CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 35938/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19256/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 149, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - Avverso la sentenza n. 514/2017 della Corte d’Appello di Perugia, Sez. civile, del 3/6/2017, pubblicata il 4/7/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Con atto di citazione notificato il 25/2/2008 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio Oggetto: Spese del giudizio -Specificità della impugnazione in appello - Necessità. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere l’accertamento degli esatti confini dei loro terreni agricoli e la condanna dei predetti alla restituzione della porzione della parte di terreno risultata indebitamente occupata, con loro condanna al risarcimento dei danni. Nel giudizio così instaurato si costituirono i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo a loro volta domanda riconvenzionale di accertamento dell’usucapione della parte di terreno da essi occupata, mentre spiegò intervento volontario ad adiuvandum [OSCURATO:PERSONA], comproprietario del fondo degli attori, aderendo alle domande di questi ultimi. Il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 389/14, pubblicata il 4/12/2014, accolse la domanda attorea, dichiarando accertata la linea di esatto confine tra i terreni, in conformità a quanto graficamente rappresentato nella planimetria, allegato A, del c.t.u. nominato in corso di giudizio, e condannando i convenuti all’immediata restituzione agli attori del parte di fondo, oltre al risarcimento del danno, in solido tra loro, e agli interessi legali dalla domanda al saldo, mentre dichiarò inammissibile e rigettò ogni altra domanda, compensando le spese, incluse quelle della c.t.u.. I medesimi attori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnarono la predetta sentenza, chiedendone la riforma parziale, ossia la conferma dell’accertamento dei confini e la condanna degli appellati al maggior risarcimento del danno rispetto a quello stabilito in primo grado, oltre al pagamento della totalità delle spese di lite e della c.t.u. ovvero, in subordine, in caso di rigetto sulle spese di lite, la condanna dei convenuti al pagamento di quota della c.t.u. tra appellante e appellato. Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiese la conferma della sentenza di primo grado e il rigetto dell’appello. La Corte d’appello di Perugia, con la sentenza n. 514/2017, pubblicata il 4/7/2017, accolse parzialmente il gravame, respingendo la domanda di maggiorazione del danno e accogliendola con riguardo alle spese della c.t.u. e del giudizio, in quanto, nonostante l’integrale accoglimento della domanda attorea e la declaratoria di inammissibilità per intervenuta decadenza di quella dei convenuti, non erano stati spiegati i motivi della compensazione, in violazione dell’art. 92 cod. proc. civ.. 2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. Considerato che: 1. Col primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ., e degli artt. 342 e 348-ter cod. proc. civ., in relazione all’ar. 360 nn. 3) e 4), cod. proc. civ., per non avere la Corte d’Appello dichiarato l’inammissibilità del motivo d’appello afferente alla doluta compensazione della spese di lite da parte del giudice di primo grado, da essa prontamente eccepita, benché gli appellanti avessero omesso di enunciare, nel motivo proposto, le ragioni in base alle quali avevano chiesto la riforma della sentenza impugnata, che aveva, per contro, fondato la pronuncia sulla compensazione delle spese di lite, valorizzando l’assoluta modestia della condanna al risarcimento anche in relazione alla richiesta avanzata sul punto in primo grado. 2. Col secondo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 92 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per avere i giudici d’appello omesso di motivare sulle ragioni che li avevano portati a non confermare la sentenza di primo grado in punto di spese, limitandosi a condannare l’odierna ricorrente alle stesse, nonostante le carenze dell’atto di appello, sulla mera base della ritenuta violazione dell’art. 92, cod. proc. civ., essendo possibile la compensazione solo in caso di novità della questione o di mutamento della giurisprudenza. Ad avviso della ricorrente, i giudici non avevano considerato che la compensazione delle spese era stata dettata dalla forte riduzione dell’importo liquidato a titolo risarcitorio, rispetto a quanto chiesto in sede di citazione e di conclusionale, sicché avevano omesso di pronunciarsi su tutta la domanda. 3. Col terzo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 nn. 3) e 4), cod. proc. civ., per avere i giudici d’appello omesso di motivare in ordine alla pronuncia di condanna alle spese anche del giudizio di secondo grado, nonostante avessero rigettato uno dei motivi di appello, ossia quello afferente alla quantificazione dei danni, sicché vi era stata una reciproca soccombenza. 5. Col quarto motivo, si lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., per avere i giudici d’appello pronunciato la condanna integrale alle spese del giudizio di secondo grado, nonostante questa non fosse stata neppure richiesta dagli appellanti che, in caso di rigetto del motivo afferente al risarcimento dei danni, avevano chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di 2/3 delle spese di lite e d 2/3 delle spese di c.t.u.. 6. Col quinto motivo, infine, si lamenta la violazione dell’art. 91, secondo comma, cod. proc. civ., dell’art. 9, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, e in particolare degli articoli 4 e 11 e della tabella A, in relazione all’art. 360 n. 3), cod. proc. civ., per avere i giudici di secondo grado, nella liquidazione delle spese di lite, accorpato le spese di ciascun grado del giudizio, senza procedere a liquidazione separata e consentire alla parte di verificare la congruità delle stesse e il rispetto dei parametri di legge. 7. Il primo motivo è fondato con assorbimento delle restanti censure. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione (Cass., Sez. 6-2, 18/3/2021, n. 7616; Cass., Sez. 3, 29/10/2019, n. 27606; Cass., Sez. L , 10/05/2003, n. 7168; Cass., Sez. 5, 18/08/2004, n. 16123). A questo proposito, trova, p eraltro, applicazione il principio generale, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 134 del 2012, sostanzialmente confermativo dei «tradizionali connotati dell’atto d’appello» (Cass., Sez. 5, 26/2/2020, n. 5161), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (in tal senso, Cass., Sez. un., 16/11/2017, n. 27199; Cass., Sez. 6 - 3, 30/5/2018, n. 13535), essendo la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado ( Cass., Sez. 5, 26/2/2020, n. 5161, cit.). In sostanza, il requisito della specificità dei motivi, di cui all'art.342 cod. proc. civ., deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con altrettanta certezza il contenuto delle censure e alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva (sin da Cass., 23/10/2014, n. 22502), potendo gli elementi di specificità essere ricavati anche per implicito dall’intero atto di impugnazione (Cass., Sez. 6-5, 24/8/2017, n. 20379), purché l’atto d’appello non si limiti a riprodurre le argomentazioni a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado, senza alcun riferimento alle statuizioni di cui si è chiesta la riforma e senza alcuna parte argomentativa che contesti il percorso logico-argomentativo della sentenza impugnata (Cass., Sez. 6-5, 20/1/2017, n. 1461). Orbene, nella specie, gli appellanti non hanno proposto alcuna impugnazione specifica in merito alla liquidazione delle spese operata nel giudizio di primo grado, essendosi limitati a contestare la sentenza impugnata limitatamente all’entità del risarcimento del danno liquidato in loro favore e avendo proposto soltanto nelle conclusioni la richiesta di condanna degli appellati al pagamento della totalità delle spese di lite, compensate dal primo giudice in ragione del 50% di ciascuno dei contraddittori, e della totalità delle spese della c.t.u. e, in subordine, in caso di rigetto dell’appello sulle spese di lite, al pagamento della quota della c.t.u. tra appellante e appellato, senza svolgere alcuna argomentazione sul punto. Quanto poi alle spese del giudizio di secondo grado, risulta che la situazione sostanziale dell’appellante non abbia subito alcuna modifica in sede di gravame, avendo i giudici d’appello rigettato il motivo col quale era stata chiesta la rivisitazione dell’entità dei danni liquidati per l’illecita occupazione, da parte degli appellati, della porzione di fondo confiniaria. Pertanto, la Corte di merito, nel condannare alle spese del secondo grado del giudizio l’appellata, ancorché totalmente vittoriosa in tale sede, ha palesemente violato il disposto di cui all’art. 91, primo comma, cod. proc. civ., che impone di porre le spese del giudizio a carico della parte soccombente. Alla stregua di quanto detto, il motivo deve trovare accoglimento. 5. In conclusione, accolto il primo motivo e assorbiti i restanti, la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M Accoltoil prim