CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 novembre 2022
Cassazione n. 37044/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18284/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA in [OSCURATO:PERSONA] 2 SC. B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]-INPS, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in R oma in via [OSCURATO:PERSONA], 29, presso la sede dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , Luigi CALIULO, SergioPREDEN ed Antonella PATTERI -controricorrente- avverso la sentenza della Corted’appello di LECCE n. 322/2017 depositata il20/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 20.2.2017, investita dall'impugnazione dell’INPS nei confronti dei ricorrentiindicati in epig rafe avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto le domande da ciascuno degli stessi proposte al fine di ottenere il beneficio contributivo previsto dall’art. 13, comma 8, l. n. 257 del 1992, ha accolto l’impugnazione e dichiarato inammissibili le domande proposte dagli appellati con il ricorso introduttivo del giudizio; in particolare, la Corte territoriale, in adesione all’orientamento espresso dalla Corte di cassazione con le ordinanzenn. 16592 del 2014 e 11574 del 2015, relativamenteall’onere degli interessati di proporre all’INPS , quale unico soggetto legittimato alriconoscimento del diritto, la domanda tesa al riconoscimento dei benefici derivanti dall’esposizione all’amianto, ha ritenuto chetale onere avessero soddisfatto , attraverso nota sottoscritta anche da un avvocato, gli appellati Cavallo, Epifani, Galasso, Giglio, Ligorio, Locorotondo, Martucci, Mingolla e Semeraro. Invece, non erano compresi nella nota medesima gli altri appellati (Camassa, Candida, D’Amico, Destino, Fanelli, Fisiola, Giorgino, Nardelli, Putignano, Ruggieri e Sgura). Nei riguardi di questi ultimi quindi ha dichiarato l’improponibilità della domanda giudiziaria, mentre,quanto ai primi, la Corte territoriale ha accertato essersiverificata la decadenza di cui all’art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970, in relazione alle domande proposte dagli odierni ricorrenti, i quali, premesso di aver lavorato alle dipendenze di Telecom Italia e di essere stati esposti all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni, avevano appunto chiestoil riconoscimento dei benefici di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8; iricorrenti in epigrafe ricorrono per cassazione sulla base di undici motivi, illustrati da successiva memoria , con cui chiedono la discussione in pubblica udienza; resiste con controricorso l'Inps; Considerato che: con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 24 , 111 Cost. edart. 112 c.p.c., ovvero la nullità della sentenza per aver accolto un appello inammissibile e comunque nullo, siccome meramente iterativo dell'eccezione di improponibilità ed improcedibilità delle domande (peraltro riferite a due soli ricorrenti) asseritamente ignorata dal giudice di prime cure e genericamente volto a contestare la sussistenza del diritto ; l’appellante aveva peraltro negato che i ricorrenti avessero presentato domanda amministrativa tesa al riconoscimento del beneficio ex art. 13 l. n. 257 del 1992 ed anche i ricorrenti non avevano contestato tale circostanza, sostenendo che non vi fosse alcun onere di presentare tale domanda; la Corte territoriale, dunque, avrebbe dovuto pronunciarsi solo sulle eccezioni proposte dall’appellante; che, con il secondo motivo,si deduce la violazione degli artt. 434 e 437 c.p.c. per avere la Corte di merito pronunciato l'improponibilità della domanda proposta con il ricorso introduttivo, siccome non preceduta da apposita domanda amministrativa, mentre l’appellante si era limitato a sollevare tale eccezione solo relativamente a due lavoratori pensionati; che, con il terzo motivo,viene denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c., e/o 24 e 111 Cost. in relazione all’art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970 ed in riferimento all’art. 38 d.p.r. n. 445 del 2000 ed alle norme di cui agli artt.414 e 416 c.p.c. e/o 421 c.p.c.; tale vizio viene, nuovamente, fatto discendere dalla circostanza che le tesi sostenute dai ricorrenti erano legate all’insussistenza dell’ obbligo di deposito di domanda amministrativa all’INPS al momento di deposito del ricorso e, nonostante ciò, la Corte territoriale aveva addirittura accertato che alcuni dei ricorrenti avessero presentato tale domanda amministrativa, senza nemmeno confutare la tesi difensiva sostenuta dai ricorrenti stessi; con il quarto motivo, i ricorrenti si dol gono d ella violazione dell’art. 437 c.p.c. in quanto la decisione era stata ancorata a fatti nuovi introdotti dall’INPS in grado d’appello e precisamente alla circostanza del mancato deposito della domanda amministrativa all’INPS edalle uniche eccezioni di decadenza riferite ai due lavoratori pensionati, sul presupposto che il triennio decorresse dal pensionamento; il quinto motivo deduce ancora la violazione dell’art. 112 c.p.c., questa volta perché la sentenza impugnataaveva attribuito la natura giuridica di domanda amministrativa alla nota del legale di taluni ricorrenti, che invece aveva avuto solo lo scopo di sollecitare l’attività amministrativa successiva al riconoscimento del diritto, per cui avrebbe dovuto dalla stessa trarre prova dell’avvenuta cessazione della materia del contendere; il sesto motivo deduce ancora la nullità della sentenza in ragione del fatto che la sentenza impugnata non aveva considerato il profilo della illegittimità di qualsiasi intervento retroattivo che dovesse valere per i giudizi in corso, in applicazione dei principi espressi da Corte Costituzionale n. 69/2014; con il settimo motivo, i ricorrentideducono violazione dell'art. 32 4 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c.e passaggio in giudicato della sentenza impugnata in appello in quanto, una volta accolte tutte le ragioni espresse nei motivi in precedenza esposti, la sentenza di primo grado sarebbe passata in giudicato; l’ottavomotivo deduce violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e falsa applicazione dell’art. 47, comma 2, d.P.R. 639/1970, come modificato dall’art. 38, comma 1, lettera d) n. 1, d.l.98/2011 conv. in l. 111/2011 e violazione dell’art. 1, comma 783, l. n. 296/2006 e dell’art. 38 l. n. 445 del 2000, per avere la Corte territoriale reso la pronuncia di improponibilità senza specifica motivazione sulle domande di accertamento e di declaratoria dell'esposizione ad amianto, che precedevano e accompagnavano la domanda di condanna al riconoscimento del beneficio previdenziale e ciò sulla base di una illegittima valutazione dell’atto del legale che aveva sollecitato la definizione della pratica amministrativa; le medesime censure, con ulteriore motivo,sono ribadite per avere reso la Corte la decisione impugnata per violazione dei principi dell’appello fissati nell’art. 437 c.p.c.; con il decimo motivo, i ricorrent i censura no la sentenza impugnata per l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma n. 5), c.p.c., posto che gli appellati avevano, tra l’altro, eccepito l’avvenuta cessazione della materia del contendere per effetto dell’avvenuto accreditamento delle maggiorazioni per amianto con il coefficiente 1,5, con collocazione in quiescenza; con l’undicesimo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., art. 47 Carta di Nizza ed art. 6 CEDU, nonché 2,3,38 Cost. per non avere la Corte di merito dato un'interpretazione della normativa conforme a quella maggioritaria all'epoca di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, in violazione del principio di affidamento; le medesime censure sonoinfine ripetute in relazione anche alla L. n. 257 del 1992, art. 13, e ai possibili profili di incostituzionalità della normativa di riferimento così come interpretata dalla Corte territoriale; preliminarmente va disattesa l’istanza di trattazione in pubblica udienza, non prospettando la fattispecie elementi di novità o di rilievo tali da determinare l’esercizio di funzione nomofilattica; ciò premesso, va osservato che, in punto di fatto, la Corte di merito ha accertato che per gli appellati Camassa, Candida, D’Amico, Destino, Fanelli, Fisiola, Giorgino, Nardelli, Putignano, Ruggieri e Sgura nessuna domanda amministrativa è stata proposta all'INPS prima di proporre domanda giudiziale per il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva, di talché, dando continuità al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui la domanda giudiziale volta a conseguire un determinato beneficio di natura previdenziale abbisogna di essere preceduta da apposita domanda amministrativa da proporsi nei confronti dell'ente previdenziale preposto al suo riconoscimento e alla sua erogazione, ha dichiarato improponibile la domanda giudiziaria dei medesimi; inoltre, ha pure ritenuto di poter valutare come domanda amministrativa rivolta all’INPS la nota inviata dall’avvocatoFrancesco Papa datata 21 luglio 2003; con ragionamento diretto, comunque , a valutare unitariamente la situazione emergente dagli atti, la Corte territoriale ha considerato che anche a voler ritenere che tutti gli appellati fossero compresi nell’elenco richiamato dalla nota dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di costoro si era determinata la decadenza prevista dall’art. 639 del 1970; i primi nove motivi si incentrano tutti sul tema portante della affermata illegittimità della sentenza impugnata quale conseguenza dell’aver dato rilievo assorbente all’accertamento di una causa di decadenza sostanziale dal diritto rivendicato, con ciò trascurando i vari temi affrontati dalle parti nel corso del giudizio e per tale ragione vanno trattati congiuntamente; i motivi sono infondati alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimitàsulla natura del diritto al beneficio previsto dall’art. 13 l. n. 257 del 1992; in primo luogo, si è affermato che la domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto deve essere preceduta, a pena di improponibilità, da quella amministrativa rivolta all'ente competente a erogare la prestazione previdenziale, da individuarsi nell'INPS, costituendo presupposto logico e fattuale del diritto al beneficio che l'assicurato porti a conoscenza dell'istituto fatti la cui esistenza è solo a lui nota (cfr. in tal senso tra le tante Cass. nn. 16592 del 2014, 11574 del 2015, 11438 del 2017, 282 del 2018); ancora, (Cass. n. 41886 del 2021; Cass. n. 12087 del 2017) si è precisato che la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dall'art 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo sostituito dall'art. 4, del d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n. 438 del 1992, trova applicazione alle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, anche se promosse da pensionati, avendo ad oggetto il diritto a un beneficio che, seppure intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico; l'art. 47 citato, infatti, comprende tutte le domande giudiziarie in cuivenga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione, ovvero la determinazione della sua misura, incluso quelle relative alla consistenza dell'anzianità contributiva, sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dall'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992; del pari consolidato è l'orientamento secondo cui i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prospective overrulling non si applicano ad una scelta interpretativa di merito, necessariamente retroattiva, in ordine al contenuto di norme sostanziali, quali nella specie quelle che prevedono che la domanda giudiziale debba essere preceduta da apposita domanda amministrativa, in considerazione della natura, ch'è propria di quest'ultima, di atto che condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria in materia di rivalutazione contributiva da esposizione all'amianto, l'istanza amministrativa intesa al conseguimento del beneficio previdenziale va proposta nei confronti dell'INPS, e non può essere sostituita dalla diversa domanda indirizzata all'INAIL al fine di ottenere la prova dell'avvenuta esposizione; peraltro, rivestendo la suddetta istanza la funzione di atto di avvio del procedimento amministrativo, preliminare all'esercizio dell'azione giudiziaria, la statuizione della giurisprudenza di legittimità circa l'improponibilità della domanda giudiziale che dalla stessa non sia stata preceduta non può dar luogo ad una fattispecie di c.d. "prospective overruling", configurabile soltanto con riguardo alla modifica imprevedibile di istituti di natura processuale. (cfr. Cass. n. 5318 del 2016 in relazione a Cass. nn. 20172 del 2013, 6862del 2014 ed ancora Cass. 27555 del 2020 ); non meno consolidato è il principio secondo cui l'improponibilità della domanda giudiziaria per difetto della domanda amministrativa rende nulli tutti gli atti del processo ed è rilevabile anche dopo la prima udienza di discussione ed in qualsiasi stato e grado del giudizio (cfr., fra le innumerevoli, Cass. nn. 18265 del 2003, 5149 del 2004 e, più recentemente, Cass. nn. 2063 del 2014 e 14764 del 2018); quanto poi ai profili di paventata lesione dei parametri sovranazionali e costituzionali derivanti dall’applicazione della decadenza prevista dall’art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, va ricordato che come plurime volte affermato da questa Corte di Cassazione (da ultimo vd. Cass. n. 24597 del 2021), tale decadenza, nel testo di cui al D.L. n. 384 del 1992, art. 4, comma 1, conv. con modif. in L. n. 438 del 1992, che sanziona la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a diverse fasi del procedimento amministrativo, dell'azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali, è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità dellaparte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale (Cass. n. 3990 del 2016; n. 28639 del 2018; n. 17792 del 2020); peraltro, come già osservato in un precedente di legittimità utilmente richiamabile (vd. Cass. n. 26664 del 2016), già la pronuncia del 27.10.2009 n. 12718 resa a sezioni unite, ha chiarito che il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. n. 438 del 1992, dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" -la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. n. 533 del 1973, art. 7 e di centottanta giorni, previsto) dalla L. n. 88 del 1989, art. 46, commi 5 e 6, oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale. Tale disposizione - per configurarsi come una norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica -deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto (cfr. Cass. 27.10.2014 n. 22759, che richiama Cass. n. 18528 del 2011, n. 17562 del 2011, n. 7527 del 2010); tale disciplina non si pone in contrasto con i principi costituzionali o euro unitari richiamati dai ricorrenti, come plurime volte affermato, oltre che da questa Corte di Cassazione (vd.Cass. nn. 4307 del 2020; 29819 del 2017; 22948 del 2016), anche dalla Corte Costituzionale (vd. Corte Cost. n. 192 del 2005), secondo la quale l'art. 38 Cost., comma 2, attiene all'adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vita dell'interessato, piuttosto che alle modalità necessarie a conseguirli, a meno che esse non siano tali da comprometterne il conseguimento, ed ha ritenuto pienamente legittime le regole con cui, nel rispetto degli altri precetti costituzionali, viene condizionata l'insorgenza di tali diritti o di questi disciplinato l'esercizio (v., sul punto, tra le altre le sentenze n. 345 del 1999, n. 71 del 1993, n. 203 del 1985, n. 33 del 1977, n. 33 del 1974 e n. 10 del 1970); in particolare, la citata sentenza ha ricordato che, sul tema della decadenza, già Corte Cost. n. 192 del 1987 aveva affermato che "l'esercizio di ogni diritto, anche costituzionalmente garantito, può essere dalla legge regolato e sottoposto a limitazioni, sempre che tali limitazioni siano compatibili con la funzione del diritto di cui si tratta e non si traducano nell'esclusione della effettiva possibilità dell'esercizio di esso"; inoltre, quanto, poi, al profilo della irragionevolezza del termine in ragione della affermata sua brevità, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 192 del 2005 ha pure ribadito che, in tema di valutazione di congruità dei termini di decadenza, la incongruità può ammettersi solo quando il termine sia determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e, di conseguenza, inoperante la tutela che si sia inteso accordare al cittadino leso (v. sentenza n. 10 del 1970, cit.), essendo stato chiarito che "la congruità di un termine di decadenza - sia pure con riguardo alla garanzia costituzionale del diritto alla difesa - deve essere valutata non solo in rapporto all'interesse di chi ha l'onere di osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione ad esso assegnata nell'ordinamento giuridico" (sentenza n. 284 del 1985); infine, pur dovendosi rilevare che la fattispecie non presenta caratteri di collegamento con l'ordinamento dell'Unione Europea, va rilevato che neanche le fonti sovranazionali indicate dalla ricorrente confliggono con la previsione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, dal momento che la giurisprudenza della CGUE (Corte giustizia UE sez. III, 29/10/2009, n. 63) ha affermato la conformità al diritto dell'Unione di ipotesi di decadenza precisando che "per quanto riguarda il principio di tutela giurisdizionale effettiva deidiritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario, risulta dalla giurisprudenza consolidata che le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v., in particolare, sentenza 15 aprile 2008, causa C-268/06, Impact, Racc. pag. 1-2483, punto 46 e giurisprudenza citata)"; anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è espressa nel senso che la previsione di limiti temporali relativi all'accesso al giudice non è di per sé in contrasto con l'art. 6 della CEDU, in quanto lo scopo, in definitiva, è quello di realizzare un "equo bilanciamento" ("fair balance") tra, da un lato, gli interessi generali della comunità e, eventualmente, i diritti dei convenuti e, dall'altro lato, le esigenze di protezione dei diritti fondamentali delle persone (Fayed c. [OSCURATO:PERSONA], CEDU, 21 settembre 1994, cit."; pertanto, posto che il termine di tre anni, dall'esaurimento del procedimento amministrativo, non è certo talmente breve da rendere impossibile l'accesso al giudice, anche sotto tali profili, i rilievi sollevati dai ricorrenti appaiono infondati; altrettanto consolidato è il principio secondo cui è inammissibile la domanda di accertamento dell'esistenza dei meri presupposti di fatto necessari per fruire di determinati benefici previdenziali e assistenziali, non essendo proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può formare oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e, quindi, nella sua interezza (cfr. da ult. Cass. n. 22 del 2019); non offrendo le censuredi cui ai primi nove motivi alcun argomento utile a rimeditare gli anzidetti principi di diritto, ne va senz'altro dichiarata l'infondatezza; del pari infondato è il decimo motivo,che rileva una sorta di acquiescenza dalla condotta di accreditamento della contribuzione rivendicata da parte dell’INPS nel corso del giudizio d’appello, dal momento che, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l’esecuzione della sentenza di primo grado dotata di esecutività non implica alcuna abdicazione del diritto conteso, dovendo darsi continuità al principio secondo cui l'adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza ad essa e pertanto non si configura come comportamento idoneo ad escludere la sopravvenuta ammissibilità dell'impugnazione, dovendo presumersi da tale comportamento unicamente la finalità di evitare l'esecuzione forzata ed altri più gravi pregiudizi (cfr. fra le tante Cass. nn. 18187 del 2007, 13429 del 2010 e, più recentemente, Cass. n. 26860 del 2018); in definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza anche nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Mingolla e Ligoria che hanno rilasciato la dichiarazione di esonero prevista dall’art. 152 disp. att. c.p.c., posto che tale disposizione non trova applicazione nel procedimento in esame, avendo la causa ad oggetto l’accertamento del diritto all’attribuzione della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto (ex l. n. 257 del 1992) e non una prestazione previdenziale; va fatta applicazione, infatti, del principio secondo cui (Cass. n. 16676 del 04/08/2020) il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese nella misura di E. 3000,00 per compensi professionali, oltre ad E. 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di le