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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 47613/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Roma, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato dall'esposizione a pubblica fede, riformando la sentenza impugnata solo in termini di esclusione della circostanza aggravante della destrezza cui è conseguita la rideterminazione in me/ius del trattamento sanzionatorio.

Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo con il quale si deducono la mancanza della motivazione e vizi motivazionali.

1. Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Invero, l'unica censura integra un «non motivo» in quanto, nonostante la formulazione della rubrica, non deduce l'assenza di motivazione ovvero vizi motivazionali (né violazioni di legge ovvero altre censure contemplate dall'art.606 cod. proc. pen.).

Il ricorrente si limita difatti a effettuare una mera riproposizione astratta dei principi in materia di motivazione delle sentenze penali senza rapportarli all'apparato argomentativo della sentenza impugnata.

L'unico riferimento specifico ai fatti processuali si rinviene nell'ultimo rigo del nono capoverso della seconda pagina del ricorso ma è rivolto a fattispecie, maltrattamenti in famiglia, non oggetto del processo conclusosi con l'impugnata sentenza d'appello, inerente invece a un furto di bicicletta (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione).

2. A quanto innanzi deve altresì aggiungersi il profilo d'inammissibilità derivante dal mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla ritenuta responsabilità dell'imputato.

2.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

2.2. Orbene, diversamente da quanto prospettato, la Corte territoriale, peraltro in ipotesi di c.d.

«doppia conforme», dopo aver evidenziato il motivo d'appello sindacante la ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti, ha sintetizzato le accertate modalità di commissione del reato in offesa di soggetto operante per la società «Deliverroo» intento nel prelevare beni d'asporto in esecuzione della propria attività lavorativa.

Il giudice di merito ha poi confermato da un lato, H giudizio circa la sussistenza dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede della bicicletta lasciata in prossimità di un esercizio commerciale da parte della persona offesa, intenta a prelevare beni d'asporto nell'espletamento della propria attività lavorativa, e ha, per converso, escluso la sussistenza dell'aggravante della destrezza proprio in parziale accoglimento del gravame.

3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 klovembre 2022 Cdr:sig i ere es 2 Presidente V . [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Roma, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato dall'esposizione a pubblica fede, riformando la sentenza impugnata solo in termini di esclusione della circostanza aggravante della destrezza cui è conseguita la rideterminazione in me/ius del trattamento sanzionatorio. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo con il quale si deducono la mancanza della motivazione e vizi motivazionali. 1. Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Invero, l'unica censura integra un «non motivo» in quanto, nonostante la formulazione della rubrica, non deduce l'assenza di motivazione ovvero vizi motivazionali (né violazioni di legge ovvero altre censure contemplate dall'art.606 cod. proc. pen.). Il ricorrente si limita difatti a effettuare una mera riproposizione astratta dei principi in materia di motivazione delle sentenze penali senza rapportarli all'apparato argomentativo della sentenza impugnata. L'unico riferimento specifico ai fatti processuali si rinviene nell'ultimo rigo del nono capoverso della seconda pagina del ricorso ma è rivolto a fattispecie, maltrattamenti in famiglia, non oggetto del processo conclusosi con l'impugnata sentenza d'appello, inerente invece a un furto di bicicletta (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione). 2. A quanto innanzi deve altresì aggiungersi il profilo d'inammissibilità derivante dal mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla ritenuta responsabilità dell'imputato. 2.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2.2. Orbene, diversamente da quanto prospettato, la Corte territoriale, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme», dopo aver evidenziato il motivo d'appello sindacante la ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti, ha sintetizzato le accertate modalità di commissione del reato in offesa di soggetto operante per la società «Deliverroo» intento nel prelevare beni d'asporto in esecuzione della propria attività lavorativa. Il giudice di merito ha poi confermato da un lato, H giudizio circa la sussistenza dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede della bicicletta lasciata in prossimità di un esercizio commerciale da parte della persona offesa, intenta a prelevare beni d'asporto nell'espletamento della propria attività lavorativa, e ha, per converso, escluso la sussistenza dell'aggravante della destrezza proprio in parziale accoglimento del gravame. 3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 klovembre 2022 Cdr:sig i ere es 2 Presidente V . [OSCURATO:PERSONA]
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