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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 15246/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso con il quale si deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla richiesta di non doversi procedere per prescrizione avanzata nelle conclusioni dal Procuratore generale in sede di appello, è manifestamente infondato avendo la Corte di merito fatto pertinentemente richiamo alla diversa data di maturazione del termine prescrizionale per effetto della contestata e ritenuta recidiva reiterata (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in cui si parla non solo di precedenti penali ma di accresciuta pericolosità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso con il quale si deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla richiesta di non doversi procedere per prescrizione avanzata nelle conclusioni dal Procuratore generale in sede di appello, è manifestamente infondato avendo la Corte di merito fatto pertinentemente richiamo alla diversa data di maturazione del termine prescrizionale per effetto della contestata e ritenuta recidiva reiterata (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in cui si parla non solo di precedenti penali ma di accresciuta pericolosità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il presidente
Sentenza Cassazione n. 15246/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris