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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2024

Cassazione n. 34839/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso -con cui si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.- è inammissibile perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagg. 12 e 13), con conseguente interruzione della catena devolutiva; considerato che del tutto genericamente il ricorso si duole della pena inflitta.

Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente la tardività delle memorie sopravvenute, considerato che il primo motivo di ricorso -con cui si contesta la mancata individuazione di uno specifico ruolo attribuito ad Attanasio- è manifestamente infondato- atteso che la Corte di appello ha spiegato che l'imputato si era occupato del "recupero" dei complici e a aveva messo a disposizione il proprio capannone per far nascondere le auto.

Con l'ulteriore precisazione che l'individuazione di tale ruolo non configura la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto da tali condotte si evince la consapevole partecipazione dell'imputato all'azione predatoria realizzata dai complici oltre che il contributo agevolatore da lui fornito per la riuscita del piano criminale; considerato che le doglianze relative all'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia sono inammissibili in quanto si risolvono in valutazioni di merito, dovendosi ricordare che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr.

Sezioni Unite, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione).

A ciò si aggiunga, più in generale, che le censure relative alla violazione dei criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen. sono inammissibili, alla luce del più volte ribadito insegnamento di questa Corte, che ha chiarito che «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifestà illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame», (Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 - 02).

Considerato che il terzo motivo di ricorso -con cui si contesta l'eccessività della pena- è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità e perché manifestamente, in quanto in contrasto all'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagg. 22 e 23 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso -con cui si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.- è inammissibile perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagg. 12 e 13), con conseguente interruzione della catena devolutiva; considerato che del tutto genericamente il ricorso si duole della pena inflitta. Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente la tardività delle memorie sopravvenute, considerato che il primo motivo di ricorso -con cui si contesta la mancata individuazione di uno specifico ruolo attribuito ad Attanasio- è manifestamente infondato- atteso che la Corte di appello ha spiegato che l'imputato si era occupato del "recupero" dei complici e a aveva messo a disposizione il proprio capannone per far nascondere le auto. Con l'ulteriore precisazione che l'individuazione di tale ruolo non configura la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto da tali condotte si evince la consapevole partecipazione dell'imputato all'azione predatoria realizzata dai complici oltre che il contributo agevolatore da lui fornito per la riuscita del piano criminale; considerato che le doglianze relative all'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia sono inammissibili in quanto si risolvono in valutazioni di merito, dovendosi ricordare che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr. Sezioni Unite, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione). A ciò si aggiunga, più in generale, che le censure relative alla violazione dei criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen. sono inammissibili, alla luce del più volte ribadito insegnamento di questa Corte, che ha chiarito che «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifestà illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame», (Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 - 02). Considerato che il terzo motivo di ricorso -con cui si contesta l'eccessività della pena- è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità e perché manifestamente, in quanto in contrasto all'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagg. 22 e 23 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024
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