa conclusionale in appello del 25/3/2016, entrambe di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.: atti contenuti nel fascicolo cartaceo di parte allegato al ricorso introduttivo), ma la Corte di Appello non si sarebbetuttavia pronunciata sul punto. 1.2 Osserva ancora la società ricorrente che i giudici di merito avrebbero infatti arrestato il loro esame davanti al rilievo che la clausola determinativa del tasso di interesse debitore conteneva un rinvio ai c.d. “usi-piazza”,per regolare le eventuali successive modifiche del saggio da applicare ai saldi debitori di conto corrente, che, come detto, era stato inizialmente pattuito nella specifica misura del 22,75%.L’accertamento della validità ovvero della determinatezza del tasso di interesse,originariamente pattuito, prescindeva - sottolinea, ancora, la società ricorrente - dalle valutazioni in merito alla validità del meccanismo con cui le parti avevano deciso di regolare le loro eventuali successive modifiche. Detto altrimenti, la clausola determinativa del tasso di interesse nella misura fissa del 22,75% doveva - secondo la ricorrente - r itenersi valida e poteva, dunque , essere applicata in sede di ricalcolo dei saldi di c/c,anche a fronte della ritenuta invalidità del rinvio agli usi-piazza, il quale disciplinava unicamente l’esercizio dello ius variandi da parte della banca (clausola di rinvio agli usi rimasta, peraltro, inoperante, non avendo la Curatela neppure allegato l’applicazione di tassi superiori al 22,75%). 1.3 Rileva, pertanto, la società ricorrente che l’omessa valutazione di tale circostanza di fatto - ch e avrebbe condotto la Corte di a ppello ad adottare una diversa decisione, in merito all’ammissione al passivo del credito nascente dai rapporti di conto corrente- integr erebbe il denunziato vizio di motivazione e imporrebbedi cassare con rinvio la sentenza impugnata. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,dell’art. 1284, comma 3, c.c., sul rilievo che, nella subordinata ipotesi in cui venisse confermato l’accertamento di nullità della pattuizione relativa al tasso di interesse debitore dei rapporti di conto corrente accesi il 13/5/1982 (c/c n. 400373700) e il 25/7/1985 (c/c n. 410.6449,81), i Giudici di appello avrebberocomunque errato nel non aver applicato al saldo debitore, in luogo del tasso di interesse convenzionale ritenuto illegittimo, il tasso di interesse legale di cui all’art.1284 c.c. Osserva infatti la ricorrente che c ostituisce orientamento consolidato nel la giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui , nei contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della L. 154/1992 (che ha modificato l’art. 117, comma 7, T.U.B. ) , la clausola contrattuale determinativa del tasso di interesse colpita da nullità deve intendersi automaticamente sostituita dalla citata norma codicistica, essendo pertanto dovuta alla banca la corresponsione degli interessi legali sulle somme annotate a debito del correntista. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3e n. 5, cod. proc. civ., per l ’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e, inoltre, perla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., adducendo che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto il mancato assolvimento, da parte della Banca opponente, dell’onere della prova in ordine all’esatta dimostrazione e documentazione delle doglianze dedotte con l’opposizione allo stato passivo, per quanto riguardava l’esposizione nascente dal rapporto di conto corrente. Si contesta, cioè, la sentenza di appello nella parte in cui la Corte di merito avrebbe avallato la decisione del C.t.u.nominato in prime cure di non procedere al ricalcolo dei saldi dei conti correnti per unadichiarata carenza documentale imputata a un asserito inadempimento dell’onere probatorio da parte della banca opponente, suodante causa. 3.1 Si evidenzia sempre da parte della ricorrente che era stata c onfermata dalla giurisprudenza di legittimità l’utilizzabilità nel giudizio di opposizione allo stato passivo dei documenti allegati all’originaria istanza di ammissione allorché l’opponente abbia formulato formale istanza per la loro acquisizione nel giudizio di opposizione, circostanza nella specie pacificamente avvenuta (cfr. pag. 14 del ricorso ex art. 98 L.F. e pag. 2 della memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c. nel testo ratione temporisvigente: atti contenuti nel fascicolo cartaceo di parte allegato al ricorso). 3.2 Per altro verso, ricorda la società ricorrente che la giurisprudenza delle Sezioni Unite, con sentenza 1 febbraio 2022, n. 3086, erano intervenute a chiarire che il C.t.u.,anche prescindendo dalle allegazioni dalle parti, può acquisire tutti i documenti ritenuti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice; principio, questo, che, in tema di consulenza contabile ex art. 198 c.p.c., erastato declinato dalle Sezioni Unite nel senso che il C.t.u. incaricato di ricostruire l’andamento del rapporto di conto corrente può acquisire autonomamente gli estratti conti necessari anche in difetto di loro produzione ad opera delle parti in causa.Ne conseguirebbe, secondo la tesi della ricorrente, la palese illegittimità del rifiuto del CTU di procedere alla ricostruzione dei rapporti di conto corrente e, di conseguenza, di quella parte della pronuncia di appello che avevaritenuto corretto l’operato del consulente contabile nominato in prime cure, così dando luogo ad una erronea applicazione dei sopra riferiti principi. 3.3 Sarebbe dunque legittimo, nella prospettiva del ricorrente, il mero riferimento per relationema quanto già prodotto davanti al giudice delegato con formula non di stile, tale da non lasciare dubbi sull'identità degli atti su cui vuole fondare l'opposizione, e con contestual e formula di acquisizione, tale da far ritenere non ravvisabile alcuna sua negligente inerzia, idonea a giustificare il rigetto del ricorso per inosservanza dell’onere della prova, potendo quell'istanza essere interpretata come richiesta di autorizzazione al ritiro della documentazione, ai sensi dell’art. 90 l. fall., applicabile in virtù della sua portata generale anche al procedimento diopposizione allo stato passivo. 3.4 Occorre esaminare i primi tre motivi, per la ragione che le osservazioni qui di seguito svolte in ordine al rigetto del terzo motivo devono ritenersi assorbenti dell’esame delle ulteriori doglianze articolate in relazione ai primi due motivi di ricorso, in punto di riconoscimento dei richiesti interessi sulla sorte capitale del credito da saldo di conto corrente, credito di cui l’istituto di credito, dante causa dell’odierna società ricorrente, aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare. 3.4.1 Orbene, deve essere subito evidenziato che, in riferimento alla domanda di ammissione al passivo del Banco di Sicilia s.p.a. a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 400373700 e del conto corrente n. 1800.410.644981, la Corte di appello di Messina - pur intrattenendosi sulle ragioni giuridiche ostative al richiesto riconoscimento della capitalizzazione annuale degli interessi e pur evidenziando il profilo di indeterminatezza del tasso di interesse applicato ai conti oggetto di causa per la clausola di rinvio alle condizioni uso-piazza (con conseguenziale nullità, in parte qua, per indeterminatezza dell’oggetto del contratto) - ha poi concluso per la infondatezza integrale della domanda della banca di ammissione al passivo dei vantati crediti da saldo negativo dei predetti conti correnti, così rigettando il relativo motivo di gravame, in ragione della mancata prova del predetto credito di cui l’istituto di credito era onerato. 3.4.2 Sul punto le doglianze sollevate dalla ricorrente, nel terzo motivo di ricorso qui in esame, in relazione al vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e, inoltre, per la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., non colgono nel segno.3.4.3 Sotto il primo profilo, va subito chiarito che il vizio di cui al novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c, nella veste di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, è stato in realtà introdotto dall’art. 54, comma 1 lett. b) D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, alla sole sentenze di appello pronunciate in giudizi introdotti il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della citata legge di conversione (ossia dall’11/9/2012), mentre, nella fattispecie, l’atto di appello introduttivo del giudizio di seconde cure è stato notificato il 26/2/2011. Ne consegue che il vizio, come articolato dalla ricorrente, nella veste di omesso esame di “fatto storico”, per come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014), non risulta neanche prospettabile nel caso di specie, per lo meno nella declinazione formulata dalla società ricorrente nel motivo di ricorso qui in esame. Né risulta in realtà prospettato né prospettabile, nel caso in esame, il vizio motivazionale di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella veste normativa anteriore alla riforma sopra ricordata. 3.4.4 Sotto il profilo, invece, della dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., la pronuncia della Corte territoriale - laddove aveva affermato che fosse onerata la banca della prova dei fatti costitutivi del diritto di credito da saldo negativo del conto corrente accesso dalla società poi fallita -risulta corretta giuridicamente e non è dunque in alcun modo censurabile, come invece opinatodall’odierna società ricorrente. 3.4.5Giova infatti ricordare che costituisce ius receptum n ella giurisprudenza di questa Corte(cfr. più in particolare, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11543 del 02/05/2019), il principio secondo cui - in ordine alla distribuzione degli oneri probatori in tema di conto corrente - n ei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato. Ne consegue che, nel caso di specie,risulta indiscutibile che fosse l’istituto di credito adover fornire la prova dei fatti costitutivi del credito da saldo di conto correntenegativo della correntista, credito del quale la banca aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare. E tale dimostrazione in realtà non è stata in alcun modo fornita dalla banca, secondo gli accertamenti compiuti dalla Corte di appello che, anzi, aveva evidenziato la circostanza secondo cui, neanche nella sede dello svolgimento delle operazioni peritali contabili disposte tramite C.t.u., l’istituto di credito avessefornito la documentazione richiesta dal Consulente d’ufficio che, ripetutamente, aveva sollecitato questa acquisizione documentale. 3.4.6Ma se così è, allora anche le ulteriori obiezioni sollevate dalla società ricorrente non colgono ugualmente nel segno e devono essere pertanto disattese. 3.4.6.1 Chiarito infatti che rientrava nell’onere di allegazione e di prova della banca dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria di cui aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare (come correttamente anche rilevato dalla Corte territoriale nella sentenza qui impugnata), le doglianze proposte dalla società, nel motivo di ricorso qui in esame, si appalesano subito generiche (ed anche infondate nel merito, per quanto si dirà di qui a breve), laddove contestano l’affermazione della Corte di appello in merito al mancato assolvimento del predetto onere probatorio, evidenziando – per l’appunto, genericamente –di aver richiesto l’acquisizione in giudizio dei fascicoli della fase di verifica dello stato passivo, versati innanzi al g.d. e di aver ricevuto da parte del C.t.u. una richiesta di esibizione della documentazione, formulata in modo generico e dunque non ricevibile. 3.4.6.2Sul punto, va subito chiarito che il richiamo operato dalla ricorrente ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla possibilità di recuperare le acquisizioni documentali della fase di verifica dello stato passivo, tramite la mera indicazione delle stesse nel ricorso di cui agliartt. 98 e 99 l. fall, non risulta, invero, applicabile al caso di specie, perché gli stessi riguardano le procedure governate dal nuovo rito fallimentare, e cioè quelle regolate dal d.lgs. n. 5/2006, normativa invece non applicabile al caso di specie. Costituisce invero principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui “Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), l.fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12549 del 18/05/2017; Cass. n. 26639 del 2016; Cass. 14/07/2014, n. 16101;Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 5094 del05/03/2018 Sez. 1 , Sentenza n. 15627 del 14/06/2018). Tuttavia, tali principi non sono richiamabili nel caso di specie, sia perché la procedura oppositiva oggetto di esame risulta regolata dal “vecchio” rito fallimentare sia perché la ricorrente neanche “indica”, per mutuare l’espressione normativa dettata dal novellato art. 99, secondo comma, n. 4, l. fall., quali documenti avesse individuato negli atti introduttivi per una eventualerichiesta di acquisizione officiosa da parte del Tribunale.3.4.6.3 Ma anche volendo applicare i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità sotto l’egida applicativa della precedente legge fallimentare, cioè ante riforma2005/2006, la decisione di inammissibilità del motivo non muterebbe, stante l’estrema genericità della doglianza così presentata dalla società ricorrente, che neanche si è premurata di indicare quali fossero i documenti oggetto della negata richiesta di acquisizione documentale. Era stato infatti affermato, nel precedente regime normativo, sempre da questa Corteche “Il giudice investito del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento puòporre a base della sua decisione le risultanze del fascicolo fallimentare, pur nell'inerzia del curatore. Tale principio e applicabile anche al giudizio di opposizione allo stato passivo per ogni elemento di prova desumibile dal fascicolo stesso” (cfr. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 1666 del 29/05/1972 ; n . 1615 del 1965 ; Sez. 1 , Sentenza n. 662del 14/02/1977 ). Ma la sopra rilevata genericità della doglianza rende- come già evidenziato - impraticabile anche la possibil e applicazione al caso di specie dei sopra ricordati principi affermati da questa Corte, proprio in relazione alla precedente legge fallimentare. 3.4.6.4 Né è possibile ritenere che la richiesta di acquisizione officiosadella documentazione versata nel fascicolo fallimentare, avanzata, secondo le allegazioni di parte ricorrente in seno al ricorso ex art. 98 l. fall. e poi nella memoria ex art. 184 c.p.c.(cfr. pag. 5 ricorso introduttivo), possa essere ritenuta una legittima ed ammissibile istanza avanzata ex art. 210 c.p.c., posto che l’oggetto della richiesta acquisitiva riguardava proprio la documentazione bancaria di cui lo stesso istituto di credito era già in possesso e per la quale avrebbe dovuto, in adempimento del sopra richiamato onere allegativo e probatorio, fare tempestivo deposito nel corso del giudizio oppositivo, a nulla valendo la diversa (e non documentata) affermazione secondo cui “… la società fallita, e quindi il Curatore, era per parte sua in possesso, per averli regolarmente ricevuti nel corso dei rapporti, di tutti gli estratti dei conti correnti oggetto di indagine” (pag. 14, ricorso introduttivo). 3.4.6.5 Non risulta neanche pertinente il richiamo ai principi di recente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di consulenza contabile (v. Sez. U, Sentenza n. 3086del 01/02/2022). Ed invero, è stato affermato espressamente nell’arresto da ultimo citato che “In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se direttia provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni”. Tuttavia, risulta subito evidente che – anche a non voler considerare il prioritario ed assorbente profilo secondo cui la sopra riferita possibilità di acquisizione documentale da parte del Consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’art. 198, 2 comma, c.p.c., èsempre condizionata d alla manifestazione del consenso delle parti in causa (circostanza quest’ultima neanche allegata dalla ricorrente) (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanzan. 5370 del 21/02/2023) – nel caso di specie neanche astrattamente risultano applicabili i principi sopra ricordati, mancandone il presupposto principale, posto che, per stessa ammissione della società ricorrente, il C.t.u. aveva richiesto a più riprese la documentazione bancaria all’istituto di credito che, dopo averne omesso il deposito nei termini preclusivi istruttori di cui all’art. 184 c.p.c., neanche in sede di espletamento delle operazioni peritali aveva provveduto al richiesto e più volte sollecitato deposito. Ne consegue che non è dato comprendere come sia stato violato il predetto principio diacquisizione della prova da parte del c.t.u. se la stessa parte oggi ricorrente, che si duole di ciò, non avevaottemperato alle richieste di deposito delladocumentazione di cui aveva, per certo, la disponibilità, trattandosi di documentazione di natura bancaria, proveniente dallo stesso istituto di credito asseritamente creditore delle somme di cui aveva chie sto l’ammissione al passivo fallimentare. Ne consegue, come considerazione conclusiva, che, rilevato il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della banca, dante causa dell’odierna ricorrente, correttamente il Tribunale e, poi, la Corte di appello hanno rigettato la domanda di ammissione al passivo di cui al n. 12, relativamente all’asserito saldo debitorio del conto corrente n. 4000373700.3.5Rileva, dunque, il Collegio che la mancata, corretta ed adeguata censura della ratio decidendi principale, posta a sostegno del rigetto integrale della domanda di ammissione sia per la sorte capitale che gli interessi (di cui era stata eccepita, in vario modo, l’illegittima applicazione), determina anche l’assorbimento delle doglianze articolate nel primo e secondo motivo di ricorso, in ordine al mancato riconoscimento del credito accessorio rappresentato dagli interessi capitalizzati e dalla fissazione degli interessi ultralegali (comunque non riconosciuti dai giudici del merito, per le ragioni sopra rappresentate in premessa). 4. La società ricorrentepresenta, inoltre, un quarto motivo di ricorso con il quale denunciail vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 98 e 99 l. fall., ai sensi dell’art. 360, 1 comma, n. 5 e n. 3, c.p.c”. 4.1 Si sostiene da parte della ricorrente che gli anzidetti principi sarebbero stati altresì violati dalla decisione dei Giudici di appello anche laddove avevano stabilito di non ammettere al passivo i crediti nascenti dai contratti di mutuo ipotecario. Anche in relazione a tali crediti -precisa la ricorrente - il C.t.u., in palese violazione del proprio mandato, avrebbe omesso di rispondere al quesito ricostruttivo sottopostogli dal primo Giudice in ragione di una supposta carenza documentale, che la Corte di Appello –perpetuando l’errore del C.t.u. –avrebbe inopinatamente ritenuto sussistere. 4.2 Osserva, sul punto, la ricorrente che, con specifico riferimento ai contratti di mutuo fondiario, la dante causa dell’odierna ricorrente aveva, peraltro, diligentemente inserito tra i documenti allegati all’istanza di ammissione al passivo –che il C.t.u. e i precedenti Giudici avevano erroneamente ritenuto di non poter esaminare, come espostoin relazione al precedente motivo – gli atti pubblici di concessione del mutuo fondiario, le relative note di iscrizione ipotecaria, gli atti di erogazione finale e quietanza nonché le cosiddette “liquidazioni di debito”, ossia gli estratti da cui risultava, sulla base delle scritture contabili della banca, l’ammontare del credito (v. istanza di ammissione al passivo di Banco di Sicilia S.p.A. del25-26/6/1996, pag. 9 e 10, nn. 1-5: atto contenuto nel fascicolo cartaceo di parte allegato al ricorso).Secondo la società ricorrente, i g iudici di merito non avrebbero, dunque, riconosciuto il corretto valore probatorio alla documentazione ritualmente depositata in giudizio dall’opponente, rigettando illegittimamente la domanda di ammissione al passivo dei crediti derivanti dai contratti di mutuo fondiario stipulati il 19/11/1976,il 14/10/1977, il 22/5/1987 e il 30/12/1992. Ricorda la ricorrente che le liquidazioni di debito prodotte dalla banca farebberopiena prova in giudizio deifatti in essi annotati e dell’intrinseca veridicità del loro contenuto (cfr. art. 19 D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, e art. 20 L. 6 giugno 1991, n. 175) e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di stipulazione del contratto di mutuo fondiario l’onere della prova dell’erogazione della somma data a mutuo sarebbe statoassolto dall’istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell’atto pubblico notarile di erogazione e quietanza (che farebbepiena prova dell’avvenuto versamento in favore del mutuatario), spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all’azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori, ovvero di altre cause estintive dell’obbligazione restitutoria. 4.3Sostiene pertanto la ricorrente che null’altro avrebbe dovuto allegare per ottenere l’ammissione al passivo del proprio credito né, d’altronde, il C.t.u. aveva mai chiarito quale fosse la “documentazione” non rinvenuta nel fascicolo che egli avrebbe avuto necessità di acquisire per rispondere al quesito sottopostigli. 5. Con il quinto motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. – deducendo il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 6, 2 comma, l. 6 giugno 1991, n. 175, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - denun cia l’ulteriore error in iudicando del la sentenza di appello nella parte in cui la Corte di merito aveva confermato la decisione del [OSCURATO:PERSONA] al fallimento di ammettere in minima misura il credito nascente dal mutuo a rogito NotarPaderni del 30/12/1992 (disconoscendo il privilegio ipotecario), «poiché il finanziamento era stato superiore al limite consentito al fine di ripianare precedenti passività». 5.1 Osserva inoltre la società ricorrente che anche il secondo argomento utilizzato dalla Corte territoriale per sostenere il rigetto della proposta opposizione, e cioè l’affermata inopponibilità al fallimento del privilegio ipotecario, in considerazione della circostanza che la società mutuataria aveva utilizzato parte delle somme provenienti dall’erogazione del mutuo per onorare precedenti debiti non garantiti, sarebbe erroneo, perché fondato sull’annosa questione della riconducibilità del mutuo fondiario nella categoria dei cd. mutui di scopo, posto che il mutuo fondiario non avrebbeun suo scopo tipico e ben potrebbe essere utilizzato proprio per realizzare il fine, in tutto e per tutto lecito, di consolidare un debito a breve, con la conseguenza che, esclusa qualsiasi forma di nullità del contratto di mutuo fondiario nei termini appena chiariti, sarebbe da evidenziarsi la piena validit à dell’operazione di ripianamento dei debiti chirografari, anche ove la stessa fosse valutata in relazione ai privilegi che il creditore avesse acquisito nell’ambito della procedura concorsuale fallimentare, in ragione della neo costituita garanzia ipotecaria. 5.2 Nel caso di specie – precisa sempre la società ricorrente – l’asserita inopponibilità al fallimento neanche potrebbe desumersi evocando la fattispecie di cui all’art. 67, 1 comma, n. 2 l. fall., posto che la curatela non avrebbe mai fatto ricorso alla relativa azione, avendo al contrario condivisibilmente riconosciuto che “non sussistono invece, con tutta evidenza, i presupposti di revocabilità della garanzia ai sensi dell’art. 67 l. fall. poiché la costituzione dell’ipoteca si colloca ampiamente al di fuori dei periodi sospetto legali” (cfr. pag. 12 della comparsa di costituzione del fallimento del 17.2.2000, nel primo grado del giudizio oppositivo). 5.3 Osserva ancora la ricorrente che tanto meno la statuizione qui impugnata avrebbe potuto basarsi sugli effetti della revocatoria ordinaria di cui all’art.2901 Cod. civ., rimedio solo adombrato ex adverso ma mai esplicitato in alcuna domanda e la cui prescrizione era stata comunque immediatamente eccepita dal Banco di Sicilia, suo dante causa (v. memoria di replica ex art.184 c.p.c. del 30.6.2001, pag. 32). 6. Con il sesto motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. deduce che, nella subordinata ipotesi in cui venisse convalidata la ratio decidendidella Corte di Appello oggetto di critica con il motivo di cassazione che precede, i Giudici di merito avrebbero comunque omesso di considerare la circostan za che la maggior parte degli importi concessi a mutuo con l’atto a rogito NotarPaderni del 30/12/1992 erano stati accreditati in contanti sul conto corrente della mutuataria e non erano stati destinati al ripianamento di “pregresse esposizioni”, nonché l’ulteriore circostanza che queste ultime consistevano anche in debiti già garantiti da ipoteca (per i quali, ovviamente, non poteva sussistere alcun interesse del Banco di Sicilia a convenire una novazione) e in interessi di preammortamento maturati sulla precedente erogazione dello stesso finanziamento, la cui mancata estinzione non avrebbe consentito l’erogazione finale. 6.1 La ricorrente evidenzia, infatti, che l’anzidetta questione era stata specificatamente sollevata nei propri atti difensivi di secondo grado ed era stata oggetto di contraddittorio tra le parti (v. pagg. 23-24 del ricorso), così dimostrando la sussistenza di tutti i presupposti per disporre la cassazione della sentenza per vizio di motivazione. 6.2 Gli ultimi tre motivi sopra esposti (quarto, quinto e sesto) devono essere necessariamente esaminati in modo unitario, stante la stretta connessione delle questione proposte, e le relative doglianze vanno accolte nei limiti qui di seguito precisati. 6.3 Occorre subito precisare che dalla pur scarna esposizionenella sentenza qui impugnatadello svolgimento del giudizio operata dalla Corte di appello, per come poi integrata da quella non contestata evocata dalla società ricorrente nei suoi scritti difensivi (cfr. pag. 5, ricorso introduttivo) , è dato evincere che, per il credito nascente dai quattro mutui fondiari (di cui alla istanza n. 30 delle domande di ammissione al passivo e di cui al corrispondente conto corrente bancario n. 410.64449.81), il g.d (e successivamente il Tribunale) avevano limitato l’ammissione dei crediti derivanti dai predetti rapporti contrattuali alla somma di £ 2.630.000.000, in luogo di quella richiesta di £ 6.347.823.386, “poiché il finanziamento era stato superiore al limite consentito dalla legge al fine di ripianare precedenti passività” (cfr. pag. sentenza d’appello) e peraltro solo in via chirografaria, in ragione della “non opponibilità” delle ipoteche accese in relazione ai sopra menzionati mutui fondiari, determinata dalla circostanza che “la società aveva utilizzato le somme provenienti dalla erogazione parziale e da quella definitiva del mutuo per pagare debiti non garantiti mediante operazioni di giroconti” (v. pag. 6 della sentenza impugnata). 6.4 Ne consegue che le censure sollevatenel quarto motivo di ricorso - anche in tal caso impropriamente con riferimento, per la fattispecie in esame, al novellato vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (si richiamanoqui le considerazioni svolte nel precedente § 3.6.3) - ed a quelle ulteriorirubricate come violazione degli artt. 2697 cod. civ., e 98 e 90 l. fall. –sono inammissibili perché completamente decentrare rispetto alle rationes decidendi sopra illustrate in premessa, posto che la ragione del diniego parziale di ammissione del credito derivante dai predetti mutui fondiari non discende dalla mancata allegazione e prova dei fatti costitutivi del credito rappresentati dai relativi titoli negoziali (e cioè dai contratti di mutuo, asseritamente prodotti dal Banco di Sicilia con l’istanza di ammissione al passivo del 25.6.1998), quanto piuttosto dalla diversa ragione rappresentata, per un verso, dal superamento del limite di finanziabilità e, per altro verso, dalla inopponibilità delle ipoteche iscritte perché implicanti una rilevata operazione di illegittima costituzione di una garanzia in danno dei creditori del fallimento. 6.5 Per quanto concerne, invece, le doglianze articolate in punto di erronea ammissione parziale del credito discendente dal mutuo fondiario, per il dichiarato superamento del limite di finanziabilità “consentito dalla legge” e per “ripianare precedenti passività” (cfr. pag. 5/6, sentenza impugnata), le stesse sono fondate in quanto la pronuncia della Corte territoriale si pone in insanabile contrasto con le più recenti affermazioni della giurisprudenza di questa Corte di legittimità nella materia qui in esame. 6.5.1 Sul punto giova ricordare che le Sezioni Unite diquesta Corte (v. Sez. U, Sentenzan. 33719 del 16/11/2022 ) hanno recentemente statuito che “ In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validitàdel negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”.È stato anche affermato, nell’arresto da ultimo richiamato, che “In tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione -sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”. 6.5.2 A ciò va aggiunto che costituisce principio oramai non più contestato, sempre nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui il mutuo fondiario, inoltre, puòessere finalizzato anche a sanare debiti pregressi (cfr. Cass. sez. I n.28662 del 2013, sez. III n. 19282 del 2014, sez. III n. 37654 del 2021,sez. III n. 23149 del 2022), come anche affermato correttamente nei motivi di ricorso qui in esame. Ne consegue che le diverse affermazioni contenute nella sentenza qui impugnata -in ordine al rilievo di nullità dei contratti di mutuo in parola per il superamento del limite di finanziabilità e per la semplice destinazione degli stessi al pagamento di pregresse passività -non possono essere condivise ed anzi meritano emenda, con la conseguenziale cassazione del provvedimento impugnato per una nuova lettura della vicenda processuale da parte della Corte di merito, alla luce dei principi sopra ricordati e qui riaffermati. 6.5.3 Non risultano invece condivisibili le ulteriori obiezioni sollevate, sempre nel quinto motivo di ricorso, dalla ricorrente in punto di mancato riconoscimento del richiesto privilegio, negato anche dalla Corte di appello, in ragione della “non opponibilità” al fallimento delle ipoteche su mutuo fondiario perché “la società aveva utilizzato le somme provenienti dalla erogazione parziale e da quella definitiva del mutuo per pagare debiti non garantiti”. 5.3.4 Ebbene, l’odierna ricorrente – dopo aver rilevato (correttamente, per quanto sopra già evidenziato nel precedente § 6.5.2) la legittimità dell’utilizzazione del credito discendente da una operazione di credito fondiario per l’estinzione di pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca – ha, tuttavia, rilevato che, anche a voler ritenere inopponibile al fallimento l’invocata garanzia ipotecaria in virtù dell’eccezione revocatoria ex art. 67, 1 comma, n. 2, l. fall. (nel testo ante riforma, applicabile ratione temporis), la decisione impugnata sarebbe errata perché la relativa eccezione non sarebbe stata mai sollevata dalla curatela fallimentare nel corso del primo grado di giudizio (ed anzi espressamente rinunciata in seno alla comparsa di costituzione del fallimento del 17.2.2000, per la mancanza del presupposto temporale della revocabilità) e solo “adombrata” ex adverso in relazione alla revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. (ma prontamente opposta da parte della stessa odierna ricorrente con la contrapposta eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata nella memoria di replica ex art. 184 c.p.c.) (cfr. pag. 23, ricorso introduttivo). 5.3.5 Ciò posto, rileva tuttavia il Collegio che –in assenza di una più puntuale ricostruzione della vicenda processuale oggi in esame da parte della ricorrente, con conseguente ulteriore difetto di autosufficienza del motivo di ricorso qui in esame – se anche la predetta ricostruzione corrisp ondesse al vero, il Tribunale, affermando l’inopponibilità alla curatela fallimentare della reclamata garanzia ipotecaria, in virtù di una eccezione di revocabilità mai sollevata da parte del fallimento, sarebbe incorso in un evidente vizio di ultrapetizione, che, tuttavia, secondo la stessa ricostruzione operata dalla società ricorrente nel suo ricorso, non sarebbe stata oggetto di devoluzione al giudice di appello tramite il relativo mezzo di impugnazione, declinabile, invero,ai sensi dell’art. 112 c.p.c., con l ’ulteriore conseguenza che la Corte di appello non potevafar altro che confermare l’inopponibilità alla curatela dell’invocata prelazione, assentendo le statuizioni del primo giudice quanto alla revoca delle ipoteche, ai sensi dell’art. 67 l. fall., per costituzione di una garanzia pregiudizievole per i creditori del fallimento. 5.3.5 Del resto, non è dubitabile che, anche al di là della sinteticità delle argomentazioni utilizzate dalla Corte distrettuale per giustificare la sua decisione, i giudici di appellohanno riscontrato , in buona sostanza, che la fattispecie in questionecostituiva un’operazione complessa con uno scopo “anormalmente solutorio”, essendo essenzialmente rivolta ad utilizzare le somme accreditate a titolo di mutuo fondiario perestinguere un preesistente credito del mutuante verso il mutuatarioe con l’evidente finalità di costituire una garanzia pregiudizievole per la parcondicio creditorum. 5.3.5 Tale conclusione si pone peraltro in continuità con la prevalente giurisprudenza secondo la quale “...l’accertata destinazione delle somme mutuate adestinguere pregresse obbligazioni, peraltro chirografarie, integra la fattispecie previstadell’art. 67, primo comma, l.f. ...” (Cass. civ., s ez. I, 08-04-2009, n. 8564; Cass. civ., sez. II, 15-10-2007, n. 21587; Cass. civ., sez. I, 01-10-2007, n. 20622; Cass. civ., sez. I, 06-11-2006, n. 23669; Cass. civ., sez. II, 25-10-2005, n. 20651; Cass. civ., sez. I, 07-01-2004, n. 12; Cass. civ., sez. I, 20 - 03 - 2003, n. 4069; Cass. civ., sez. I, 19 - 11 - 1997, n. 11495; Cass. civ., sez. I, 29-08-1995, n. 9075; Cass. civ., 18-11-1982, n. 12342). In tale quadro, i giudici d el merito ha nno pertanto escluso l’ammissione in via privilegiata ipotecaria del credito, facendo valere quale eccezione la revocabilità della garanzia in sede di verifica dello stato passivo. 6. Il sesto mezzo -con il quale si denuncia (ancora una volta con un richiamo improprio al novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.) l’omesso esame di fatti decisivi, in ordine alla mancata ammissione del credito discendente dal contratto di mutuo fondiario del [OSCURATO:PERSONA] del 30.12.1992, è inammissibile perché volto ad un nuovo apprezzamento dei fatti per la dimostrazione dell’esistenza del credito, avendo invero la ricorrente dedotto, in modo peraltro generico, che parte del finanziamento non sarebbe stata destinata al ripianamento di pregresse passività chirografarie. 7. Il settimo motivo –con il quale è denunciata violazione dell’art.