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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 16242/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno in funzione di riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, da ultimo, ha fatto pervenire rinuncia al ricorso e ordinanza di revoca della misura cautelare, chiedendo la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Salerno in funzione di riesame, ha rigettato l'appello, proposto ex art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del 23 settembre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunalet'11.5 )ede, che ha rigettato l'istanza, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] — sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari perché gravemente indiziato per più reati di accesso abusivo a sistema informatico con le aggravanti di cui all'art. 615-ter, primo comma, n. 1 e secondo comma, cod. pen. (capi 35, 2, 38, 40, 42, 44, 46, 48 e 50) e più reati di falso materiale in atti pubblici informatici commessa da incaricato di pubblico servizio (capi 1, 39, 41, 43, 45, 47, 49 e 51) — di revoca della misura coercitiva o della sua sostituzione con altra meno grave.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, Avv.

A. Schettino, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce, contestualmente, la violazione degli artt. 521, comma 1, 292, comma 2, lett. c), c-bis), e comma 2-ter, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 327-bis, 273, comma 1, e 274 cod. proc. pen..

2.1. Quanto al presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, sostiene il ricorrente che il Tribunale del riesame avrebbe errato nel ritenere che sulla qualificazione giuridica del fatto si fosse formato il giudicato cautelare, essendo sempre consentita al giudice la riqualificazione giuridica del fatto e che nel caso di specie, non essendo il sistema informatico dotato di misure di sicurezza, i reati contestati ai sensi dell'art. 615-ter cod. pen. andavano diversamente qualificati.

2.2. Quanto alle esigenze cautelari, il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, egli aveva contestato la sussistenza dei fatti, le fonti di prova e la loro valutazione, cosicché il Tribunale avrebbe dovuto affrontare, in motivazione, il tema delle fonti di prova e della loro valutazione.

Inoltre, anche in sede di decisione sull'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. il Giudice non incontra alcuna preclusione in ordine alla carenza degli indizi e delle esigenze cautelari, preclusione che può, invece, derivare solo in relazione alle decisioni emesse nella procedura di gravame e limitatamente alle questioni dedotte implicitamente o esplicitamente nel giudizio di gravame e non rispetto a quelle deducibili, ma non dedotte.

Infine, si ribadisce, nell'ordinanza qui impugnata, che Cioffi potrebbe reiterare le condotte criminose, sebbene [OSCURATO:PERSONA], unico possessore della password utilizzata per commettere i reati, sia stato licenziato, in quanto egli potrebbe trovare altri adepti nelle segreterie degli istituti universitari, disponibili ad effettuare quanto già eseguito da [OSCURATO:PERSONA].

Quindi, la sussistenza delle esigenze cautelari dipenderebbe dalla capacità del Cioffi di procurarsi altri complici disponibili a mettere a sua disposizione le loro password, mentre, sostiene, il ricorrente, Cioffi non era più in grado di attrarre alcuno disposto a collaborare per commettere ulteriori reati e il Tribunale del riesame si sarebbe, sul punto, "appiattito" sulle valutazioni espresse nel provvedimento coercitivo.

Peraltro, l'Università nella quale erano stati commessi i reati si era dotata di sistemi di sicurezza più efficienti e l'imputato avrebbe potuto anche essere adibito a mansioni non implicanti contatti con gli studenti.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. del 25 febbraio 2022, dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dall'indagato, allegando ordinanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari in atto, del 9 febbraio 2022.

4. Va rilevato che la Difesa ha fatto pervenire con p.e.c. del 25 febbraio 2022, rinuncia al ricorso, allegando altresì, ordinanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari successiva alla proposizione del ricorso.

4.1. Secondo consolidati e condivisi principi, la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata, secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165).

A tale riguardo, è stata elaborata la categoria della «carenza d'interesse sopraggiunta», il cui fondamento giustificativo è stato individuato nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694).

Né un diverso interesse alla decisione risulta, nel caso al vaglio, illustrato specificamente, avendo anzi, la Difesa trasmesso unitamente al provvedimento di revoca della misura cautelare, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, anzi insistendo per la sopravvenuta carenza di interesse. 4.2..

Nel caso in esame, risulta, dunque, dalla documentazione allegata dalla Difesa, la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. e comunque, per sopravvenuta carenza di interesse. 5.Alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e non implica, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 04/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno in funzione di riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, da ultimo, ha fatto pervenire rinuncia al ricorso e ordinanza di revoca della misura cautelare, chiedendo la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Salerno in funzione di riesame, ha rigettato l'appello, proposto ex art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del 23 settembre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunalet'11.5 )ede, che ha rigettato l'istanza, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] — sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari perché gravemente indiziato per più reati di accesso abusivo a sistema informatico con le aggravanti di cui all'art. 615-ter, primo comma, n. 1 e secondo comma, cod. pen. (capi 35, 2, 38, 40, 42, 44, 46, 48 e 50) e più reati di falso materiale in atti pubblici informatici commessa da incaricato di pubblico servizio (capi 1, 39, 41, 43, 45, 47, 49 e 51) — di revoca della misura coercitiva o della sua sostituzione con altra meno grave. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, Avv. A. Schettino, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce, contestualmente, la violazione degli artt. 521, comma 1, 292, comma 2, lett. c), c-bis), e comma 2-ter, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 327-bis, 273, comma 1, e 274 cod. proc. pen.. 2.1. Quanto al presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, sostiene il ricorrente che il Tribunale del riesame avrebbe errato nel ritenere che sulla qualificazione giuridica del fatto si fosse formato il giudicato cautelare, essendo sempre consentita al giudice la riqualificazione giuridica del fatto e che nel caso di specie, non essendo il sistema informatico dotato di misure di sicurezza, i reati contestati ai sensi dell'art. 615-ter cod. pen. andavano diversamente qualificati. 2.2. Quanto alle esigenze cautelari, il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, egli aveva contestato la sussistenza dei fatti, le fonti di prova e la loro valutazione, cosicché il Tribunale avrebbe dovuto affrontare, in motivazione, il tema delle fonti di prova e della loro valutazione. Inoltre, anche in sede di decisione sull'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. il Giudice non incontra alcuna preclusione in ordine alla carenza degli indizi e delle esigenze cautelari, preclusione che può, invece, derivare solo in relazione alle decisioni emesse nella procedura di gravame e limitatamente alle questioni dedotte implicitamente o esplicitamente nel giudizio di gravame e non rispetto a quelle deducibili, ma non dedotte. Infine, si ribadisce, nell'ordinanza qui impugnata, che Cioffi potrebbe reiterare le condotte criminose, sebbene [OSCURATO:PERSONA], unico possessore della password utilizzata per commettere i reati, sia stato licenziato, in quanto egli potrebbe trovare altri adepti nelle segreterie degli istituti universitari, disponibili ad effettuare quanto già eseguito da [OSCURATO:PERSONA]. Quindi, la sussistenza delle esigenze cautelari dipenderebbe dalla capacità del Cioffi di procurarsi altri complici disponibili a mettere a sua disposizione le loro password, mentre, sostiene, il ricorrente, Cioffi non era più in grado di attrarre alcuno disposto a collaborare per commettere ulteriori reati e il Tribunale del riesame si sarebbe, sul punto, "appiattito" sulle valutazioni espresse nel provvedimento coercitivo. Peraltro, l'Università nella quale erano stati commessi i reati si era dotata di sistemi di sicurezza più efficienti e l'imputato avrebbe potuto anche essere adibito a mansioni non implicanti contatti con gli studenti. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. del 25 febbraio 2022, dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dall'indagato, allegando ordinanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari in atto, del 9 febbraio 2022. 4. Va rilevato che la Difesa ha fatto pervenire con p.e.c. del 25 febbraio 2022, rinuncia al ricorso, allegando altresì, ordinanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari successiva alla proposizione del ricorso. 4.1. Secondo consolidati e condivisi principi, la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata, secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale riguardo, è stata elaborata la categoria della «carenza d'interesse sopraggiunta», il cui fondamento giustificativo è stato individuato nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694). Né un diverso interesse alla decisione risulta, nel caso al vaglio, illustrato specificamente, avendo anzi, la Difesa trasmesso unitamente al provvedimento di revoca della misura cautelare, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, anzi insistendo per la sopravvenuta carenza di interesse. 4.2.. Nel caso in esame, risulta, dunque, dalla documentazione allegata dalla Difesa, la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. e comunque, per sopravvenuta carenza di interesse. 5.Alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e non implica, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 04/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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