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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18777/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; _ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l' ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha accolto il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza dell'Aquila in data 16 febbraio 2022 che aveva accolto il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., da [OSCURATO:PERSONA] (detenuto nella Casa circondariale dell'Aquila in regime ex art. 41-bis Ord. pen.), autorizzandolo allo svolgimento di un colloquio visivo con il convivente della sorella ([OSCURATO:PERSONA]) ed ha, conseguentemente, annullato il provvedimento impugnato.

In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha escluso che il convivente della sorella del detenuto potesse essere ricompreso nel novero dei soggetti con i quali il ristretto ha diritto al colloquio, in considerazione della natura di fatto del rapporto intercorrente tra i due.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotti) nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.

Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riguardo all'art.41-bis, comma secondo, lett. b), Ord. pen. ed all'art.1 1.76/2016 ed il vizio di motivazione mancante, contraddittoria ed illogica; in sostanza, secondo il ricorrente, nel provvedimento impugnato non si sarebbe tenuto conto che il convivente della sorella, in forza dell'art.1, comma 38, 1.76/2016, deve essere considerato come cognato del detenuto atteso che la convivente è equiparata al coniuge. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Infatti, secondo il disposto dell'art. 37 reg. esec.

Ord. pen., mentre i colloqui con «persone diverse dai congiunti e dai conviventi» sono autorizzati quando ricorrono «ragionevoli motivi», il colloquio del convivente del detenuto è parificato a quello con i congiunti e viene autorizzato dal direttore dell'istituto penitenziario in via ordinaria e senza alcun accertamento in merito alle motivazioni sottostanti.

Quanto alla estensione della nozione di «convivente», la circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria 8 luglio 1998, n. 3478, relativa al «riordino e chiarimento del regime dei colloqui e corrispondenza telefonica», ha accolto una interpretazione ampia, riconnprendendovi «tutti coloro che coabitavano col detenuto prima della carcerazione, senza attribuire alcuna rilevanza all'identità del sesso o alla tipologia dei rapporti concretamente intrattenuti con il detenuto medesimo (more uxorio, di amicizia, di collaborazione domestica, di lavoro alla pari, ecc.)».

In base a tali disposizioni, doveva, invece, pervenirsi a diversa conclusione con riferimento al convivente del familiare, non convivente con il detenuto, il quale poteva effettuare il colloquio soltanto con l'autorizzazione del direttore dell'istituto e in presenza di «ragionevoli motivi» (tra i quali, durante i mesi dell'emergenza pandemica, poteva ravvisarsi il mancato svolgimento di regolari colloqui in istituto con i familiari a causa del blocco degli spostamenti sul territorio nazionale).

2. Secondo il ricorrente, l'assetto normativo ora riassunto sarebbe stato modificato dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, recante la «regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», la quale ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, una disciplina organica sia delle unioni civili che intercorrano tra persone dello stesso sesso, sia delle convivenze di fatto tra persone dello stesso o di diverso sesso, individuando gli ambiti della vita in cui tali regimi di coppia sono in tutto assimilati al matrimonio e quelli in cui gli stessi sono destinati a conservare determinate specificità.

Ora, l'art. 1, comma 38, della legge in parola, ha testualmente equiparato il convivente di fatto al coniuge del detenuto «nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario».

E a partire da tale disposizione, come detto, il ricorrente assume che non soltanto il convivente del detenuto, ma anche il convivente del parente di quest'ultimo sarebbero stati equiparati, sul piano normativo, ai rispettivi coniugi.

4. La tesi sostenuta con l'impugnazione non può essere condivisa.

Anzitutto, sul piano testuale, la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 38, non autorizza affatto una opzione esegetica estensiva, essendo la sua formulazione del tutto compatibile con una previsione normativa meramente ricognitiva dell'assetto regolativo previgente.

Ma anche su un piano di interpretazione sistematica le disposizioni immediatamente successive al comma 38, appaiono destinate a estendere al solo convivente di fatto del diretto interessato determinati diritti propri del coniuge, senza incidere sulla complessiva disciplina civilistica delle relazioni familiari.

E del resto, pur avendo l'art. 1, comma 28, lett. c), legge n. 76 del 2016 previsto una specifica delega legislativa finalizzata ad armonizzare le novità introdotte dalla citata legge del 2016 con le «disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge e nei regolamenti e decreti», il d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, emanato in esecuzione della legge delega, non soltanto non ha apportato alcuna modifica dell'ordinamento penitenziario, ma ha adeguato talune disposizioni dell'ordinamento penale equiparando ai coniugi le due parti di un'unione civile regolata dalla legge n. 76 del 2016, senza prevedere alcunché in relazione ai conviventi di fatto.

E' il caso dell'art. 307, quarto comma, cod. pen., con riferimento al quale è stata inserita nella categoria dei prossimi congiunti «la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso», in tal modo intervenendo sui rapporti di parentela e affinità dei fratelli, delle sorelle e degli affini della parte dell'unione civile, collocati nello stesso grado, ma non anche sulle convivenze di fatto.

E la circostanza è tanto più significativa in rapporto al fatto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per definire il concetto di prossimi congiunti nell'ordinamento penitenziario occorre fare riferimento proprio all'art.307 cod. pen., la cui indicazione è ritenuta tassativa (così Sez. 1, n. 49898 del 14/10/2015, Gagliardi, Rv. 265547-01, dettato in materia di permessi).

In conclusione, deve, pertanto, escludersi che l'equiparazione tra la posizione della parte dell'unione civile al coniuge e tra il coniuge e il convivente del detenuto possa estendersi, oltre tale ambito, a realizzare una surrettizia modifica della nozione giuridica di affinità e, dunque, a ricomprendere anche le relazioni di coppia del familiare del detenuto.

Ne consegue, pertanto, che l'esigenza del detenuto di coltivare legami con soggetti non facenti parte del suo nucleo familiare inteso in senso stretto potrà essere soddisfatta attraverso una espressa autorizzazione da parte della direzione dell'istituto quando ricorrano «ragionevoli motivi»; ovvero, nel caso di detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis Ord. pen., quando vi siano ragioni «eccezionali», apprezzate «volta per volta dal direttore dell'istituto», secondo la previsione del comma 2-quater, lett. b), dello stesso art. 41-bis Ord. pen. 5.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; _ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l' ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha accolto il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza dell'Aquila in data 16 febbraio 2022 che aveva accolto il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., da [OSCURATO:PERSONA] (detenuto nella Casa circondariale dell'Aquila in regime ex art. 41-bis Ord. pen.), autorizzandolo allo svolgimento di un colloquio visivo con il convivente della sorella ([OSCURATO:PERSONA]) ed ha, conseguentemente, annullato il provvedimento impugnato. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha escluso che il convivente della sorella del detenuto potesse essere ricompreso nel novero dei soggetti con i quali il ristretto ha diritto al colloquio, in considerazione della natura di fatto del rapporto intercorrente tra i due. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotti) nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riguardo all'art.41-bis, comma secondo, lett. b), Ord. pen. ed all'art.1 1.76/2016 ed il vizio di motivazione mancante, contraddittoria ed illogica; in sostanza, secondo il ricorrente, nel provvedimento impugnato non si sarebbe tenuto conto che il convivente della sorella, in forza dell'art.1, comma 38, 1.76/2016, deve essere considerato come cognato del detenuto atteso che la convivente è equiparata al coniuge. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Infatti, secondo il disposto dell'art. 37 reg. esec. Ord. pen., mentre i colloqui con «persone diverse dai congiunti e dai conviventi» sono autorizzati quando ricorrono «ragionevoli motivi», il colloquio del convivente del detenuto è parificato a quello con i congiunti e viene autorizzato dal direttore dell'istituto penitenziario in via ordinaria e senza alcun accertamento in merito alle motivazioni sottostanti. Quanto alla estensione della nozione di «convivente», la circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria 8 luglio 1998, n. 3478, relativa al «riordino e chiarimento del regime dei colloqui e corrispondenza telefonica», ha accolto una interpretazione ampia, riconnprendendovi «tutti coloro che coabitavano col detenuto prima della carcerazione, senza attribuire alcuna rilevanza all'identità del sesso o alla tipologia dei rapporti concretamente intrattenuti con il detenuto medesimo (more uxorio, di amicizia, di collaborazione domestica, di lavoro alla pari, ecc.)». In base a tali disposizioni, doveva, invece, pervenirsi a diversa conclusione con riferimento al convivente del familiare, non convivente con il detenuto, il quale poteva effettuare il colloquio soltanto con l'autorizzazione del direttore dell'istituto e in presenza di «ragionevoli motivi» (tra i quali, durante i mesi dell'emergenza pandemica, poteva ravvisarsi il mancato svolgimento di regolari colloqui in istituto con i familiari a causa del blocco degli spostamenti sul territorio nazionale). 2. Secondo il ricorrente, l'assetto normativo ora riassunto sarebbe stato modificato dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, recante la «regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», la quale ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, una disciplina organica sia delle unioni civili che intercorrano tra persone dello stesso sesso, sia delle convivenze di fatto tra persone dello stesso o di diverso sesso, individuando gli ambiti della vita in cui tali regimi di coppia sono in tutto assimilati al matrimonio e quelli in cui gli stessi sono destinati a conservare determinate specificità. Ora, l'art. 1, comma 38, della legge in parola, ha testualmente equiparato il convivente di fatto al coniuge del detenuto «nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario». E a partire da tale disposizione, come detto, il ricorrente assume che non soltanto il convivente del detenuto, ma anche il convivente del parente di quest'ultimo sarebbero stati equiparati, sul piano normativo, ai rispettivi coniugi. 4. La tesi sostenuta con l'impugnazione non può essere condivisa. Anzitutto, sul piano testuale, la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 38, non autorizza affatto una opzione esegetica estensiva, essendo la sua formulazione del tutto compatibile con una previsione normativa meramente ricognitiva dell'assetto regolativo previgente. Ma anche su un piano di interpretazione sistematica le disposizioni immediatamente successive al comma 38, appaiono destinate a estendere al solo convivente di fatto del diretto interessato determinati diritti propri del coniuge, senza incidere sulla complessiva disciplina civilistica delle relazioni familiari. E del resto, pur avendo l'art. 1, comma 28, lett. c), legge n. 76 del 2016 previsto una specifica delega legislativa finalizzata ad armonizzare le novità introdotte dalla citata legge del 2016 con le «disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge e nei regolamenti e decreti», il d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, emanato in esecuzione della legge delega, non soltanto non ha apportato alcuna modifica dell'ordinamento penitenziario, ma ha adeguato talune disposizioni dell'ordinamento penale equiparando ai coniugi le due parti di un'unione civile regolata dalla legge n. 76 del 2016, senza prevedere alcunché in relazione ai conviventi di fatto. E' il caso dell'art. 307, quarto comma, cod. pen., con riferimento al quale è stata inserita nella categoria dei prossimi congiunti «la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso», in tal modo intervenendo sui rapporti di parentela e affinità dei fratelli, delle sorelle e degli affini della parte dell'unione civile, collocati nello stesso grado, ma non anche sulle convivenze di fatto. E la circostanza è tanto più significativa in rapporto al fatto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per definire il concetto di prossimi congiunti nell'ordinamento penitenziario occorre fare riferimento proprio all'art.307 cod. pen., la cui indicazione è ritenuta tassativa (così Sez. 1, n. 49898 del 14/10/2015, Gagliardi, Rv. 265547-01, dettato in materia di permessi). In conclusione, deve, pertanto, escludersi che l'equiparazione tra la posizione della parte dell'unione civile al coniuge e tra il coniuge e il convivente del detenuto possa estendersi, oltre tale ambito, a realizzare una surrettizia modifica della nozione giuridica di affinità e, dunque, a ricomprendere anche le relazioni di coppia del familiare del detenuto. Ne consegue, pertanto, che l'esigenza del detenuto di coltivare legami con soggetti non facenti parte del suo nucleo familiare inteso in senso stretto potrà essere soddisfatta attraverso una espressa autorizzazione da parte della direzione dell'istituto quando ricorrano «ragionevoli motivi»; ovvero, nel caso di detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis Ord. pen., quando vi siano ragioni «eccezionali», apprezzate «volta per volta dal direttore dell'istituto», secondo la previsione del comma 2-quater, lett. b), dello stesso art. 41-bis Ord. pen. 5. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
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