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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 gennaio 2026

Cassazione n. 01217/2026

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[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stato-resistente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 155/2025depositata il 22/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.Il ricorrente, H.L. cittadino marocchino, ha propostoricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di BolognaOscuramento disposto Numero registro generale 3066/2025Numero sezionale 4014/2025Numero di raccolta generale 1217/2026Data pubblicazione 20/01/2026n.155/2025 pubblicata il 22 gennaio 2025 con cui è stata rigettatal’impugnazione da lui proposta avverso l’ordinanza del Tribunale diBologna di diniego del permesso di soggiorno richiesto ai sensi degli artt.19 e 30 TUI.2.La Corte d’Appello ha rigettato il gravame sul presupposto che ladomanda subordinata di rilascio di permesso di soggiorno per protezionespeciale ex art. 19 TUI era inammissibile, in quanto non formulata nelricorso introduttivo.

Inoltre, la Corte d’appello affermava comunquel’insussistenza dei requisiti previsti dalla disposizione di legge di cuis’invocava l’applicazione, non emergendo fondati motivi per ritenere chel’appellante, se rimpatriato, rischiasse di essere sottoposto a tortura o atrattamenti inumani o degradanti.3.

Inoltre, secondo la Corte bolognese nel caso in esame erano accertatiprofili di pericolosità sociale, in quanto il richiedente aveva commessoreati cd. ostativi ai sensi dell’art.5, comma 5 bis, d. lgs. 286/98, oltre allerecenti condotte violente, che pure potevano essere valutate ai fini delladefinizione della sua pericolosità, anche attuale, in mancanza di elementicontrari; “al di là quindi, della inammissibilità e tardività della domanda, ilgiudizio di bilanciamento sarebbe, comunque, sfavorevole all’odiernoappellante, il quale ha anche perso i presunti legami familiari dedotti afondamento dell’istanza formulata in via amministrativa e del conseguentericorso giurisdizionale”.4.

La cassazione della sentenza in oggetto è chiesta dal ricorrente conricorso notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed affidato a due motivi.

L’Amministrazionesi è limitata a depositare memoria di costituzione ex art. 370 cod. proc.civ. ai fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale ex art. 370,comma 1 , secondo periodo, cod. proc. civ. .CONSIDERATO CHE5.

Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza n.155/2025(cronologico 242/2025) emessa il 21.1.2025, pubblicata e notificata aOscuramento disposto Numero registro generale 3066/2025Numero sezionale 4014/2025Numero di raccolta generale 1217/2026Data pubblicazione 20/01/2026mezzo PEC il 22.1.2025, in quanto emessa prima della scadenza deltermine di note d’udienza sino al 9.5.2025 e dei termini di cui all’art.352c.p.c. concessi con ordinanza del 10.12.2024 a mezzo della quale la causaè stata rimessa in decisione all’udienza del 13 maggio 2025 per violazionedel diritto di difesa e del principio del contraddittorio di cui agli artt.24, IIcomma e 111, II comma, Costituzione Italiana.6.

Con il secondo motivo si censura la carenza di motivazione in ordinealla richiesta di accertamento del diritto concreto ed attuale al rispettodella vita privata e familiare ex art.8 Cedu, alla sua prevalenza rispettoalle inattuali ed astratte esigenze di tutela dell’ordine pubblico fondate suprecedenti penali risalenti nel tempo e conseguente violazione dell’art. 19commi 1.1 e 1.2 d. lgs. 286/98 nonché dell’ art. 24 Costituzione.7.La censura di cui al primo motivo è fondata e ciò determina la nullitàdell’ordinanza per violazione del principio del contraddittorio.8.Risulta dagli atti del giudizio, esaminabili trattandosi di denunciatoerror in procedendo in cui questa Corte è giudice del fatto processuale,che la Corte d’appello in data 10 dicembre 2024 ha emesso nel giudizio diimpugnazione proposto dal ricorrente la seguente ordinanza “La Corte,rilevato che le parti hanno depositato note scritte d’udienza e ritenuto nondoversi procedere ai sensi dell’art. 350 bis c.p.c., rimette la causa indecisione all’udienza del 13 maggio 2025, da celebrarsi in forma cartolare,mediante trattazione scritta, con termine per note d’udienza sino al giorno09.05.2025.Concede alle parti i termini previsti dall’art. 352 c.p.c., ossia: sessanta(60) giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti lasola precisazione delle conclusioni, trenta (30) giorni prima dell’udienzaper il deposito delle comparse conclusionali e quindici (15) giorni primadell’udienza per il deposito delle note di replica.”Oscuramento disposto Numero registro generale 3066/2025Numero sezionale 4014/2025Numero di raccolta generale 1217/2026Data pubblicazione 20/01/20269.Ciononostante il successivo 22 gennaio 2025 è stata comunicata lasentenza qui impugnata che ha definito il medesimo giudizio d’appello.10.

Ciò posto, fondatamente il ricorrente richiama in tal senso il principioaffermato da Cass. Sez.

U. n. 36596 del 25/11/2021 secondo cui «la parteche proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullitàdella medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le propriedifese conclusive ovvero per replicare alla comparsa conclusionaleavversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazionisarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzionedel merito della controversia; la violazione determinata dall'avere ilgiudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per ildeposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovverosenza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità dellasentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delleparti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazionedel principio del contraddittorio, ai quale il diritto di difesa si associa, nonè riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che ilcontraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto losvolgimento del processo».11.

Nel caso di specie la Corte d’appello ha definitivo il giudizio di appelloprima che fosse scaduto il termine fino al 9.5.2025 assegnato per le notedi udienza e tanto comporta che in accoglimento del primo motivo diricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere pertantocassata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, al quale vademandato anche di provvedere sulle spese del presente procedimento.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Oscuramento disposto Numero registro generale 3066/2025Numero sezionale 4014/2025Numero di raccolta generale 1217/2026Data pubblicazione 20/01/2026In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalitàe gli altri elementi identificativi a norma dell’art.52, comma 2, D.lgs.196/2003.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/11/2025.Il PresidenteAlberto Giusti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stato-resistente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 155/2025depositata il 22/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.Il ricorrente, H.L. cittadino marocchino, ha propostoricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di BolognaOscuramento disposto Numero registro generale 3066/2025Numero sezionale 4014/2025Numero di raccolta generale 1217/2026Data pubblicazione 20/01/2026n.155/2025 pubblicata il 22 gennaio 2025 con cui è stata rigettatal’impugnazione da lui proposta avverso l’ordinanza del Tribunale diBologna di diniego del permesso di soggiorno richiesto ai sensi degli artt.19 e 30 TUI.2.La Corte d’Appello ha rigettato il gravame sul presupposto che ladomanda subordinata di rilascio di permesso di soggiorno per protezionespeciale ex art. 19 TUI era inammissibile, in quanto non formulata nelricorso introduttivo. Inoltre, la Corte d’appello affermava comunquel’insussistenza dei requisiti previsti dalla disposizione di legge di cuis’invocava l’applicazione, non emergendo fondati motivi per ritenere chel’appellante, se rimpatriato, rischiasse di essere sottoposto a tortura o atrattamenti inumani o degradanti.3. Inoltre, secondo la Corte bolognese nel caso in esame erano accertatiprofili di pericolosità sociale, in quanto il richiedente aveva commessoreati cd. ostativi ai sensi dell’art.5, comma 5 bis, d. lgs. 286/98, oltre allerecenti condotte violente, che pure potevano essere valutate ai fini delladefinizione della sua pericolosità, anche attuale, in mancanza di elementicontrari; “al di là quindi, della inammissibilità e tardività della domanda, ilgiudizio di bilanciamento sarebbe, comunque, sfavorevole all’odiernoappellante, il quale ha anche perso i presunti legami familiari dedotti afondamento dell’istanza formulata in via amministrativa e del conseguentericorso giurisdizionale”.4. La cassazione della sentenza in oggetto è chiesta dal ricorrente conricorso notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed affidato a due motivi. L’Amministrazionesi è limitata a depositare memoria di costituzione ex art. 370 cod. proc.civ. ai fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale ex art. 370,comma 1 , secondo periodo, cod. proc. civ. .CONSIDERATO CHE5. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza n.155/2025(cronologico 242/2025) emessa il 21.1.2025, pubblicata e notificata aOscuramento disposto Numero registro generale 3066/2025Numero sezionale 4014/2025Numero di raccolta generale 1217/2026Data pubblicazione 20/01/2026mezzo PEC il 22.1.2025, in quanto emessa prima della scadenza deltermine di note d’udienza sino al 9.5.2025 e dei termini di cui all’art.352c.p.c. concessi con ordinanza del 10.12.2024 a mezzo della quale la causaè stata rimessa in decisione all’udienza del 13 maggio 2025 per violazionedel diritto di difesa e del principio del contraddittorio di cui agli artt.24, IIcomma e 111, II comma, Costituzione Italiana.6. Con il secondo motivo si censura la carenza di motivazione in ordinealla richiesta di accertamento del diritto concreto ed attuale al rispettodella vita privata e familiare ex art.8 Cedu, alla sua prevalenza rispettoalle inattuali ed astratte esigenze di tutela dell’ordine pubblico fondate suprecedenti penali risalenti nel tempo e conseguente violazione dell’art. 19commi 1.1 e 1.2 d. lgs. 286/98 nonché dell’ art. 24 Costituzione.7.La censura di cui al primo motivo è fondata e ciò determina la nullitàdell’ordinanza per violazione del principio del contraddittorio.8.Risulta dagli atti del giudizio, esaminabili trattandosi di denunciatoerror in procedendo in cui questa Corte è giudice del fatto processuale,che la Corte d’appello in data 10 dicembre 2024 ha emesso nel giudizio diimpugnazione proposto dal ricorrente la seguente ordinanza “La Corte,rilevato che le parti hanno depositato note scritte d’udienza e ritenuto nondoversi procedere ai sensi dell’art. 350 bis c.p.c., rimette la causa indecisione all’udienza del 13 maggio 2025, da celebrarsi in forma cartolare,mediante trattazione scritta, con termine per note d’udienza sino al giorno09.05.2025.Concede alle parti i termini previsti dall’art. 352 c.p.c., ossia: sessanta(60) giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti lasola precisazione delle conclusioni, trenta (30) giorni prima dell’udienzaper il deposito delle comparse conclusionali e quindici (15) giorni primadell’udienza per il deposito delle note di replica.”Oscuramento disposto Numero registro generale 3066/2025Numero sezionale 4014/2025Numero di raccolta generale 1217/2026Data pubblicazione 20/01/20269.Ciononostante il successivo 22 gennaio 2025 è stata comunicata lasentenza qui impugnata che ha definito il medesimo giudizio d’appello.10. Ciò posto, fondatamente il ricorrente richiama in tal senso il principioaffermato da Cass. Sez. U. n. 36596 del 25/11/2021 secondo cui «la parteche proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullitàdella medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le propriedifese conclusive ovvero per replicare alla comparsa conclusionaleavversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazionisarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzionedel merito della controversia; la violazione determinata dall'avere ilgiudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per ildeposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovverosenza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità dellasentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delleparti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazionedel principio del contraddittorio, ai quale il diritto di difesa si associa, nonè riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che ilcontraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto losvolgimento del processo».11. Nel caso di specie la Corte d’appello ha definitivo il giudizio di appelloprima che fosse scaduto il termine fino al 9.5.2025 assegnato per le notedi udienza e tanto comporta che in accoglimento del primo motivo diricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere pertantocassata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, al quale vademandato anche di provvedere sulle spese del presente procedimento. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Oscuramento disposto Numero registro generale 3066/2025Numero sezionale 4014/2025Numero di raccolta generale 1217/2026Data pubblicazione 20/01/2026In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalitàe gli altri elementi identificativi a norma dell’art.52, comma 2, D.lgs.196/2003.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/11/2025.Il PresidenteAlberto Giusti
Sentenza Cassazione n. 01217/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris