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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18787/2026

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[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all' art 73, comma 1, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

Il ricorso, con cui si denuncia con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità e con il secondo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento tra circostante attenuanti generiche e recidiva reiterata è fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801).

Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato, nel rigettare i motivi di gravame, che occorre effettuare un'unica e complessiva valutazione della condotta illecita e quanto, al primo motivo, ha richiamato, a fol 5 e 6, le fonti di prova specifiche costituite oltre che dal sequestro della sostanza stupefacente rinvenuta nella materiale disponibilità del correo [OSCURATO:PERSONA], che aveva cercato di darsi alla fuga, dall'attività di osservazione, posta in essere dagli operanti della PG, che avevano visto il ricorrente mentre insieme al coimputato [OSCURATO:PERSONA], stava tagliando pezzetti di cellophane per confezionare dosi di cocaina, utilizzando il coltello e un paio di forbici, che poi sono stati sequestrati sul tavolino, nei pressi del quale entrambi stavano accovacciati, unitamente a due bilancini di precisione sporchi di residui di cocaina.

Quanto al motivo attinente al trattamento sanzionatorio e al denegato giudizio di prevalenza la Corte distrettuale a fol 6 ha adeguatamente motivato che il reato per cui si procede è espressione di una notevole capacità a delinquere e di pericolosità sociale, desunta da precedenti specifici, rimasta immutata nonostante le precedenti condanne per reati in materia di stupefacenti e nonostante la lunga permanenza in carcere fino al 3.05.2024.

Va ribadito il principio secondo cui in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio dr motivazione il giudice di appello che, nel confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati in modo 1logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto (Sez. 1n. 17494 del 18/12/2019 Ud. (dep. 09/06/2020) Rv. 279181 -

02. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all' art 73, comma 1, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Il ricorso, con cui si denuncia con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità e con il secondo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento tra circostante attenuanti generiche e recidiva reiterata è fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato, nel rigettare i motivi di gravame, che occorre effettuare un'unica e complessiva valutazione della condotta illecita e quanto, al primo motivo, ha richiamato, a fol 5 e 6, le fonti di prova specifiche costituite oltre che dal sequestro della sostanza stupefacente rinvenuta nella materiale disponibilità del correo [OSCURATO:PERSONA], che aveva cercato di darsi alla fuga, dall'attività di osservazione, posta in essere dagli operanti della PG, che avevano visto il ricorrente mentre insieme al coimputato [OSCURATO:PERSONA], stava tagliando pezzetti di cellophane per confezionare dosi di cocaina, utilizzando il coltello e un paio di forbici, che poi sono stati sequestrati sul tavolino, nei pressi del quale entrambi stavano accovacciati, unitamente a due bilancini di precisione sporchi di residui di cocaina. Quanto al motivo attinente al trattamento sanzionatorio e al denegato giudizio di prevalenza la Corte distrettuale a fol 6 ha adeguatamente motivato che il reato per cui si procede è espressione di una notevole capacità a delinquere e di pericolosità sociale, desunta da precedenti specifici, rimasta immutata nonostante le precedenti condanne per reati in materia di stupefacenti e nonostante la lunga permanenza in carcere fino al 3.05.2024. Va ribadito il principio secondo cui in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio dr motivazione il giudice di appello che, nel confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati in modo 1logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto (Sez. 1n. 17494 del 18/12/2019 Ud. (dep. 09/06/2020) Rv. 279181 - 02. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. P.Q.M
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