Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 32198/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sulla richiesta di correzione di errore materiale proveniente dal: TRIBUNALE DI LUCCAin relazione alla sentenza n. 10585/20 del 29/01/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. In esito all'udienza camerale partecipata celebratasi in data 29 gennaio 2020, questa Prima Sezione penale della Corte di cassazione, decidendo, con la sentenza n. 10585/2020, il conflitto negativo di competenza insorto tra il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna e il Tribunale di Lucca, dichiarava erroneamente la competenza del "Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca" anziché la competenza del Tribunale di Lucca.

Tale errore era rilevabile sia nella motivazione, ai righi 1-2 del "ritenuto in fatto" e ai righi 1-2 del "considerato in diritto", sia nel dispositivo ai righi 1-2.

2. A seguito di trasmissione degli atti da parte del Tribunale di Lucca (provvedimento del 28 ottobre 2021), è stata, quindi, assunta, ai sensi degli artt. 130 e 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., l'iniziativa volta alla correzione de plano del rilevato errore materiale, in assenza di interessi confliggenti.

3. All'odierna udienza camerale si è, così, provveduto alla correzione della motivazione e del dispositivo relativi alla citata sentenza, nel senso che, laddove è scritto nella motivazione ai righi 1-2 del "ritenuto in fatto" e ai righi 1-2 del "considerato in diritto" e nel dispositivo ai righi 1-2 «Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca», deve leggersi «Tribunale di Lucca».

La cancelleria provvederà alle prescritte annotazioni in calce agli originali.

P.Q.M.

Dispone correggersi la sentenza n. 10585/2020 emessa dalla Corte di cassazione Sezione Prima Penale il 29/01/2020 «sul conflitto di competenza sollevato da: GIP Tribunale di Bologna nei confronti di: Tribunale di Lucca», nel senso che laddove è scritto nella motivazione ai righi 1-2 del "ritenuto in fatto" e ai righi 1-2 del "considerato in diritto" e nel dispositivo ai righi 1-2 «Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca», deve leggersi «Tribunale di Lucca».

Manda alla cancelleria per le prescritte annotazioni.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulla richiesta di correzione di errore materiale proveniente dal: TRIBUNALE DI LUCCAin relazione alla sentenza n. 10585/20 del 29/01/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. In esito all'udienza camerale partecipata celebratasi in data 29 gennaio 2020, questa Prima Sezione penale della Corte di cassazione, decidendo, con la sentenza n. 10585/2020, il conflitto negativo di competenza insorto tra il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna e il Tribunale di Lucca, dichiarava erroneamente la competenza del "Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca" anziché la competenza del Tribunale di Lucca. Tale errore era rilevabile sia nella motivazione, ai righi 1-2 del "ritenuto in fatto" e ai righi 1-2 del "considerato in diritto", sia nel dispositivo ai righi 1-2. 2. A seguito di trasmissione degli atti da parte del Tribunale di Lucca (provvedimento del 28 ottobre 2021), è stata, quindi, assunta, ai sensi degli artt. 130 e 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., l'iniziativa volta alla correzione de plano del rilevato errore materiale, in assenza di interessi confliggenti. 3. All'odierna udienza camerale si è, così, provveduto alla correzione della motivazione e del dispositivo relativi alla citata sentenza, nel senso che, laddove è scritto nella motivazione ai righi 1-2 del "ritenuto in fatto" e ai righi 1-2 del "considerato in diritto" e nel dispositivo ai righi 1-2 «Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca», deve leggersi «Tribunale di Lucca». La cancelleria provvederà alle prescritte annotazioni in calce agli originali. P.Q.M. Dispone correggersi la sentenza n. 10585/2020 emessa dalla Corte di cassazione Sezione Prima Penale il 29/01/2020 «sul conflitto di competenza sollevato da: GIP Tribunale di Bologna nei confronti di: Tribunale di Lucca», nel senso che laddove è scritto nella motivazione ai righi 1-2 del "ritenuto in fatto" e ai righi 1-2 del "considerato in diritto" e nel dispositivo ai righi 1-2 «Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca», deve leggersi «Tribunale di Lucca». Manda alla cancelleria per le prescritte annotazioni. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32198/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris