CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 15247/2023
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v. per omessa pronuncia circa un fatto decisivo, rilevabile d’ufficio, in relazione all’art. 4 del DL nr. 119 del 2018. L’omissione è riferita alla mancata considerazione che idebiti , per il loro ammontare, andavano annullati. 13.Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, della legge nr. 335 del 1995. Le censure investono la statuizione di non intervenuta prescrizione dei crediti. 14. E’ preliminare, ad ogni profilo controverso, la questione dell’interesse ad agire in relazione all’azione proposta, come individuata in apertura dello svolgimento dei fatti di causa. 13. Si è innanzi precisato che il ricorrente ha originariamente proposto un'azione volta ad ottenere tutela immediata avverso un ruolo ed una serie di cartelle di pagamento, di cui ha dedotto la mancanza di una valida notifica. R.G.N. 2542/2021 14. Giudica il Collegio che una siffatta azione sia inammissibile perché non sorretta da un interesse ad agire. Tanto assorbe ogni altra questione. 15. Nelle more del giudizio è intervenuto il d.l. 21 ottobre 2021, nr. 146, conv. dalla legge 17 dicembre 2021, nr. 215, che, all’art. 3-bis, ha modificato l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, mediante l’aggiunta, a tale norma, del comma 4-bis, che testualmente dispone: «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione 16. La norma in questione ha limitato l’accesso alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificata, superando l’elaborazione giurisprudenziale al riguardo formatasi sulla scia di Cass., sez.un., nr. 19704 del 2015. R.G.N. 2542/2021 17. Il problema che, dunque, si pone è quello di stabilire se la nuova norma si applichi anche ai giudizi pendenti, qual è il presente, e se quindi essa vada ad incidere sull’ammissibilità dell’odierno ricorso, nel quale non risulta allegato un concreto pregiudizio in merito alla partecipazione ad appalti pubblici, ovvero alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici. 18. Sul punto, sono intervenute, di recente, le sezioni unite di questa Corte, le quali, con sentenza nr. 26283 del 6 settembre 2022, hanno affermato i seguenti principi di diritto: a) «In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, ilD.P.R. n. 602 del 1973, art. 12,comma 4 bis (introdotto del D.L. n. 146 del 2021, art. 3-bis, come convertito dallaL. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interessealla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agliartt. 3,24,101,104,113 e 117 Cost. , quest'ultimo con riguardo all'art. 6 dellaCEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione». b) «in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, ilD.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis […], selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale ha plasmato l'interessead agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una R.G.N. 2542/2021 diversa configurazione, anche per normasopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specificointeresse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazioneex art. 372 c.p.c. , o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio dirinvio». 19. Osserva il Collegio che, in base ai principi esposti, applicabili anche alla fattispecie di causa, va dichiarata l’inammissibilità dell’odierno ricorso, perché relativo ad un’azione che, alla stregua della indicata disciplina, non è giustificata da un interesse ad agire. Parte ricorrente, infatti, non ne ha dimostrato la sussistenza nei termini delineatidalla nuova normativa. 20. L’esito del giudizio è, peraltro, coerente con il controllo di legittimità. Quest’ultimo, infatti, è un controllo non sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., nr. 21691 del 2016, punto 16). 21. Quanto, invece, alle spese di lite, nei rapporti processuali con l’Istituto controricorrent e , sussistono i presupposti, tenuto conto dello jus superveniens e del recente arresto delle Sezioni Unite, per compensarle R.G.N. 2542/2021 integralmente. Nulla deve provvedersi nei confronti della società di riscossione, rimasta mera intimata. 22. Ricorrono, invece, i presupposti di cui alD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità, nei confronti dell’Inail. Dà atto, ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dallaL. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 1