CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 44287/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 131 bis cod. pen., alla mancata esclusione della recidiva, alle attenuanti generiche e alla prescrizione. Il ricorso è inammissibile. Quanto alla prescrizione va rilevato che il reato risulta essere stato commesso in data 20 luglio 2016, sicché il termine prorogato non è ancora decorso. In ordine alla causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen., si rileva che non risulta essere stata richiesta e, comunque, non è applicabile, giacché il reato contestato è punito con pena edittale massima superiore ai cinque anni. Il motivo sulla recidiva non risulta essere stato proposto con l'appello e, comunque, può ritenersi che in ordine alle ragioni della sua esclusione vi sia motivazione implicita nel riferimento che la Corte territoriale ha fatto ai plurimi precedenti penali specifici per negare la rideterminazione della pena inflitta dal giudice di primo grado. Le censure sul trattamento sanzionatorio sono reiterative di quelle avanzate dinanzi alla Corte di Appello e sul punto v'è congrua, corretta e logica motivazione (pag. 5 della sentenza). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il consigliere estensore Il