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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 16964/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13678-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A MARE, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeex lege; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 2133/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 05.12.2018; Ric. 2019 n. 13678 sez.

S2 -ud. 24-05-2023 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24.05.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con atto di citazione del 27.06.2003, il Comune di Praia a Mare conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Demanio per sentir dichiarare l'acquisizione al patrimonio dell'ente locale dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato, irreversibilmente trasformata dal Comune per la realizzazione dell'opera pubblica costituita dal campo sportivo «[OSCURATO:PERSONA]» e dell'annessa relativa area di accesso.

Si costituivano le Amministrazioni convenute proponendo domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la condanna del Comune di Praia a Mare al rilascio dell'area illegittimamente occupata, previa demolizione delle opere su di esse insistenti, nonché al risarcimento del danno anche non patrimoniale nei limiti della prescrizione eventualmente maturata.

1.1. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza definitiva n. 731/2015, dichiarata l’area oggetto di causa proprietà dello Stato, rigettava la domanda attorea e accoglieva le domande riconvenzionali proposte dalle Amministrazioni convenute.

1.2. Avverso la decisione del Tribunale di Catanzaro il Comune di Praia a Mare interponeva gravame innanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro.

2. Con sentenza n. 2133/2018, la Corte d'Appello di Catanzaro dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda principale del Comune di Praia a Mare e a lla domanda riconvenzionale di rilascio dell'area in contestazione proposta dalle Amministrazioni convenute, essendo intervenuto in corso di causa Decreto di trasferimento a titolo gratuito dall'Agenzia del Demanio al Ric. 2019 n. 13678 sez.

S2 -ud. 24-05-2023 - 3 - Comune di Praia a Mare, ex art. 56 - bis D.L. 21.06.2013, n. 69; confermava, per il resto, la sentenza definitiva del giudice di prime cure, condannando il Comune di Praia a Mare al pagamento di € 365.580,00 in favore di parte appellata per occupazione senza titolo.

A sostegno della sua decisione, osservava la Corte, per quel che ancora rileva in questa sede: -facendo séguito all'orientamento espresso dalla Corte Suprema , la cosiddetta espropriazione appropriativa, al pari di quella usurpativa, va qualificata come illecito a carattere permanente inidoneo a comportare l'acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene occupato; - pur non disconoscendo i dubbi avanzati dalla giurisprudenza amministrativa sull’usucapibilità di terreni occupati illegittimamente dalla PA, ritiene il Collegio di non doversi discostare dall'orientamento della Suprema Corte secondo il quale, invece, l'usucapione - ricorrendone i presupposti - è ast rattamente ammissibile anche in caso di terreni occupati e legittimamente trasformati dalla PA mediante la realizzazione di opere pubbliche; -preso atto che il terreno di cui trattasi non appartiene al demanio marittimo ma al patrimonio disponibile dello Stato, non si riconosce comunque l'acquisto a titolo originario, poiché il Comune non ha dimostrato di aver posseduto l'area animo domini nel ventennio anteriore alla domanda di restituzione.

Infatti, secondo l'orientamento della Suprema Corte, occorre l'allegazione e la prova della trasformazione della detenzione in possesso utile ad usucapionem ex 1141, comma 2, cod. civ., cioè il compimento di idonee attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario possessore, non essendo sufficienti né il prolungarsi della detenzione né il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio Ric. 2019 n. 13678 sez.

S2 -ud. 24-05-2023 - 4 - determinata dalla materiale disponibilità del bene.

Nel caso di spec ie, acquistano significato due deliberazioni del Consiglio Comunale risalenti al 1954 con le quali era stato stabilito di rivolgere istanza all'intendenza di finanza affinché vendesse al Comune l'area in contestazione: il testo delle deliberazioni vale ad escludere di essere al cospetto di signoria sul bene esercitata animus rem sibi habendi .

Né giova alla tesi dell'appellante il presunto disinteresse mostrato dalla PA verso l'area, non essendo detto comportamento sufficiente a superare la presunzione di volontà contraria al l'impossessamento da parte di terzi; - quanto alla prova del danno da occupazione illecita, la natura pubblica del bene, destinato originariamente a finalità pubblico-sociali e ad uso diretto o indiretto della collettività, consente di ritenere sussistente - sia pure in via presuntiva - il danno - conseguenza subìto dallo Stato per non aver potuto utilizzare diversamente l'area illegittimamente occupata dal Comune, ricavandone un reddito.

Significativo appare il dato relativo alla realizzazione, nei pressi dell'area oggetto di controversia, di un intenso fenomeno di urbanizzazione con la realizzazione di costruzioni di edilizia pubblica e privata di rilevante impatto, come messo in evidenza da entrambe le consulenze tecniche redatte nel corso dei due gradi di giudizio.

Si è al cospetto di un bene di intrinseco e rilevante valore economico, strutturalmente destinato a garantire una significativa redditività connessa al suo uso o all'eventuale sua lucrosa vendita.

Va anche rilevato che il Comune appellante non ha allegato alcun concreto elemento che valga a superare la predetta presunzione essendosi limitato ad allegare in termini alquanto generici il disinteresse della PA.

3. Avverso detta pronuncia interponeva appello per cassazione il Comune di Praia a Mare, affidandolo a due motivi.

Ric. 2019 n. 13678 sez.

S2 -ud. 24-05-2023 - 5 - Si difendeva il Ministero dell’Economia e delle Finanze depositando controricorso.

In prossimità dell’adunanza il ricorrente depositava memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 ss. cod. civ., degli artt. 1158 ss. cod. civ., dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell'art. 1164 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.; omesso esame e/o omessa motivazione di un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.

Il ricorrente lamenta che - ferm o restando quanto affermato da questa Corte Suprema, e cioè che i beni facenti parte del patrimonio dello Stato sono usucapibili (Cass. Sez. 2, n. 5158 del 10.03.2006) - erroneamente la Corte d'appello di Catanzaro ha ritenuto insussistente l'animus possidendi basandosi sulle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale del Comune di Praia a Mare nel 1954, le quali avrebbero escluso, stante il loro contenuto, l'intervenuta acquisizionedell'area da parte del Comune di Praia.

La Corte di legittimità ha prec isato che la consapevolezza di possedere senza titolo, come il compimento di attività negoziale o di altra natura finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà, non escludono che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione (Cass. Sez. 2, n. 2857 del 09.02.2006).

Pertanto, le deliberazioni comunali di cui innanzi non escludono la sussistenza e l'animus possidendi: semmai, esse dimostrano che l'area in questione è stata posseduta ininterrottamente, continuamente e pacificamente del Comune di Praia a Mare, che ha provveduto a realizzarvi un campo di calcio comunale nel periodo tra il 1953-57 e la ristrutturazione dello stesso nel 1974.

La realizzazione e ristrutturazione dell'opera pubblica Ric. 2019 n. 13678 sez.

S2 -ud. 24-05-2023 - 6 - comunale sull'area in questione hanno determinato l'incontestabile interversione del possesso e, conseguentemente, l'intervenuto acquisto per usucapione.

Né l'Agenzia del Demanio ha mai contestato il possesso e l'utilizzo dell'area in questione, ovvero comunicato o anche solo manifestato alcuna diversa e/o contraria volontà in relazione al suo utilizzo.

Il ricorrente lamenta, altresì, che ai fini della domanda di acquisizione i giudici di appello hanno esaminato esclusivamente il periodo temporale relativo al 1954, escludendo inspiegabilmente ogni esame dei diversidecenni successivi.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Innanzitutto, va rilevato che, nell’ipotesi di «doppia conforme» prevista dall’art. 348-ter, comma 5), cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e quindi applicabile anche al giudizio in esame, poiché l’atto di citazione in appello è stato notificato il 01.06.2016), il ricorrente per cassazione, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n.5), cod. proc. civ. per difetto di specificità, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex plurimis: Cass., Sez. 3, 14.07.2022, n. 22244; Cass., Sez.

L, 20.07.2022, n. 22782; Cass., Sez. 6 - 2, 15.03.2022, n. 8320; Cass., Sez.

L, 06.08.2019, n. 20994).

Nella specie, il ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce e, inoltre, non ha minimamenterichiamato il fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte distrettuale.

Il motivo è, dunque, inammissibile per difetto di specificità laddove denuncia l’omesso esame di fatto decisivo.

Ric. 2019 n. 13678 sez.

S2 -ud. 24-05-2023 - 7 -

1.2. Il motivo è, altresì, inammissibile in quanto la doglianza si traduce in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.

Come è noto, invero, in tema di procedimento civile sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (ex plurimis: Cass. sez. 2, n. 19717/2022; Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019).

Alla lucedi questi principi, non ha pregio la doglianza del ricorrente laddove contesta la lettura fornita dalla Corte distrettuale e delle due deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale di Praia a Mare nel 1954, posto che ai fini dell’esistenza dell’animus possidendi utile per l’usucapione la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata nel ricorso precisa che il possesso, inteso come esercizio di un potere di fatto sulla cosa con la volontà di esercitarlo alla stregua di un proprietario, non è incompatibile con la conoscenza del diritto altrui, e che la consapevolezza di possedere senza titolo non esclude che il possesso sia utile ai fini dell’usucapione (Cass. Sez. 2, n. 25245 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] -Rv. 628796 - 01; Cass. Sez. 2, n. 2857 del 09.02.2006 - Rv. 58 6289 - 01): con ciò rinviando, appunto, al convincimento del giudice del merito ai fini della determinazione della compatibilità ovvero dell’esclusione del possesso utileai fini dell’acquisizione per usucapione.

Allo stesso modo, inammissibile è la censura riguardante l’arco temporale considerato dalla Corte distrettuale: essa, infatti, ha valutato complessivamente le risultanze probatorie attinenti alla trasformazione della detenzione in possesso nel «ventennio anteriore alla domanda di restituzione» (p. 7, Ric. 2019 n. 13678 sez.

S2 -ud. 24-05-2023 - 8 - 4° e 5° capoverso: v. anchep. 9, 1° capoverso della sentenza), senza tuttavia rinvenire le attività materiali idonee all’opposizione contro il proprietario, ritenendo insufficienti il prolungarsi della detenzione, il compimento di atti corrispondenti all’esercizio del possesso (valutati come abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene), il disinteresse della P.A. verso l’areaoccupata.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 cod. civ. e 2056 cod. civ., in relazione agli artt. 1223, 1226, 2697 cod. civ., ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.; omesso esame e/o omessa motivazione di un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, cod. proc. civ.

Il ricorrente lamenta l'avvenuta condanna al risarcimento del presunto danno nella misura di €365.580,00, oltre rivalutazione ed interessi.

Il ricorrente, in particolare, si duole del fatto che tale danno sia stato comminato in mancanza di qualsivoglia minima dimostrazione, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., di aver subìto una concreta lesione e/o pregiudizio, di non aver potuto locare o soltanto diversamente utilizzare o disporre dell'area in questione.

I giudici d’appello hanno desunto meramente in via presuntiva la sussistenza di un assunto danno subìto dall'amministrazione: dalla documentazione in atti emerge in maniera incontestabile esattamente il contrario, cioè l'assoluto disinteresse dell'agenzia demaniale in relazione all'area in questione a qualsivoglia suo utilizzo.

Ciò in contrasto a quanto stabilito da questa Corte Suprema, che ritiene non sussistente il danno da occupazione abusiva coincidente con l'evento, posto che il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subìto un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto utilizzare il bene.

Un'interpretazione aggiornata e costituzionalmente orientata Ric. 2019 n. 13678 sez.

S2 -ud. 24-05-2023 - 9 - dell'articolo 832 cod. civ. evidenzia l'inciso relativo ai “limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”, in cui pure si sostanzia il contenuto del diritto di proprietà.

Conseguentemente, laddove risulti in giudizio -come nel caso di specie - il disinteresse e il manc ato esercizio in concreto da parte del proprietario del suo diritto nessun risarcimento risulterebbe dovuto.

Si censura, infine, anche la parte della sentenza laddove ha riconosciuto interessi e rivalutazione monetaria in relazione alle somme per cui il Comune è stato condannato risultando agli atti di causa priva di tale richiesta la domanda riconvenzionale formulata dall'agenzia demaniale.

2.1. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha di recente avuto modo di chiarire i limiti di ammissibilità dell’azione risarcitoria nell’ipotesi di occupazione senza titolo di un bene del quale non è in dubbio il titolo proprietario (Cass. Sez.

U, n. 33645 del

15.11. 2022 ).

L e Sezioni Uni te richiamate hanno chiarito che il danno da occupazione sine titulo rappresenta un’azione lesiva che attinge il diritto pieno di proprietà e che viene in rilievo per la violazione dell’ordine giuridico: è, perciò, un «danno [emergente] normale» o «presunto».

Tuttavia, precisa la pronuncia citata (punto 4.9.) che nella comune fattispecie di occupazione abusiva d’immobile è richiesta l’allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa.

Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento: l’inerzia, facoltà pure riconosciuta al proprietario, resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato.

Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria.

Ric. 2019 n. 13678 sez.

S2 -ud. 24-05-2023 - 10 -

2.2. Nel caso che ci occupa, il ricorrente ha ripetutamente denunciato l’inerzia e il disinteresse dello Stato, proprietario dell’area occupata dal Comune: è compito del giudice di rinvio valutare il significato e l’incidenza di detta inerzia rispetto alla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento andata persa a svantaggio dello Stato,tenendo conto che il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell’ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa.

3. Avendo il Collegio accolto il secondo mezzo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla stessa Corte d’Appello in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile i l prim o motivod

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13678-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A MARE, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeex lege; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 2133/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 05.12.2018; Ric. 2019 n. 13678 sez. S2 -ud. 24-05-2023 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24.05.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con atto di citazione del 27.06.2003, il Comune di Praia a Mare conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Demanio per sentir dichiarare l'acquisizione al patrimonio dell'ente locale dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato, irreversibilmente trasformata dal Comune per la realizzazione dell'opera pubblica costituita dal campo sportivo «[OSCURATO:PERSONA]» e dell'annessa relativa area di accesso. Si costituivano le Amministrazioni convenute proponendo domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la condanna del Comune di Praia a Mare al rilascio dell'area illegittimamente occupata, previa demolizione delle opere su di esse insistenti, nonché al risarcimento del danno anche non patrimoniale nei limiti della prescrizione eventualmente maturata. 1.1. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza definitiva n. 731/2015, dichiarata l’area oggetto di causa proprietà dello Stato, rigettava la domanda attorea e accoglieva le domande riconvenzionali proposte dalle Amministrazioni convenute. 1.2. Avverso la decisione del Tribunale di Catanzaro il Comune di Praia a Mare interponeva gravame innanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro. 2. Con sentenza n. 2133/2018, la Corte d'Appello di Catanzaro dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda principale del Comune di Praia a Mare e a lla domanda riconvenzionale di rilascio dell'area in contestazione proposta dalle Amministrazioni convenute, essendo intervenuto in corso di causa Decreto di trasferimento a titolo gratuito dall'Agenzia del Demanio al Ric. 2019 n. 13678 sez. S2 -ud. 24-05-2023 - 3 - Comune di Praia a Mare, ex art. 56 - bis D.L. 21.06.2013, n. 69; confermava, per il resto, la sentenza definitiva del giudice di prime cure, condannando il Comune di Praia a Mare al pagamento di € 365.580,00 in favore di parte appellata per occupazione senza titolo. A sostegno della sua decisione, osservava la Corte, per quel che ancora rileva in questa sede: -facendo séguito all'orientamento espresso dalla Corte Suprema , la cosiddetta espropriazione appropriativa, al pari di quella usurpativa, va qualificata come illecito a carattere permanente inidoneo a comportare l'acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene occupato; - pur non disconoscendo i dubbi avanzati dalla giurisprudenza amministrativa sull’usucapibilità di terreni occupati illegittimamente dalla PA, ritiene il Collegio di non doversi discostare dall'orientamento della Suprema Corte secondo il quale, invece, l'usucapione - ricorrendone i presupposti - è ast rattamente ammissibile anche in caso di terreni occupati e legittimamente trasformati dalla PA mediante la realizzazione di opere pubbliche; -preso atto che il terreno di cui trattasi non appartiene al demanio marittimo ma al patrimonio disponibile dello Stato, non si riconosce comunque l'acquisto a titolo originario, poiché il Comune non ha dimostrato di aver posseduto l'area animo domini nel ventennio anteriore alla domanda di restituzione. Infatti, secondo l'orientamento della Suprema Corte, occorre l'allegazione e la prova della trasformazione della detenzione in possesso utile ad usucapionem ex 1141, comma 2, cod. civ., cioè il compimento di idonee attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario possessore, non essendo sufficienti né il prolungarsi della detenzione né il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio Ric. 2019 n. 13678 sez. S2 -ud. 24-05-2023 - 4 - determinata dalla materiale disponibilità del bene. Nel caso di spec ie, acquistano significato due deliberazioni del Consiglio Comunale risalenti al 1954 con le quali era stato stabilito di rivolgere istanza all'intendenza di finanza affinché vendesse al Comune l'area in contestazione: il testo delle deliberazioni vale ad escludere di essere al cospetto di signoria sul bene esercitata animus rem sibi habendi . Né giova alla tesi dell'appellante il presunto disinteresse mostrato dalla PA verso l'area, non essendo detto comportamento sufficiente a superare la presunzione di volontà contraria al l'impossessamento da parte di terzi; - quanto alla prova del danno da occupazione illecita, la natura pubblica del bene, destinato originariamente a finalità pubblico-sociali e ad uso diretto o indiretto della collettività, consente di ritenere sussistente - sia pure in via presuntiva - il danno - conseguenza subìto dallo Stato per non aver potuto utilizzare diversamente l'area illegittimamente occupata dal Comune, ricavandone un reddito. Significativo appare il dato relativo alla realizzazione, nei pressi dell'area oggetto di controversia, di un intenso fenomeno di urbanizzazione con la realizzazione di costruzioni di edilizia pubblica e privata di rilevante impatto, come messo in evidenza da entrambe le consulenze tecniche redatte nel corso dei due gradi di giudizio. Si è al cospetto di un bene di intrinseco e rilevante valore economico, strutturalmente destinato a garantire una significativa redditività connessa al suo uso o all'eventuale sua lucrosa vendita. Va anche rilevato che il Comune appellante non ha allegato alcun concreto elemento che valga a superare la predetta presunzione essendosi limitato ad allegare in termini alquanto generici il disinteresse della PA. 3. Avverso detta pronuncia interponeva appello per cassazione il Comune di Praia a Mare, affidandolo a due motivi. Ric. 2019 n. 13678 sez. S2 -ud. 24-05-2023 - 5 - Si difendeva il Ministero dell’Economia e delle Finanze depositando controricorso. In prossimità dell’adunanza il ricorrente depositava memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 ss. cod. civ., degli artt. 1158 ss. cod. civ., dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell'art. 1164 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.; omesso esame e/o omessa motivazione di un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta che - ferm o restando quanto affermato da questa Corte Suprema, e cioè che i beni facenti parte del patrimonio dello Stato sono usucapibili (Cass. Sez. 2, n. 5158 del 10.03.2006) - erroneamente la Corte d'appello di Catanzaro ha ritenuto insussistente l'animus possidendi basandosi sulle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale del Comune di Praia a Mare nel 1954, le quali avrebbero escluso, stante il loro contenuto, l'intervenuta acquisizionedell'area da parte del Comune di Praia. La Corte di legittimità ha prec isato che la consapevolezza di possedere senza titolo, come il compimento di attività negoziale o di altra natura finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà, non escludono che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione (Cass. Sez. 2, n. 2857 del 09.02.2006). Pertanto, le deliberazioni comunali di cui innanzi non escludono la sussistenza e l'animus possidendi: semmai, esse dimostrano che l'area in questione è stata posseduta ininterrottamente, continuamente e pacificamente del Comune di Praia a Mare, che ha provveduto a realizzarvi un campo di calcio comunale nel periodo tra il 1953-57 e la ristrutturazione dello stesso nel 1974. La realizzazione e ristrutturazione dell'opera pubblica Ric. 2019 n. 13678 sez. S2 -ud. 24-05-2023 - 6 - comunale sull'area in questione hanno determinato l'incontestabile interversione del possesso e, conseguentemente, l'intervenuto acquisto per usucapione. Né l'Agenzia del Demanio ha mai contestato il possesso e l'utilizzo dell'area in questione, ovvero comunicato o anche solo manifestato alcuna diversa e/o contraria volontà in relazione al suo utilizzo. Il ricorrente lamenta, altresì, che ai fini della domanda di acquisizione i giudici di appello hanno esaminato esclusivamente il periodo temporale relativo al 1954, escludendo inspiegabilmente ogni esame dei diversidecenni successivi. 1.1. Il motivo è inammissibile. Innanzitutto, va rilevato che, nell’ipotesi di «doppia conforme» prevista dall’art. 348-ter, comma 5), cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e quindi applicabile anche al giudizio in esame, poiché l’atto di citazione in appello è stato notificato il 01.06.2016), il ricorrente per cassazione, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n.5), cod. proc. civ. per difetto di specificità, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex plurimis: Cass., Sez. 3, 14.07.2022, n. 22244; Cass., Sez. L, 20.07.2022, n. 22782; Cass., Sez. 6 - 2, 15.03.2022, n. 8320; Cass., Sez. L, 06.08.2019, n. 20994). Nella specie, il ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce e, inoltre, non ha minimamenterichiamato il fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte distrettuale. Il motivo è, dunque, inammissibile per difetto di specificità laddove denuncia l’omesso esame di fatto decisivo. Ric. 2019 n. 13678 sez. S2 -ud. 24-05-2023 - 7 - 1.2. Il motivo è, altresì, inammissibile in quanto la doglianza si traduce in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione. Come è noto, invero, in tema di procedimento civile sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (ex plurimis: Cass. sez. 2, n. 19717/2022; Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). Alla lucedi questi principi, non ha pregio la doglianza del ricorrente laddove contesta la lettura fornita dalla Corte distrettuale e delle due deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale di Praia a Mare nel 1954, posto che ai fini dell’esistenza dell’animus possidendi utile per l’usucapione la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata nel ricorso precisa che il possesso, inteso come esercizio di un potere di fatto sulla cosa con la volontà di esercitarlo alla stregua di un proprietario, non è incompatibile con la conoscenza del diritto altrui, e che la consapevolezza di possedere senza titolo non esclude che il possesso sia utile ai fini dell’usucapione (Cass. Sez. 2, n. 25245 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] -Rv. 628796 - 01; Cass. Sez. 2, n. 2857 del 09.02.2006 - Rv. 58 6289 - 01): con ciò rinviando, appunto, al convincimento del giudice del merito ai fini della determinazione della compatibilità ovvero dell’esclusione del possesso utileai fini dell’acquisizione per usucapione. Allo stesso modo, inammissibile è la censura riguardante l’arco temporale considerato dalla Corte distrettuale: essa, infatti, ha valutato complessivamente le risultanze probatorie attinenti alla trasformazione della detenzione in possesso nel «ventennio anteriore alla domanda di restituzione» (p. 7, Ric. 2019 n. 13678 sez. S2 -ud. 24-05-2023 - 8 - 4° e 5° capoverso: v. anchep. 9, 1° capoverso della sentenza), senza tuttavia rinvenire le attività materiali idonee all’opposizione contro il proprietario, ritenendo insufficienti il prolungarsi della detenzione, il compimento di atti corrispondenti all’esercizio del possesso (valutati come abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene), il disinteresse della P.A. verso l’areaoccupata. 2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 cod. civ. e 2056 cod. civ., in relazione agli artt. 1223, 1226, 2697 cod. civ., ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.; omesso esame e/o omessa motivazione di un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta l'avvenuta condanna al risarcimento del presunto danno nella misura di €365.580,00, oltre rivalutazione ed interessi. Il ricorrente, in particolare, si duole del fatto che tale danno sia stato comminato in mancanza di qualsivoglia minima dimostrazione, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., di aver subìto una concreta lesione e/o pregiudizio, di non aver potuto locare o soltanto diversamente utilizzare o disporre dell'area in questione. I giudici d’appello hanno desunto meramente in via presuntiva la sussistenza di un assunto danno subìto dall'amministrazione: dalla documentazione in atti emerge in maniera incontestabile esattamente il contrario, cioè l'assoluto disinteresse dell'agenzia demaniale in relazione all'area in questione a qualsivoglia suo utilizzo. Ciò in contrasto a quanto stabilito da questa Corte Suprema, che ritiene non sussistente il danno da occupazione abusiva coincidente con l'evento, posto che il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subìto un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto utilizzare il bene. Un'interpretazione aggiornata e costituzionalmente orientata Ric. 2019 n. 13678 sez. S2 -ud. 24-05-2023 - 9 - dell'articolo 832 cod. civ. evidenzia l'inciso relativo ai “limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”, in cui pure si sostanzia il contenuto del diritto di proprietà. Conseguentemente, laddove risulti in giudizio -come nel caso di specie - il disinteresse e il manc ato esercizio in concreto da parte del proprietario del suo diritto nessun risarcimento risulterebbe dovuto. Si censura, infine, anche la parte della sentenza laddove ha riconosciuto interessi e rivalutazione monetaria in relazione alle somme per cui il Comune è stato condannato risultando agli atti di causa priva di tale richiesta la domanda riconvenzionale formulata dall'agenzia demaniale. 2.1. Il motivo è fondato. Questa Corte ha di recente avuto modo di chiarire i limiti di ammissibilità dell’azione risarcitoria nell’ipotesi di occupazione senza titolo di un bene del quale non è in dubbio il titolo proprietario (Cass. Sez. U, n. 33645 del 15.11. 2022 ). L e Sezioni Uni te richiamate hanno chiarito che il danno da occupazione sine titulo rappresenta un’azione lesiva che attinge il diritto pieno di proprietà e che viene in rilievo per la violazione dell’ordine giuridico: è, perciò, un «danno [emergente] normale» o «presunto». Tuttavia, precisa la pronuncia citata (punto 4.9.) che nella comune fattispecie di occupazione abusiva d’immobile è richiesta l’allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento: l’inerzia, facoltà pure riconosciuta al proprietario, resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria. Ric. 2019 n. 13678 sez. S2 -ud. 24-05-2023 - 10 - 2.2. Nel caso che ci occupa, il ricorrente ha ripetutamente denunciato l’inerzia e il disinteresse dello Stato, proprietario dell’area occupata dal Comune: è compito del giudice di rinvio valutare il significato e l’incidenza di detta inerzia rispetto alla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento andata persa a svantaggio dello Stato,tenendo conto che il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell’ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa. 3. Avendo il Collegio accolto il secondo mezzo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla stessa Corte d’Appello in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile i l prim o motivod
Sentenza Cassazione n. 16964/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris