CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 13944/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Trieste, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 385, 337, 99 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di dieci mesi di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti si rivelano, il secondo, oltre che articolato in punto di mero fatto, anche generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla concreta configurabilità del delitto di resistenza (v. pag. 3 sent. imp.), mentre il primo si rivela improponibile in quanctó non previamente dedotto con l'atto di gravame. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 Il consigliere sten