CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2024
Cassazione n. 22828/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel ricorsoR.G. n. 15840/2021 promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo PEC: ) in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro Comune di Castelvolturno, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo PEC: ) in virtù di procura speciale in atti; controricorrente avverso l a sentenza n. 4388 / 20 20 della Corte di appello di Napoli , pubblicata il 17/12/2020. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe;[OSCURATO:PERSONA] Con contratto dell'8 gennaio 2002, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha affidatoalla [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta Egea S ervice s.p.a.) la gestione del servizio integrato rifiuti, come definito nell’apposito POS ([OSCURATO:PERSONA]), per il compenso annuo di € 3.285.647,91, da coprire mediante apposita tariffa da istituirsi da parte del Comune. Iniziata l'esecuzione del contratto, con delibera del26/03/2002 n. 12, è stato approvato il Regolamento, in forza del quale il Gestore avrebbe dovuto provvedere alla riscossione della Tariffa, e sono stati dettati tempi e modalità di approvazione del Piano tariffario, al contempo, prevedendosi che, in caso di mancataapprovazione entro il 31 maggio 2002 , il Comune avrebbe garantito con fondi propri la copertura dei costi di servizio. In considerazione del ritardo nell'approvazione del Piano, il Comune ha versato l'importo di € 1.537.404,00 e successivamente si è impegnato a sottoscrivere deleghedi pagamento, per consentire alla società di accedere al mutuo presso la CassaDD.PP. Tale impegno non è stato assolto dal Comune che, con delibera n. 162 del30/11/2002, ha approvato il Piano tariffario per il 2002, e, con delibera n. 16 del 16 /0 4 / 2003, ha approvato il disciplinare [OSCURATO:PERSONA] IntegratoRifiuti, in forza del quale il Gestore avrebbe sopportato i costi, salve le previste anticipazioni del Comune, il quale ha anche stabilitoche il saldo negativo sarebbe stato recuperato mediante riscossione delle Tariffe nell'anno2003 e che, al termine del 2004, le anticipazioni del Comune sarebbero state destinate alla costituzione di un Fondo di garanzia. In esecuzione di detta delibera, l'ente territoriale ha erogato , nel maggio 2003, la somma di € 1.000.000,00, quale anticipazione del servizio prestatonel 2003, e ha diffidato il gestore ad attuare il POS 2003 (approvato con delibera n. 18 del 16/04/2003), comunicando l'avvio del procedimento di risoluzione contrattuale, per i riscontrati disservizi. Ciononostante,il 30/06/2003, le parti hanno sottoscritto un contratto integrativo, che, nel prevedere la sanatoria delle anomalie di gestione del primigenio rapporto, ha affidato al G estore anche il servizio FORSU (frazione organica RSU assimilati). Con nota del 28 /0 8 / 2003, il Comune ha comunicato, poi, l'avvio di un nuovo procedimento di risoluzione contrattuale, mentre la s ocietà ha manifestato la volontà di promuovere il giudizio arbitrale. Nel frattempo, conprovvedimento del 23/12/2003, il Comune ha disposto la risoluzione del contratto originario e di quello aggiuntivo e il relativo provvedimento è stato impugnato davanti al TAR Campania. Frattanto, il costituito Collegio arbitrale, con lodo del 12/10/2005, in parziale accoglimento dei quesiti posti, ha condannato il Comune al pagamento della somma di € 6.163.266,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per la maggiore onerosità delle prestazioni e i danni riconducibili ad inadempienze del Comune, sospendendo il procedimento arbitrale, in relazione ad alcune delle voci richieste, in attesa della definizione del giudizio amministrativo. Il Comune ha impugnato il lodo innanzi alla Corte d ’a ppello di Napoli e la Egea S ervice s.p.a. si è costituita , chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Dichiarato interrotto il processo a seguito del fallimento d ella società, il giudizio veniva riassunto nei confronti del Fallimento. La Corte d’appello ha rigettato l'impugnazione. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza, formulando nove articolati m otivi di impugnazione,e il Fallimento della Egea S ervice s.p.a. si è difeso con controricorso. Questa Corte di legittimità ha accolto in parte il ricorso per cassazione, ritenendo inammissibile il primo motivo di impugnazione, ma fondati il secondo, il terzo, il quarto e il quintomotivo, dichiarando assorbiti gli altri(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 646 del 12/01/2018). I motivi di ricorso accoltisono stati descritti nell’ordinanza appena menzionata nei seguenti termini: «2. Col secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art.112 c.p.c., oltre che vizio di motivazione in relazione alla valutazione dell'inadempimento contrattuale di esso Comune rispetto a talune obbligazioni (ritardo ingiustificato nell'approvazione del Regolamentoe del [OSCURATO:PERSONA], mancato rilascio di garanzie, onde ottenere ilmutuo) e lo abbia condannato al pagamento della somma di € 6.163.266,00, oltre rivalutazione ed interessi, nonostante nelle moredella decisione del giudizio d'impugnazione fosse stato escluso, consentenza del TAR Napoli n. 2534 del 2008, in sede di giurisdizione esclusiva ed ormai passata in giudicato, tale suo inadempimento alle medesime obbligazioni e fosse stato posto in evidenza che, mediante la delibera consiliare n. 16 del 2003, l'Amministrazione avesse dato atto dell'esecuzione di anticipazioni, ed avesse previsto un regime transitorio per porre rimedio alla situazione di iniziale difficoltà e così superare problematiche carenze di liquidità, da compensarsi attraverso specifici meccanismi di recupero. Su tale giudicato la sentenza aveva taciuto, erroneamente ritenendo diversi l'oggetto dei due giudizi. 3. Col terzo motivo, il quarto ed il quinto motivo si denuncia la violazione degli artt. 829, co 1 n. 5 e 295 c.p.c., per non avere i giudici a quo ritenuto illegittima, in relazione a tutti e tre i motivi d'impugnazione, la mancata sospensione del giudizio arbitrale relativamente a tutti i quesiti ad esso sottoposti, onde evitare il conflitto di giudicati.» Le censure contenute nei motivi assorbiti hanno riguardato, invece, critiche riferite alla dedotta violazione di legge e insufficienza d i motivazionein relazione alle prospettate inadempienze del Gestore e alla quantificazione del danno. Questa Corte, nell’esaminare congiuntamente i motivi accolti, ha rilevato che, nel corso del giudizio d’impugnazione del lodo , era stata prodotta la sentenza del TAR Campania n. 2 5 3 4 del 24/04/2008, passata in giudicato, che aveva escluso l'esistenza di responsabilità contrattuali dell’ente committentein relazione al rapporto contrattuale in questione (contratto iniziale e accordo integrativo), sicché l'avallo di una statuizione differente era preclusa alla Corte territoriale, che, piuttosto che disquisire circa i presupposti della sospensione del giudizio arbitrale o circa la congruenza della motivazione addotta in seno al lodo per affermare l'autonomia delle poste risarcitorie da inadempimento del Comune rispetto a quanto dibattuto in seno al giudizio amministrativo, avrebbe dovuto arrestarsi allaconstatazione dell'avvenuto giudicato di segno diverso rispetto aquello reputato dagli arbitri ed avrebbe dovuto valutarne la portata ele refluenze sul lodo. Il Comune ha riassunto il giudizio davanti alla Corte d’appell o chiedendo quanto segue: «1) dichiarare la nullità ex art. 829 e 830 c.p.c. del lodo arbitrale reso interpartes e sottoscritto dagli arbitri in data 12.10.2005, reso esecutivo con decreto del Presidente del Tribunale di Napoli del13.12.2005, nella parte incui "accoglie i quesiti nn. 1, 2, 3 (in parte), 7, 9, lett. A (in parte), C, D, F, O(in parte), 11 e 12nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e pertanto, cond a nna il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a pagare i n favore della società E.Co. [OSCURATO:PERSONA] l'importo complessivo di € 6.163.266,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria da computarsi a decorrere dal 1 agosto 2005 al saldo ... ", con conseguente suo annullamento e/o rifo rm a; 2) in conseguenza della pronuncia di cui sopra, rigettare i ntegralmente le domande proposte dall'appellata con la domanda di arbitrato, attesa l’inconfigurabilità di qualsivoglia inadempimento da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA], come acclarato dal TAR Napoli con sentenza n. 2534/2008 passata in giudicato, la quale ha respinto ogni ipotesi di inadempimento contestato al Comune di Castelvolturno dalla E.Co. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA]) e, quindi, ha minato sin dalle fondamenta tutti gli addebiti mossi all'Ente medesimo conla pronuncia arbitrale del 12 maggio 2005; 3) accertare e dichiarare, alla luce di quanto argomentato in diritto e stante la declaratoria di legittimità (sentenza del TAR Napoli n. 2534/2008 passata in giudicato) della risoluzione contrattuale adottata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], il diritto di quest'ultimo al pagamento dell'importo complessivo di € 2.495.590,62 irrogato alla E.Co.Quattro a titolo di sanzioni consequenziali alla ri soluzione del contratto predetta (costi per il servizio, personale, e penali); nonché il diritto del Comune al pagamento degli ulteriori oneri finanziari che l'Ente comunale si è accollato per fronteggiare gli inadempimenti dellaE. Co. Quattro, quali: il versamento di € 661.813,75 per oneri di conferimentiin discarica (in favore della FIBE [OSCURATO:PERSONA] e in favore della [OSCURATO:SOCIETA]) e di € 1.118.742,61 sempre per oneri di conferimento in discarica per altro periodo (in favore ancora della FlBE [OSCURATO:PERSONA]); il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria; in ognicaso, i suddetti crediti del Comune si eccepiscono, nel loro valore complessivo, in via riconvenzionale; 4) condannare l'appellata al pagamento degli onorarie spese di causa, anche in relazione al giudizio inCassazione, come disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 646/2018». Nel costituirsi, il Fallimento ha c oncluso « per il ri getto del le domande proposte dal Comune. Insubordine, perché la Corte accerti mediante [OSCURATO:PERSONA] di Ufficioi crediti del Fallimento derivanti da prestazioni effettivamente elegittimamente eseguite a suo tempo dalla Società in bonis, condannando conseguentemente il Comune al pagamento delle somme che risulteranno dovute, con interessi e rivalutazionee vittoria di spese.» Con la sentenzain questa sede impugnata, la Corte d’appello ha accolto l’impugnazione del lodo e, dichiarata la nullità del lo stess o, decidendo nel merito, ha respinto le domande risarcitorie proposte dalla società con la domanda di arbitrato,ha dichiarato improcedibili le domande di rimborso e pagamento formulate dal Comune nei confronti del Fallimentoe ha dichiarato inammissibile l a domand a formulat a dalla Curatela nel giudizio di rinvio. La Corte territoriale ha, in particolare, ritenuto che i medesimi inadempimenti, posti a fondamento della contestazione della risoluzione contrattuale (innanzi al TAR),e dai quali il Collegio arbitrale aveva fatto discendere tutti gli addebiti patrimoniali a carico del Comune medesimo, erano stati dichiarati inesistenti dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato. In conseguenza di ciò, la medesima Corte ha annullato il lodo e rigettato della domanda risarcitoria del Fallimento fondata su tali inadempimenti. Con specifico riferimento alla domand a gradata del Fallimento, volta ad ottenere comunque il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite in favore dell’ente , la Corte d’appello ha ritenuto trattarsi di domandainammissibile, perché non consentita, in quanto nuova, non risultando essere stata formulata in precedenza, ma articolata per la prima volta solo nel giudizio di rinvio. Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione il Fallimento, affidato aun solo motivo di impugnazione. L’intimatosi è difeso con controricorso . Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive. RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 392 e seguenti c.p.c., a seguito dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 646/2018. Secondo il ricorrente, il giudice del rinvio era chiamato a verificare l’efficacia del giudicato esterno, dato dalla sentenza del TAR Campania, ai fini della decisione dell’impugnazione del lodo arbitrale, ma ciò non impediva di statuire su eventuali condotte del Comune, considerate dagli arbitri,ma non anche dal TAR, né di riscontrare nell’ambito della pronuncia arbitrale titoli di responsabilità e/o di condanna al pagamento diversi dalla responsabilità contrattuale, quali ad esempio l’illecito aquiliano, la ripetizione d’indebito e l’arricchimento senza causa. In particolare, il ricorrente ha dedotto che la condanna arbitrale metteva capo tanto ad inadempimenti contrattuali del Comune quanto alla richiesta di ristoro (indipendente dalla risoluzione per inadempimento contrattuale) che era (ed è) dovuto in relazione all’arricchimento senza causa conseguito dal Comune per effetto dell’attività comunque svolta in suo favore dal Gestore, che aveva ad esso recato una sicura utilità (v. in particolare p. 18 e 23 del ricorso per cassazione). 2.Il motivo di ricorso è inammissibile. 2.1. Com’è noto, questa Corte è consolidata nel l’affermare il carattere chiuso del giudizio di rinvio, ai sensi dell’art. 394 c.p.c., con la conseguenza che in tale fase non è consentito alle parti proporre domande nuove, né formulare conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 29879 del 27/10/2023). Inoltre, tenuto conto che il giudizio di rinvio è preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella oggetto di annullamento, per le parti operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito, formatosi con la sentenza rescindentedella Corte di cassazione , tant’è che neppure le questioni rilevabili d'ufficio, che non siano state considerate dalla Corte di legittimità , possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto con il principio di sua stessa intangibilità(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 24357 del 10/08/2023). In tale ottica, si è affermato che, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che eranostati formulati nel giudizio conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 5137 del 21/02/2019; Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 18600 del 21/09/2015). 2.2.Nel caso di specie, come sopra evidenziato, la Corte d’appello ha affermatoche gli stessi inadempimenti , dai quali il Collegio arbitrale aveva fatto discendere tutti gli addebiti patrimoniali a carico del Comune, erano stati dichiarati inesistenti dal giudice amministrativo , con sentenza passata in giudicato. Il ricorrente ha, invece, dedotto che la condanna arbitrale «mette capo tanto ad inadempimenti contrattuali del Comune di [OSCURATO:PERSONA], quanto al ristoro (indipendente dalla risoluzione per inadempimento contrattuale) che era (ed è) dovuto in relazione all’arricchimento senza causa conseguito dal Comune medesimo per effetto dell’attività svolta dalla Società poi fallita, che ha arrecato all’Ente una sicura utilità.» (v. in particolare p. 23 del ricorso per cassazione). La parte, tuttavia, non ha neppure specificamente indicato quali fossero state le statuizioni di condanna del Collegio arbitrale diverse dal risarcimento del danno conseguente al ritenuto inadempimento contrattuale del Comune che, invece, è stato escluso dal giudicato amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] ha , infatti, semplicemente riportato quello che ha definito il “cuore ” della motivazione del lodo , ove si legge: «che "l'anticipata risoluzione del contratto ha definitivamente impedito al Gestore di riscuotere le tariffe relative agli esercizi 2002 - 2003 e, conseguentemente, di coprire i costi"; che "indipendentemente dalla legittimità o meno del provvedimentorisolutivo, l'attività di riscossione della tariffa limitatamente al periodo in cui il servizio di gestione raccolta rifiuti è stato effettivamente prestato non avrebbe dovuto essere sottratta alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A."; e che "il Collegio ritiene sussistere, per quanto innanzi rilevato, il diritto del Gestore al risarcimento del danno rappresentato dalla mancatacopertura di tutti i costi del servizio che come previsto dalla legge e dagli accordi di contrattuali avrebbe dovuto essere assicurato dalla riscossione delle tariffe affidate al gestore".»(p. 18 del ricorso per cassazione). È tuttavia evidente che si tratta di brevi stralci della decisione arbitrale, riferiti a frammenti di motivazione non correlate alla parte dispositiva del lodo , che comunque espressamente si riferiscono al diritto al risarcimento del danno, conseguente alla mancata riscossione delle entrate, a causa della mancata tempes tiva approvazione delle tariffeda parte del Comune. Né lo stesso ricorrente ha fatto alcun riferimento alla devoluzione della cognizione in ordine a domande asseritamente non coperte dal giudicato amministrativo, con riguardoal giudizio d’impugnazione del lodo, o a l giudi zio di legittimità , con la conseguenza che , in base ai principi sopra illustrati, tali domande non possono certo essere oggetto di esame per la prima volta da parte del giudice del rinvio. 3.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.La statuizione sulle spese segue la soccombenza.5.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal controricorrente, che liquida in € 14.000,00 per compenso, oltre € 200,00per esborsi ed accessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di u