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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18276/2026

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ichele-ricorrente -[OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione spa, in persona del legale rappres. p.t.,rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in-controricorrente-avverso la sentenza n. 4886/2024 della Corte d’Appello di Napoli,pubblicata in data 3 dicembre 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21.05.2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6990/2025Numero sezionale 2225/2026Numero di raccolta generale 18276/2026Data pubblicazione 06/06/2026RILEVATO CHECon atto di citazione notificato in data 7 febbraio 2019 [OSCURATO:SOCIETA]. srlconveniva la [OSCURATO:SOCIETA] innanzi al Tribunale di Napoli, sezionespecializzata in materia di imprese, chiedendo di dichiarare laconvenuta responsabile di intese anticoncorrenziali con le altre caseautomobilistiche indicate nella decisione della C.E. n.

C(2016) 4673del 19.07, e di condannarla - ai sensi dell’art. 14 D.lgs. n. 3/2017 edegli ivi richiamati artt. 1223-1226-1227 c.c.- al risarcimento deidanni cagionati con riferimento al c.d. sovrapprezzo, stimabile nelcaso di specie (sulla scorta degli studi della C.E. nelle ipotesi di trusttra le imprese) nella misura del 20% del prezzo di acquistodell’autoveicolo oggetto di causa.Con sentenza del 14.5.2021 il Tribunale di Napoli accoglieva ladomanda, osservando che: le norme in materia di presunzioni di cuial d.lgs n. 3/2017 (art. 12 e 14), di attuazione della direttivacomunitaria 104/2014 Ue del 26 novembre 2014 (relativa adeterminate norme che regolano le azioni per il risarcimento deldanno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizionidel diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unioneeuropea), si applicavano a tutti i giudizi successivi all’entrata invigore della direttiva comunitaria, senza distinzione tra normeprocedurali (elencate nell’art. 19 del citato decreto) e normesostanziali, sicché operava in materia la disciplina che derogavaall’art. 2043 c.c., stabilendosi a favore di coloro che chiedevano ilrisarcimento danni da illecito anticoncorrenziale (cd. follow on), ivicompresi gli acquirenti indiretti (cioè coloro che non avevano avutoun rapporto diretto col produttore) un regime probatorio privilegiato,fondato sulla presunzione iuris tantum di esistenza del danno (cd.Numero registro generale 6990/2025Numero sezionale 2225/2026Numero di raccolta generale 18276/2026Data pubblicazione 06/06/2026sovrapprezzo) e di trasferimento del danno dall’acquirente diretto aquello indiretto, spettando poi al produttore dare la prova contraria;il danno poteva poi essere liquidato in via equitativa, come pureconsentito dalla citata normativa (art. 14 del d.lgs 3/2017), nellamisura del 15% del prezzo netto pagato dall’acquirente, cioè88.550,00 € (non considerandosi il prezzo lordo, comprensivo di Iva,perché quest’ultima era stata già portata in detrazionedall’acquirente), pari all’importo di 11.550,00 €; a tal fine, erapossibile far uso del detto potere equitativo, stante l’impossibilità diprocedere ad un’esatta quantificazione del danno, nonostantel’espletamento di una c.t.u. che si era rifatta alla guida pratica sullaquantificazione del danno nelle azioni di risarcimento fondate sullaviolazione degli artt. 101 e 102 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea.Pertanto, il Tribunale condannava parte convenuta al pagamento di11.500,00 € a favore dell’attrice, oltre interessi legali dalla domandaal soddisfo, e compensando integralmente tra le parti le spese dicausa stante la complessità della questione trattata e l’assenza diprecedenti giurisprudenziali.Con sentenza del 3.12.2024 la Corte territoriale rigettava l’appellodi [OSCURATO:SOCIETA], osservando che: vi era prova della condottaanticoncorrenziale dell’appellante violativa degli artt. 101 e 102Tfue, desunta dalla condotta tenuta in sede di settlement (checonfermava che "l'infrazione consisteva in accordi collusivi sullafissazione dei prezzi e sugli aumenti di prezzo lordi per gli autocarrinel SEE" e non in un semplice scambio di informazioni”) e dallamancata prova da parte di quest’ultima sull’insussistenza della dettaviolazione; la prova del danno e del nesso di causalità era ricavabilesulla base delle presunzioni semplici di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c.Numero registro generale 6990/2025Numero sezionale 2225/2026Numero di raccolta generale 18276/2026Data pubblicazione 06/06/2026e di massime d’esperienza, nell’ottica di agevolare l’onere dellaprova a carico del danneggiato; la condotta violativa dellaconcorrenza, posta in essere (anche) dalla Iveco, consistente in unaccordo collusivo (o cartello) sui prezzi lordi da praticare ai propridistributori (acquirenti diretti e primo anello della catenadistributiva), aveva avuto una durata di 14 anni (dal 1997 al 2011),un’estensione spaziale coinvolgente l'intero spazio economicoeuropeo (cd.

SEE) e aveva riguardato circa il 90% dei produttori delsettore coinvolti nel cartello; da qui l’altissima probabilità logica o lapresunzione fondata su fatti gravi precisi e concordanti che il cartelloavesse provocato un danno agli acquirenti dei prodotti interessati,nel senso che essi avevano pagato un prezzo superiore a quello cheavrebbero pagato se il cartello non fosse esistito (cd. sovrapprezzo),suscettibile di prova contraria che l’Iveco non aveva in alcun modoofferto.[OSCURATO:SOCIETA] ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenzad’appello, con unico motivo.

La [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso.Le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1226 c.c. e 2056 c.c., 17, par. 1, direttiva 2014/104/UE; 14, co. 1d.lgs. 3/2017) in punto di liquidazione in via equitativa del danno.Al riguardo, la ricorrente- premesso che l’art. 14, co. 1 del d.lgs.3/2017, attuativo dell’art. 17, par. 1, della Direttiva 2014/104/UErinvia all’art. 1226 cc- lamenta che la Corte d’appello, nel liquidareil danno equitativamente non avrebbe valutato se sussistevaun’oggettiva impossibilità o estrema difficoltà nella stima del danno,né accertato che tale situazione dipendeva da fattori oggettivi(lacune “inevitabili” o “insuperabili”) e non dalla negligenza e/oNumero registro generale 6990/2025Numero sezionale 2225/2026Numero di raccolta generale 18276/2026Data pubblicazione 06/06/2026inerzia del danneggiato, il quale non avesse assolto, per quanto erapossibile, al proprio onere probatorio.In particolare, la ricorrente rileva che: l’attore non aveva depositatonel primo grado del giudizio una propria consulenza tecnica di parte,e non aveva chiesto ordinarsi alla convenuta Iveco l’esibizione deisuoi dati e che neppure dalla memoria economica depositata dallaIveco sarebbe stato possibile desumere criteri idonei o dati checonsentissero la quantificazione; le circostanze evidenziate dallaCorte di appello non apparivano in alcun modo sussumibili neiprincipi di diritto sopra dedotti e, in ogni caso, erano obiettivamenteinidonee a integrare una situazione di oggettiva e incolpevoleimpossibilità (o estrema difficoltà) nella stima del danno; lestatuizioni della Commissione europea nel parere richiesto dalgiudice istruttore chiarivano anche come l’attività istruttoria svoltadalla [OSCURATO:SOCIETA]. in primo grado fosse gravemente carente, atteso che laCommissione stessa aveva chiarito di non disporre di dati utili allaquantificazione del danno, mentre non era sufficiente, per la provadel danno, il riferimento alle Linee guida sul sovrapprezzo,considerando anche la mancata richiesta da parte dell’attricedell’esibizione dei dati in possesso di Iveco, quale mezzo istruttorioresiduale; pertanto, la mancanza di una esatta quantificazione deldanno era dunque dipesa non certo da una qualche obiettivaimpossibilità, bensì dalla negligente gestione della fase istruttoria daparte dell’attrice, che, tra le altre cose, non aveva correttamentefatto ricorso allo strumento dell’ordine di esibizione; la sentenzaimpugnata si poneva dunque in contrasto con la predetta previsionedella Direttiva, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unioneeuropea nella sentenza del 16 febbraio 2023 nella causa C-312/21,[OSCURATO:PERSONA] SL c.

Daimler AG (in tale pronuncia, infatti,Numero registro generale 6990/2025Numero sezionale 2225/2026Numero di raccolta generale 18276/2026Data pubblicazione 06/06/2026la Corte di giustizia aveva posto in relazione il potere di “stimagiudiziale del danno” di cui all’art. 17, par. 1, della Direttiva e larichiesta di esibizione nei confronti della controparte ex art. 5, par.1, primo comma, della Direttiva cui corrisponde l’art. 3 del D.Lgs. n.3/2017).Il motivo è inammissibile.

La ricorrente assume che la liquidazioneequitativa del danno da illecito anticoncorrenziale sia stata effettuatain violazione dell’art. 1226 (come richiamato dalle fonti normativerichiamate), in quanto non sussisteva un’oggettiva impossibilità oestrema difficoltà nella stima del danno, trattandosi di criterioresiduale.

Al riguardo, la ricorrente assume che l’attrice avrebbedovuto porre a sostegno della domanda risarcitoria una c.t.p. oavrebbe dovuto acquisire informazioni dalla controparte attraversol’istanza ex art. 5, par. 1, primo comma, della citata Direttiva.Giova anzitutto richiamare il consolidato orientamento di questaCorte a tenore del quale, il potere di liquidare il danno in viaequitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c.,costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice dimerito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad ungiudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudizialecorrettiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare ilmancato accertamento della prova della responsabilità del debitoreo la mancata individuazione della prova del danno nella suaesistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provarel'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosisufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo.

In tali casi,non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "nonliquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto,Numero registro generale 6990/2025Numero sezionale 2225/2026Numero di raccolta generale 18276/2026Data pubblicazione 06/06/2026invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di unacondotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimitàdella relativa richiesta risarcitoria (Cass., n. 13515/2022; n.31546/2018).

Nell’ambito di tale orientamento è stato rilevato chel'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in viaequitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c.,espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogonon già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di dirittocaratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva odintegrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizioneche per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, oparticolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, edall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio dellacui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere dellaparte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno(Cass., n. 4310/2018).Con particolare riguardo al giudizio promosso dall'assicurato edavente ad oggetto il risarcimento del danno da questi patito perl'elevato premio corrisposto in conseguenza di un'illecita intesarestrittiva della concorrenza, posta in essere da impreseassicuratrici, è stato affermato che l'ammontare del danno puòessere determinato equitativamente - in ragione all'eccezionaledifficoltà per il danneggiato di darne precisa dimostrazione - in unapercentuale del premio pagato (Cass., n. 11904/2014).Ora, nella specie, la ricorrente non coglie la ratio decidendi secondola quale era stato possibile far uso del detto potere equitativo, stantel’impossibilità di procedere ad un’esatta quantificazione del danno,nonostante l’espletamento di una c.t.u. che si era rifatta alla guidapratica sulla quantificazione del danno nelle azioni di risarcimentoNumero registro generale 6990/2025Numero sezionale 2225/2026Numero di raccolta generale 18276/2026Data pubblicazione 06/06/2026fondate sulla violazione degli artt. 101 e 102 del trattato sulfunzionamento dell’Unione; la mancanza di una esattaquantificazione del danno era dunque dipesa da una qualcheobiettiva impossibilità, e non dalla negligente gestione della faseistruttoria da parte dell’attrice.Invero, dagli atti emerge che in sede d’espletamento della c.t.u.erano stati richiesti i documenti all’Iveco.

Pertanto gli argomentidella ricorrente non sono in alcun modo rivelatori dell’illegittimitàdella stima equitativa contestata, avendo i giudici di merito fattocorretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte in materiain ordine al carattere residuale del criterio di liquidazione equitativadel danno.Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bisdello stesso articolo 13, ove dovutoCosì deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ichele-ricorrente -[OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione spa, in persona del legale rappres. p.t.,rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in-controricorrente-avverso la sentenza n. 4886/2024 della Corte d’Appello di Napoli,pubblicata in data 3 dicembre 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21.05.2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6990/2025Numero sezionale 2225/2026Numero di raccolta generale 18276/2026Data pubblicazione 06/06/2026RILEVATO CHECon atto di citazione notificato in data 7 febbraio 2019 [OSCURATO:SOCIETA]. srlconveniva la [OSCURATO:SOCIETA] innanzi al Tribunale di Napoli, sezionespecializzata in materia di imprese, chiedendo di dichiarare laconvenuta responsabile di intese anticoncorrenziali con le altre caseautomobilistiche indicate nella decisione della C.E. n. C(2016) 4673del 19.07, e di condannarla - ai sensi dell’art. 14 D.lgs. n. 3/2017 edegli ivi richiamati artt. 1223-1226-1227 c.c.- al risarcimento deidanni cagionati con riferimento al c.d. sovrapprezzo, stimabile nelcaso di specie (sulla scorta degli studi della C.E. nelle ipotesi di trusttra le imprese) nella misura del 20% del prezzo di acquistodell’autoveicolo oggetto di causa.Con sentenza del 14.5.2021 il Tribunale di Napoli accoglieva ladomanda, osservando che: le norme in materia di presunzioni di cuial d.lgs n. 3/2017 (art. 12 e 14), di attuazione della direttivacomunitaria 104/2014 Ue del 26 novembre 2014 (relativa adeterminate norme che regolano le azioni per il risarcimento deldanno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizionidel diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unioneeuropea), si applicavano a tutti i giudizi successivi all’entrata invigore della direttiva comunitaria, senza distinzione tra normeprocedurali (elencate nell’art. 19 del citato decreto) e normesostanziali, sicché operava in materia la disciplina che derogavaall’art. 2043 c.c., stabilendosi a favore di coloro che chiedevano ilrisarcimento danni da illecito anticoncorrenziale (cd. follow on), ivicompresi gli acquirenti indiretti (cioè coloro che non avevano avutoun rapporto diretto col produttore) un regime probatorio privilegiato,fondato sulla presunzione iuris tantum di esistenza del danno (cd.Numero registro generale 6990/2025Numero sezionale 2225/2026Numero di raccolta generale 18276/2026Data pubblicazione 06/06/2026sovrapprezzo) e di trasferimento del danno dall’acquirente diretto aquello indiretto, spettando poi al produttore dare la prova contraria;il danno poteva poi essere liquidato in via equitativa, come pureconsentito dalla citata normativa (art. 14 del d.lgs 3/2017), nellamisura del 15% del prezzo netto pagato dall’acquirente, cioè88.550,00 € (non considerandosi il prezzo lordo, comprensivo di Iva,perché quest’ultima era stata già portata in detrazionedall’acquirente), pari all’importo di 11.550,00 €; a tal fine, erapossibile far uso del detto potere equitativo, stante l’impossibilità diprocedere ad un’esatta quantificazione del danno, nonostantel’espletamento di una c.t.u. che si era rifatta alla guida pratica sullaquantificazione del danno nelle azioni di risarcimento fondate sullaviolazione degli artt. 101 e 102 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea.Pertanto, il Tribunale condannava parte convenuta al pagamento di11.500,00 € a favore dell’attrice, oltre interessi legali dalla domandaal soddisfo, e compensando integralmente tra le parti le spese dicausa stante la complessità della questione trattata e l’assenza diprecedenti giurisprudenziali.Con sentenza del 3.12.2024 la Corte territoriale rigettava l’appellodi [OSCURATO:SOCIETA], osservando che: vi era prova della condottaanticoncorrenziale dell’appellante violativa degli artt. 101 e 102Tfue, desunta dalla condotta tenuta in sede di settlement (checonfermava che "l'infrazione consisteva in accordi collusivi sullafissazione dei prezzi e sugli aumenti di prezzo lordi per gli autocarrinel SEE" e non in un semplice scambio di informazioni”) e dallamancata prova da parte di quest’ultima sull’insussistenza della dettaviolazione; la prova del danno e del nesso di causalità era ricavabilesulla base delle presunzioni semplici di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c.Numero registro generale 6990/2025Numero sezionale 2225/2026Numero di raccolta generale 18276/2026Data pubblicazione 06/06/2026e di massime d’esperienza, nell’ottica di agevolare l’onere dellaprova a carico del danneggiato; la condotta violativa dellaconcorrenza, posta in essere (anche) dalla Iveco, consistente in unaccordo collusivo (o cartello) sui prezzi lordi da praticare ai propridistributori (acquirenti diretti e primo anello della catenadistributiva), aveva avuto una durata di 14 anni (dal 1997 al 2011),un’estensione spaziale coinvolgente l'intero spazio economicoeuropeo (cd. SEE) e aveva riguardato circa il 90% dei produttori delsettore coinvolti nel cartello; da qui l’altissima probabilità logica o lapresunzione fondata su fatti gravi precisi e concordanti che il cartelloavesse provocato un danno agli acquirenti dei prodotti interessati,nel senso che essi avevano pagato un prezzo superiore a quello cheavrebbero pagato se il cartello non fosse esistito (cd. sovrapprezzo),suscettibile di prova contraria che l’Iveco non aveva in alcun modoofferto.[OSCURATO:SOCIETA] ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenzad’appello, con unico motivo. La [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso.Le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1226 c.c. e 2056 c.c., 17, par. 1, direttiva 2014/104/UE; 14, co. 1d.lgs. 3/2017) in punto di liquidazione in via equitativa del danno.Al riguardo, la ricorrente- premesso che l’art. 14, co. 1 del d.lgs.3/2017, attuativo dell’art. 17, par. 1, della Direttiva 2014/104/UErinvia all’art. 1226 cc- lamenta che la Corte d’appello, nel liquidareil danno equitativamente non avrebbe valutato se sussistevaun’oggettiva impossibilità o estrema difficoltà nella stima del danno,né accertato che tale situazione dipendeva da fattori oggettivi(lacune “inevitabili” o “insuperabili”) e non dalla negligenza e/oNumero registro generale 6990/2025Numero sezionale 2225/2026Numero di raccolta generale 18276/2026Data pubblicazione 06/06/2026inerzia del danneggiato, il quale non avesse assolto, per quanto erapossibile, al proprio onere probatorio.In particolare, la ricorrente rileva che: l’attore non aveva depositatonel primo grado del giudizio una propria consulenza tecnica di parte,e non aveva chiesto ordinarsi alla convenuta Iveco l’esibizione deisuoi dati e che neppure dalla memoria economica depositata dallaIveco sarebbe stato possibile desumere criteri idonei o dati checonsentissero la quantificazione; le circostanze evidenziate dallaCorte di appello non apparivano in alcun modo sussumibili neiprincipi di diritto sopra dedotti e, in ogni caso, erano obiettivamenteinidonee a integrare una situazione di oggettiva e incolpevoleimpossibilità (o estrema difficoltà) nella stima del danno; lestatuizioni della Commissione europea nel parere richiesto dalgiudice istruttore chiarivano anche come l’attività istruttoria svoltadalla [OSCURATO:SOCIETA]. in primo grado fosse gravemente carente, atteso che laCommissione stessa aveva chiarito di non disporre di dati utili allaquantificazione del danno, mentre non era sufficiente, per la provadel danno, il riferimento alle Linee guida sul sovrapprezzo,considerando anche la mancata richiesta da parte dell’attricedell’esibizione dei dati in possesso di Iveco, quale mezzo istruttorioresiduale; pertanto, la mancanza di una esatta quantificazione deldanno era dunque dipesa non certo da una qualche obiettivaimpossibilità, bensì dalla negligente gestione della fase istruttoria daparte dell’attrice, che, tra le altre cose, non aveva correttamentefatto ricorso allo strumento dell’ordine di esibizione; la sentenzaimpugnata si poneva dunque in contrasto con la predetta previsionedella Direttiva, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unioneeuropea nella sentenza del 16 febbraio 2023 nella causa C-312/21,[OSCURATO:PERSONA] SL c. Daimler AG (in tale pronuncia, infatti,Numero registro generale 6990/2025Numero sezionale 2225/2026Numero di raccolta generale 18276/2026Data pubblicazione 06/06/2026la Corte di giustizia aveva posto in relazione il potere di “stimagiudiziale del danno” di cui all’art. 17, par. 1, della Direttiva e larichiesta di esibizione nei confronti della controparte ex art. 5, par.1, primo comma, della Direttiva cui corrisponde l’art. 3 del D.Lgs. n.3/2017).Il motivo è inammissibile. La ricorrente assume che la liquidazioneequitativa del danno da illecito anticoncorrenziale sia stata effettuatain violazione dell’art. 1226 (come richiamato dalle fonti normativerichiamate), in quanto non sussisteva un’oggettiva impossibilità oestrema difficoltà nella stima del danno, trattandosi di criterioresiduale. Al riguardo, la ricorrente assume che l’attrice avrebbedovuto porre a sostegno della domanda risarcitoria una c.t.p. oavrebbe dovuto acquisire informazioni dalla controparte attraversol’istanza ex art. 5, par. 1, primo comma, della citata Direttiva.Giova anzitutto richiamare il consolidato orientamento di questaCorte a tenore del quale, il potere di liquidare il danno in viaequitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c.,costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice dimerito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad ungiudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudizialecorrettiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare ilmancato accertamento della prova della responsabilità del debitoreo la mancata individuazione della prova del danno nella suaesistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provarel'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosisufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi,non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "nonliquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto,Numero registro generale 6990/2025Numero sezionale 2225/2026Numero di raccolta generale 18276/2026Data pubblicazione 06/06/2026invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di unacondotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimitàdella relativa richiesta risarcitoria (Cass., n. 13515/2022; n.31546/2018). Nell’ambito di tale orientamento è stato rilevato chel'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in viaequitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c.,espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogonon già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di dirittocaratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva odintegrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizioneche per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, oparticolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, edall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio dellacui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere dellaparte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno(Cass., n. 4310/2018).Con particolare riguardo al giudizio promosso dall'assicurato edavente ad oggetto il risarcimento del danno da questi patito perl'elevato premio corrisposto in conseguenza di un'illecita intesarestrittiva della concorrenza, posta in essere da impreseassicuratrici, è stato affermato che l'ammontare del danno puòessere determinato equitativamente - in ragione all'eccezionaledifficoltà per il danneggiato di darne precisa dimostrazione - in unapercentuale del premio pagato (Cass., n. 11904/2014).Ora, nella specie, la ricorrente non coglie la ratio decidendi secondola quale era stato possibile far uso del detto potere equitativo, stantel’impossibilità di procedere ad un’esatta quantificazione del danno,nonostante l’espletamento di una c.t.u. che si era rifatta alla guidapratica sulla quantificazione del danno nelle azioni di risarcimentoNumero registro generale 6990/2025Numero sezionale 2225/2026Numero di raccolta generale 18276/2026Data pubblicazione 06/06/2026fondate sulla violazione degli artt. 101 e 102 del trattato sulfunzionamento dell’Unione; la mancanza di una esattaquantificazione del danno era dunque dipesa da una qualcheobiettiva impossibilità, e non dalla negligente gestione della faseistruttoria da parte dell’attrice.Invero, dagli atti emerge che in sede d’espletamento della c.t.u.erano stati richiesti i documenti all’Iveco. Pertanto gli argomentidella ricorrente non sono in alcun modo rivelatori dell’illegittimitàdella stima equitativa contestata, avendo i giudici di merito fattocorretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte in materiain ordine al carattere residuale del criterio di liquidazione equitativadel danno.Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bisdello stesso articolo 13, ove dovutoCosì deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18276/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris