CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44998/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina contestato, è finalizzato a prefigurare, mediante doglianze in fatto, una lettura alternativa dei dati processuali, operazione estranea al sindacato di legittimità laddove, peraltro, non sorretta dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 3-5 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 53 I. 689/1981, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne motivato il diniego con ricorso ad argomenti logico-giuridici del tutto corretti (cfr., pag. 7) e con cui, peraltro, la difesa omette di confrontarsi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.