CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2025
Cassazione n. 19584/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - CUI 04UMXDF nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2017 del TRIBUNALE di FIRENZEcFatc-Ta-vviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge per mancanza di una valida procura speciale per l'accesso al "patteggiamento", è manifestamente infondato, in quanto, come emerge dalla sentenza (cfr. p. 1) e dal verbale di udienza del 7 luglio 2017, il difensore era munito di procura speciale, la cui validità ed efficacia, diversamente da quanto opinato dal difensore, non vengono meno per non essere il verbale di udienza sottoscritto dall'imputato, circostanza che non è prevista dalla legge (cfr. art. 483 cod. proc. pen.), né dal fatto che la procura conferisse una generica "facoltà di fare riti alternativi", locuzione che certamente abbraccia anche il "patteggiamento"; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.