CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32782/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 14 aprile 2022 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Roma il 13 luglio 2021 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di guida in stato di ebrezza, fatto commesso il 14 ottobre 2018, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta la ritenuta eccessività della pena inflitta. Il ricorso è manifestamente infondato, in considerazione delle vaghe ed aspecifiche censure, che non aggrediscono la idonea, non illogica e non incongrua motivazione dei Giudici di merito in punto di scelta del trattamento sanzionatorio (v. ultima pagina della sentenza impugnata). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/03/