CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2024
Cassazione n. 00722/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFTestoVuoto. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 19785/2024 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 26694/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, che ribadisce la penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; esaminato il ricorso; Ritenuto che, in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159, cit., è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi medesimi e la cosciente volontà di sottrarsi al loro inadempimento (tra le molte, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262-01); che la sentenza impugnata si è strettamente attenuta a tale principio, e da essa si evince che Tondo era assente dalla propria abitazione in orario in cui era obbligato a permanervi, senza che fosse emersa alcuna plausibile e documentata ragione, sicché il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 722/2025 Roma, lì, 08/01/2025 di ricorso, incentrato sul preteso difetto dell’elemento psicologico del reato e su un asserito stato di necessità, risulta manifestamente infondato; che, quanto al secondo motivo, la Corte di appello ha escluso la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. sulla base della riscontrata abitualità di comportamenti delittuosi della stessa indole, contestata con argomenti giuridicamente fallaci (i comportamenti in questione sono abituali, infatti, quando l’autore, antecedentemente o successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti oltre quello preso in esame, indipendentemente dalla strutturazione internamente abituale di ciascuno di essi: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01); Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]