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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 ottobre 2024

Cassazione n. 42775/2024

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o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, su richiesta del Pubblico ministero, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 359-bis cod. proc. pen., il prelievo coattivo di materiale biologico del ricorrente, indagato per il reato di rapina ad un ufficio postale.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], eccependo la nullità del provvedimento impugnato per omessa notifica al difensore di fiducia e per mancanza di motivazione in ordine alle ragioni dell'accertamento.

Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata in cancelleria rituale rinuncia al ricorso che, per questo, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen..

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 16.10.2024.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga [OSCURATO:PERSONA]!,.E PENALE IL 21 NOV 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, su richiesta del Pubblico ministero, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 359-bis cod. proc. pen., il prelievo coattivo di materiale biologico del ricorrente, indagato per il reato di rapina ad un ufficio postale. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], eccependo la nullità del provvedimento impugnato per omessa notifica al difensore di fiducia e per mancanza di motivazione in ordine alle ragioni dell'accertamento. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata in cancelleria rituale rinuncia al ricorso che, per questo, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 16.10.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga [OSCURATO:PERSONA]!,.E PENALE IL 21 NOV 2024
Sentenza Cassazione n. 42775/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris