CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32504/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erroneaapplicazione degli artt. 629 e 628, commi 3 e 3-bis, cod. pen., reitera lemedesime argomentazioni di merito già sollevate con l'atto di appello,puntualmente affrontate e correttamente risolte dalla Corte territoriale, la quale,con motivazione congrua e priva di vizi logici, ha ricostruito, sulla base delledichiarazioni delle persone offese – riscontrate da quanto riferito dall'altrotestimone – la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione,evidenziando come le reiterate condotte minacciose e violente tenute dalricorrente nei confronti dei propri anziani genitori, idonee a coartarne la volontàe a determinare dazioni di denaro non spontanee, integrassero pienamente lafattispecie contestata, sicché il motivo, nella misura in cui sollecita una diversa ealternativa lettura del compendio probatorio, si risolve in una rivalutazione delmerito non consentita in sede di legittimità;ritenuto che il secondo motivo, con cui si deduce violazione dell'art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al vizio di travisamento dellaprova con riguardo alle dichiarazioni del teste, non integra, in realtà, untravisamento della prova, il quale postula l'introduzione nel tessutoargomentativo di un dato probatorio inesistente ovvero l'omesso esame di undato probatorio esistente e decisivo, ma si risolve, piuttosto, in una diversa ealternativa lettura del contenuto e della valenza dimostrativa delle dichiarazionitestimoniali, sollecitando una rivalutazione del loro significato quale elemento diriscontro esterno alle dichiarazioni delle persone offese, non consentita in sede dilegittimità, avendo la Corte territoriale motivatamente ritenuto tali dichiarazioniidonee a confermare, unitamente agli altri elementi acquisiti, l'impiantoaccusatorio;ritenuto che il terzo motivo, con cui si deduce inosservanza e violazionedell'art. 81 cod. pen. nonché il correlativo vizio di motivazione per l'asseritamancanza di adeguata giustificazione in ordine alla individuazione della penabase e all'aumento operato per la continuazione, è inammissibile, giacché laCorte territoriale ha specificamente motivato tanto sulla pena base –evidenziando come la stessa fosse già di per sé irriducibile ed anzi inferiore aquella conseguente alla massima riduzione operabile per le concesse attenuantigeneriche prevalenti – quanto sull'aumento di mesi sei applicato a titolo dicontinuazione, ancorandolo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., con riferimentoalla personalità negativa del ricorrente e all'entità economica delle preteseaggiuntive; che, in ogni caso, il ricorrente si è limitato a dedurre l'asseritacarenza motivazionale sugli aumenti di pena per la continuazione senza indicarei l concreto beneficio che deriverebbe dal l 'eventuale accoglimentodell'impugnazione, condizione necessaria ai fini della deducibilità di tale censuracon il ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 13079 del 20/03/2026, Rv. 289739-01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.