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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 35520/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e i motivi nuovi e aggiunti presentati in data 24 agosto 2022 dal difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso in ordine alla mancata concessione delle attenuanti dì cui agli artt. 62, n. 4 e 6 cod. pen. non è stato dedotto in sede di gravame con sottrazione della doglianza al competente giudice di merito (tra le tante Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632); rilevato che egualmente indeducibile risulta il motivo attraverso il quale il ricorrente censura la mancata concessione della sospensione condizionale della pena visto che il beneficio non veniva richiesto neppure in occasione delle memorie formulate in appello (Sez.

U , n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e i motivi nuovi e aggiunti presentati in data 24 agosto 2022 dal difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso in ordine alla mancata concessione delle attenuanti dì cui agli artt. 62, n. 4 e 6 cod. pen. non è stato dedotto in sede di gravame con sottrazione della doglianza al competente giudice di merito (tra le tante Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632); rilevato che egualmente indeducibile risulta il motivo attraverso il quale il ricorrente censura la mancata concessione della sospensione condizionale della pena visto che il beneficio non veniva richiesto neppure in occasione delle memorie formulate in appello (Sez. U , n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35520/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris