CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20771/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11027-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, V.[OSCURATO:PERSONA] 118, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato dalla procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliate in Napoli viale Michelangelo presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1023/2017 della Corte d'appello di Napoli, depositata il 07/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2021 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -il 26 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], affinché venisse dichiarata la nullità per difetto di causa del contratto di compravendita stipulato il 13/10/1994 con il quale aveva venduto al Murabito la porzione di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] per un corrispettivo, di gran lunga inferiore al prezzo di mercato del bene, pari a lire 3.000.000; -il contratto era sottoposto a condizione sospensiva e l’immobile veniva nel frattempo concesso al Morabito in comodato gratuito, fino all’avveramento della condizione o, in caso contrario, alla risoluzione del contratto; -aggiungeva l’attore che il Murabito aveva preteso dal Greco, in diretta connessione a detta clausola sospensiva, il rilascio di un assegno di lire 75.000.000, senza data di emissione, intestato alla madre del convenuto, [OSCURATO:PERSONA]; -l’attore chiedeva quindi dichiararsi la nullità del negozio per carenza di causa e, in ogni caso per carenza di animus donandi, ovvero per carenza di forma e non dovuta la consegna dell’assegno; -il Murabito si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree: evidenziava che la compravendita della porzione di immobile e la consegna dell’assegno erano direttamente connessi alla cessione di quote sociali, conclusa l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il Greco e [OSCURATO:PERSONA], madre del convenuto, avente sostanzialmente ad oggetto gran parte del fabbricato in cui l’unità immobiliare successivamente venduta al Murabito si inseriva; -riunito il giudizio introdotto dal Greco con quello di opposizione promosso dal medesimo Greco avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] in forza dell’assegn o di lire 75.000.000, l’adito Tribunale di Napoli accoglieva la domanda di nullità dell’atto di compravendita e contestualmente rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo; -il giudice di prime cure rilevava la nullità del contratto per carenza di causa, non potendosi rinvenire nel caso di specie la funzione di scambio tipica della compravendita (essendo il prezzo di cessione di gran lunga inferiore al valore di mercato del bene), né tantomeno l’animus donandidella donazione; -il tribunale riteneva non provata, infatti, la prospettazione del convenuto secondo cui la causa negoziale era costituta dal collegamento con il contratto di cessione di quote sociali stipulato in precedenza dal Greco con la [OSCURATO:PERSONA], nel senso che in sede di tale stipula le parti avevano convenuto che il corrispettivo della cessione sarebbe stato costituito in parte dal pagamento di una somma di denaro, in parte dell’alienazione della proprietà di detto locale al Murabito; di tale collegamento non era infatti stata fornita idonea prova scritta, non essendo ammissibile e quindi utilizzabile la prova orale, pur espletata; -per quanto, invece, al decreto ingiuntivo, il tribunale rigettava l’opposizione del Greco, in virtù del valido rapporto causale sottostante alla pretesa creditoria, ovverosia la cessione delle quote societarie da parte della [OSCURATO:PERSONA] a favore del Greco; -avverso la predetta sentenza proponeva appello il Murabito: -l’appellato Greco si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello ed avanzando appello incidentale per il rigetto della sua opposizione a decreto ingiuntivo; -la corte d’appello di Napoli ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]; -si sono costituiti in giudizio i suoi eredi aderendo all’appello di Murabito; -la corte d’appello con la sentenza qui impugnata ha dichiarato inammissibili ex art. 342 cod.proc.civ. sia l’appello incidentale che l’appello principale, per assoluta disorganicità delle censure addotte dal Murabito contro la sentenza impugnata; -la corte territoriale ha osservato che l’appellante riportava tra i motivi d’appello cause diverse sottese al contratto di cui è causa, alternative e opposte tra loro, dalle quali non era dato comprendere a quale l’appellante intendesse effettivamente riferirsi nel richiedere la riforma della sentenza impugnata; -la cassazione della suddetta sentenza è chiesta dal Murabito con ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] in persona della procuratrice generale con controricorso pure illustrato da memoria; -non hanno svolto attività difensiva gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: -con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 342 cod.proc.civ., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto inammissibile il gravame; -con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la falsa applicazione violazione dell’art. 342 cod.proc.civ., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto inammissibile il gravame; -assume il ricorrente che avverso la sentenza del giudice di prime cure aveva proposto gravame con un motivo principale riguardante la statuizione con cui il primo giudice aveva ritenuto di dover ricostruire la causa del negozio escludendo la ravvisabilità della causa tipica della compravendita, e cioè dello scambio di cosa con prezzo, nonostante l’affermazione che il prezzo irrisorio non è di per sé causa di nullità del contratto; -secondo l’appellante ed odierno ricorrente il prezzo concordato, sebbene inferiore a quello di mercato del bene non faceva venir meno la causa tipica del contratto, come pure riconosciuto dal giudice d’appello, ed in considerazione di ciò aveva chiesto la riforma della sentenza; -in via subordinata sosteneva poi l’erroneità della sentenza per avere escluso la configurabilità dell’altra causa dedotta dallo stesso attore e cioè quella della donazione; -tali censure, diversamente da quanto sostenuto dal giudice d’appello, erano state chiaramente dedotte con l’atto di appello e, in quanto attingenti le statuizioni della decisione impugnata, erano ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., ammissibili; -le censure, strettamente connesse, possono essere esaminate congiuntamente e sono fondate; -nella sentenza appellata il tribunale, dopo aver ritenuto l’inammissibilità delle prove orali, ha ricostruito le vicende contrattuali intervenute fra le parti sulla scorta delle prove documentali; -con particolare riguardo al contratto di compravendita del 13/10/1994 concluso dal Greco con il Murabito ed avente ad oggetto la cessione del medesimo locale - oggetto pure della scrittura privata del 5/5/1993 sottoscritta dal Greco e con la quale egli si impegnava a far conseguire alla [OSCURATO:PERSONA] la proprietà del locale di mq 20 sito in [OSCURATO:PERSONA], corso Rizzoli –il tribunale ha affermato che pattuizione di un prezzo irrisorio non comporta di per sé la nullità della vendita che discende solo dall’inesistenza del prezzo per carenza di uno degli elementi necessari del contratto; -fatta tale premessa interpretativa il primo giudice ha poi osservato che la determinazione di un prezzo di gran lunga inferiore al valore di mercato del bene, imponeva di ricostruire la causa del negozio per verificare se, come allegato dall’attore, esso era senza causa; -ebbene, prosegue il tribunale, poiché la causa del negozio era secondo il convenuto da rintracciarsi nel collegamento negoziale con il contratto di cessione delle quote sociali stipulato in data 8.11.1990 dal Greco con la [OSCURATO:PERSONA] , la mancata prova di una pattuizione accessoria in tal senso –non potendo la prova del collegamento negoziale essere desunta dalle prove testimoniali, né dal contratto di cessione delle quote, né dalla scrittura privata del 1993 - conduceva ad escludere sia la causa dello scambio, tipica della compravendita, sia la ravvisabilità di altre cause quale la donazione, non essendo emersi elementi in tal senso (cfr. pag. 6 della sentenza); -da qui la conclusione di accoglimento della domanda attorea di nullità del contratto per difetto di causa; -a fronte di ciò il ricorrente assume che nell’atto di appello egli aveva dedotto in via principale (1) che la decisione impugnata venisse riformata, per aver il giudice di prime cure erroneamente dichiarato la nullità del contratto per carenza di causa essendo, invece, questa riscontrabile nella causa propria del contratto di compravendita e cioè la funzione di scambio tra il bene ed il prezzo; in via subordinata (2) aveva dedotto l’erronea esclusione della causa del contratto quale negozio mixtum cum donatione, atteso che la causa di donazione era stata allegata dallo stesso attore e che ricorreva la forma del contratto apparente (3); aveva infine lamentato (4) l’erronea dichiarazione di inutilizzabilità della prova orale espletata; -ciò posto la decisione della corte d’appello appare errata là dove ha argomentato in termini assorbenti che la ragione principale della decisione di accoglimento della domanda attorea pronunciata dal primo giudice sia rinvenibile nella mancata prova dell’allegato collegamento negoziale quale causa del contratto del 1994, e che l’appello era inammissibile perché il gravame non aveva attinto detta ratio decidendi ma aveva dedotto la sussistenza di plurime possibili cause giustificatrici del contratto contrapposte ed anche antitetiche a quella del collegamento negoziale, rivolgendo le proprie critiche sullo specifico punto , contraddittoriamente, solo nella parte conclusiva dell’impugnazione; -in realtà, come sopra enunciato, l’atto di impugnazione ha articolatamente impugnato tutte le sopra ricordate statuizioni sviluppate dal primo giudice, ordinandole a partire dalla ritenuta sussistenza della causa tipica della compravendita e considerando via via quella del collegamento negoziale e quella della donazione introdotta dallo stesso attore; -così strutturato,l’atto di impugnazione non appare dunque affetto da inammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ. atteso che, i n base alla lettura ampia dell’art. 342 c.p.c. accolta dalla giurisprudenza (cfr. Sez. Un. 27199/2017; sullo stesso tema dell’ammissibilità dell’appello ex art. 342 cod. proc.civ. vedi Cass. 76756/2019; id.40560/2021) l’atto di appello deve ritenersi ammissibile, anche se fondato su motivi diversi e contraddittori, purché graduati in ordine di priorità, allorché contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata; -nel caso di specie l’atto di appello, come riportato in ricorso nelle sue parti salienti (cfr. Cass. 11477/2010), indica chiaramente le contestazioni mosse alla sentenza di prime cure, sicch é non è ravvisabile la mancata attinenza dei motivi di appello alle motivazioni del giudice di primo grado, motivazioni che, come sopra enunciato , non riguardavano solo il collegamento negoziale eccepito dal convenuto ma i fatti costituivi della nullità contrattuale dedotti dall’attore; - il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla corte d’appello di Napoli che deciderà sul gravame e provvederà, altresì, all a liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sent