CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40740/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Lucca che ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] responsabile di concorso in furto aggravato, condannandolo alla pena ritenuta equa, é inammissibile. Invero, il ricorrente si duole che la Corte di appello, anche se l'impugnazione aveva avuto ad oggetto soltanto le statuizioni relative al trattamento sanzionatorio, abbia motivato per relationem quanto all'an della responsabilità dell'imputato. Ad avviso del ricorrente il secondo giudice avrebbe dovuto in ogni caso motivare sul punto. 2. L'assunto del ricorrente è del tutto destituito di fondamento. Il giudizio di appello ha natura devolutiva e pertanto il giudice di secondo grado deve limitarsi a prendere in considerazione unicamente i capi ed i punti devoluti; qualora essi non ricomprendano l'affermazione di responsabilità il tema può essere considerato dal giudice dell'impugnazione solo se ricorre l'evidenza della prova di innocenza, secondo quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen. (altre evenienze, come l'ipotesi del bis in idem, non interessano in questa sede). Infatti, la mancata deduzione di motivi sulla ritenuta responsabilità dell'imputato determina una preclusione su tale punto, ma non è idonea a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata qualora per lo stesso capo d'imputazione siano stati articolati motivi di gravame sulla sussistenza di circostanze o sulla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 36370 del 09/04/2019, Rv. 277168 - 01). Va quindi escluso che la sentenza impugnata debba essere censurata per non aver svolto un autonomo apprezzamento del tema dell'an della responsabilità, risolto in radice dalla mancata contestazione sul punto da parte dell'imputato della sentenza di primo grado. Né l'odierno ricorrente ha rappresentato con la prescritta specificità l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. L'inammissibilità del ricorso, evidenziando che il rapporto processuale non è stato correttamente instaurato, esclude che possa essere dichiarata - come richiesto dal ricorrente - l'estinzione del reato per prescrizione (cfr. Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818). 4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso ín Roma, nella camera di consiglio del 29/09/2024. [OSCURATO:PERSONA] rexe