CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08672/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oDI [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1195 - controricorrente -avverso la sentenza n. 378/2025 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 15/05/2025 R.G.N. 87/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d'Appello di Catania, con sentenza n. 378/2025,ha rigettato il reclamo proposto dalla Fondazione OperaDiocesana Assistenza di Catania, confermando l'illegittimitNàum dereo lre gistro generale 16265/2025Numero sezionale 1195/2026licenziamento intimato ad [OSCURATO:PERSONA] in dNaumtearo d3i raccolta generale 8672/2026febbraio 2020. Data pubblicazione 07/04/20262. Il lavoratore, già dipendente con mansioni di autista(livello B3), era destinatario di un ordine di reintegra inmansioni equivalenti a seguito dell’accoglimento dellaimpugnativa di altro licenziamento intimatogli nell’ambito dellaprocedura di licenziamento collettivo, ai sensi degli artt. 4 e 24della legge n. 223 del 1991, per effetto di pronunzia passata ingiudicato con ordinanza di questa Corte n. 3214 del 2024.3. In ottemperanza a tale ordine, la Fondazione avevaofferto la ricollocazione come "addetto ai servizi generali"(livello A2), proposta rifiutata dal [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenutademansionante.4. In particolare, la Corte territoriale ha fondato la decisionesul mancato assolvimento dell'onere probatorio circal'impossibilità di repêchage in mansioni equivalenti,sull'irrilevanza degli accordi sindacali rispetto alla posizione delsingolo lavoratore e sulla legittimità del rifiuto del dipendentedi accettare mansioni inferiori.5. Per la cassazione della sentenza propone ricorso assistitoda memoria la [OSCURATO:PERSONA] diCatania affidato a tre motivi.Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denunzia la nullità dellasentenza per omessa lettura del dispositivo in udienza, inviolazione degli artt. 127-ter, 429 e 437 c.p.c..2. La censura è infondata.Al rito cosiddetto "Fornero" (L. n. 92/2012) si applica l'art. 1,comma 57, che non prevede la lettura del dispositivoseparatamente dalla motivazione, ma il deposito della senNteumnezroa re gistro generale 16265/2025Numero sezionale 1195/2026integrale entro dieci giorni. Tale orientamento è consoNluimdearot doi raccolta generale 8672/2026nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 13176 del 2024D;a ta pubblicazione 07/04/2026Cass. n. 20749 del 2018), la quale esclude la nullità qualoral'atto raggiunga lo scopo.Da ultimo, le Sezioni Unite, con riferimento all’art. 127 ter c.p.c.(sent. n. 17603 del 2025) hanno ribadito l'insussistenza di viziderivanti dal mancato deposito del dispositivo nel rito cartolareapplicato ai procedimenti regolati dalla L. 92/2012.3. Il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza permotivazione apparente, avendo la Corte d'Appello recepito ilrinvio operato dal Tribunale alle motivazioni della fasesommaria. Sul punto, la Corte di Appello aveva rilevato che lafase dell'opposizione ai sensi della legge n. 92 del 2012, art. 1,comma 51, non costituisce un grado diverso rispetto al giudizioa cognizione sommaria e, dunque, in modo del tutto corretto ilgiudice di prime cure all’esito della fase ordinaria avevaespressamente richiamato nella sentenza i punti di motivazionegià contenuti nell’ordinanza sommaria, “pur tenendo conto dellecensure ad essa mosse con il ricorso in opposizione”.Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, in ragionedell’effetto sostitutivo riconducibile alla pronuncia dellasentenza d’appello; difatti, il ricorso per cassazione diretto adottenere, riproponendo censure già svolte in sede di appello, ladeclaratoria di nullità della sentenza di primo grado, potrebbecomportare, ove accolto, null'altro che la trattazione nel meritodella causa da parte del giudice di appello (v. Cass. n. 12642del 2014; n. 21943 del 2020).Ciò è quanto avvenuto nel caso in esame in cui la Corteterritoriale, dopo aver giudicato esaustiva la motivazione delTribunale in sede di opposizione attuata mediante specificorichiamo a punti della decisione emessa all’esito dellaN ufmaesroe r egistro generale 16265/2025Numero sezionale 1195/2026sommaria, ha affrontato nel merito le censure dell’appellNaunmteero. d i raccolta generale 8672/20264. Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 2103 c.cD.a ta pubblicazione 07/04/2026e 2697 c.c. in ordine all'onere del repêchage e al valore degliaccordi sindacali.Il motivo è infondato.Va preliminarmente rilevato, quanto alla dedotta violazionedell’art. 2697 cod. civ., che, per consolidata giurisprudenza dilegittimità, (ex plurimis, Sez. III, n. 15107/2013) la doglianzarelativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ.è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiane risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma eche tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, avendo la Cortefatto corretta applicazione del disposto normativo considerato.5. La Corte d'Appello di Catania ha reso sul punto unaprofusa motivazione, rilevando, in primo luogo, quanto all'onereprobatorio, che gravava sulla Fondazione ODA l'onere diprovare l'impossibilità di ricollocare il [OSCURATO:PERSONA] in mansioniequivalenti a quelle di autista (livello B3).Come noto e anche recentemente ribadito (cfr., sul punto, Cass.n. 19556 del 2025), secondo una oramai consolidatagiurisprudenza di questa Corte, spetta al datore di lavorol'allegazione e la prova dell'impossibilità di repêchage deldipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba unonere di allegazione dei posti assegnabili (ab imo: Cass. n. 5592del 2016); trattandosi di prova negativa, il datore di lavoro hasostanzialmente l'onere di fornire la prova di fatti e circostanzeesistenti, di tipo indiziario o presuntivo, idonei a persuadere ilgiudice della veridicità di quanto allegato circa l'impossibilità diuna collocazione alternativa del lavoratore nel contestoaziendale (cfr. Cass n. 10435 del 2018); usualmente si prova -Numero registro generale 16265/2025appunto - che nella fase concomitante e successiva al recesso,N umero sezionale 1195/2026Numero di raccolta generale 8672/2026per un congruo periodo, non sono avvenute nuove assunzionDia ta pubblicazione 07/04/2026oppure sono state effettuate per mansioni richiedenti unaprofessionalità non posseduta dal prestatore (v. Cass. n. 6497del 2021, con la giurisprudenza ivi citata al punto 6).Nella specie, nonostante la dimostrata soppressione della figuradi autista, l'Associazione non ha fornito la prova dell'effettivoorganico aziendale né dei posti di qualifica equivalentedisponibili, avendo parte ricorrente riconosciuto di non averadibito il lavoratore a mansioni equivalenti, allegando,genericamente, di trovarsi nell’impossibilità di adibirlo amansioni di autista, centralinista o manutentore, tuttericonducibili alla categoria B e, ad avviso della Corte,certamente maggiormente corrispondenti a quelle espletate almomento dell’illegittimo licenziamento rispetto a quellesuccessivamente conferite di “addetto ai servizi generali” di cuialla categoria A.[OSCURATO:PERSONA] ha imputato alla Fondazione la mancata produzionedell'organigramma aziendale completo, ritenendo insufficientile altre allegazioni prodotte. In ottemperanza all'ordinegiudiziale di reintegra in mansioni equivalenti, la Corte haindividuato nelle mansioni di manutentore (livello B2) unavalida alternativa, in quanto maggiormente corrispondenti aquelle espletate al momento del licenziamento e vicine allacategoria B3 per appartenenza alla medesima categoriacontrattuale B.L'Associazione non ha dimostrato l'impossibilità di adibire illavoratore a tali mansioni, omettendo di valutare se lo stessopossedesse effettivamente i titoli o le capacità richieste per ilruolo di manutentore, già svolto in passato.Quanto agli accordi sindacali, che l’Associazione aveva posto afondamento della mancata adibizione alle mansioni dimanutentore in quanto, a seguito della soppressione Ndumeelrloa r egistro generale 16265/2025Numero sezionale 1195/2026figura di “autista” in base a tali accordi, in virtù dei qNuumaerloi dii raccolta generale 8672/2026lavoratori in esubero avrebbero svolto la mansione di “AddettDoa ta pubblicazione 07/04/2026ai servizi generali”, il riferimento a tali accordi del 30 agosto2019 è stato reputato dalla Corte irrilevante poiché il lavoratoreera estraneo agli stessi.Ha correttamente evidenziato il Giudice di secondo grado comela pretesa di parte reclamata di vedersi assegnate mansioniequivalenti a quelle precedentemente svolte traesse origine daun ordine giudiziale, cioè la sentenza n. 4554 del 2021 resa dalTribunale di Catania, confermata in sede di appello consentenza n. 987 del 2023 e passata in giudicato per effetto dellapronunzia n. 32410 del 2024 di questa Corte che aveva respintoil ricorso proposto dall’Associazione, ordine in base al quale,accertata l’illegittimità del licenziamento comminato allavoratore all’esito della procedura di mobilità, era statadisposta la reintegrazione nel posto di lavoro occupato almomento del recesso datoriale illegittimo e con le medesimemansioni. Nessuna rilevanza poteva attribuirsi, quindi, agliaccordi sindacali, rispetto ai quali il lavoratore era rimastoestraneo.La decisione unilaterale del datore di lavoro di destinare gliautisti in esubero a mansioni inferiori di addetto ai servizigenerali (livello A2) non poteva ritenersi esaustiva dell'obbligodi ricollocazione.Alla stregua di tali considerazioni, quindi, è stata confermata lalegittimità del rifiuto del lavoratore di riprendere servizio con lemansioni di livello A2, ritenendo che tale offerta si risolvessenella vanificazione dell'ordine giudiziale di reintegra.6. Il ricorso deve, quindi, essere respinto.7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano comNumee rion r egistro generale 16265/2025Numero sezionale 1195/2026dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato di Nupmaerrot dei raccolta generale 8672/2026controricorrente, dichiaratosi antistatario. Data pubblicazione 07/04/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi euro 5000,00 per compensi ed euro 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, dadistrarsi in favore del procuratore di parte controricorrente,dichiaratosi antistatario.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026.La PresidenteAdriana Doronzo