CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05210/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE DI APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 12 luglio 2021 dalla Corte di appello di Roma, che ha riformato - limitatamente alla durata delle pene accessorie - la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", da lui amministrata, fallita 111 febbraio 2009. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 219, 223, 227 legge fall. e 41, 42, 43, 49 e 110 cod. pen. Il ricorrente sostiene che: al momento del fallimento, era detenuto e non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione dell'intervenuto fallimento della società; appena espiata la pena, spontaneamente, si sarebbe recato dal curatore e l'avrebbe accompagnato nel luogo dove la documentazione era stata sempre tenuta, mostrandogli i fascicoli all'interno dei quali sarebbe stata custodita; sarebbe stato quest'ultimo a non analizzarla, ritenendola illeggibile; l'eventuale deterioramento dei documenti contabili non sarebbe a lui imputabile. In considerazioni di tali circostanze, a parere del ricorrente, la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di proscioglimento o, almeno, "derubricare" il reato nella fattispecie prevista dall'art. 217 legge fall. Il ricorrente, infine, chiede di valutare se la condotta contestata, <<per l'inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto», risulti inoffensiva e integri un reato impossibile. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto completamente versato in fatto. Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).Egli, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità alcuni elementi (che, in parte, neppure risultano provati) che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911). Deve essere evidenziato che, in ogni caso, la Corte di appello, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, rispondendo anche ai rilievi mossi con l'atto di gravame, relativi alla presunta ritrosia mostrata dal curatore nel decifrare la documentazione contabile. La Corte territoriale ha evidenziato che, dagli atti, risultava che l'imputato si era limitato a mostrare dei documenti macerati e illeggibili, "custoditi" all'aperto ed esposti alle intemperie. Del tutto generica è la richiesta di valutare l'inoffensività della condotta, essendo priva di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che la giustifichino e dei correlati congrui riferimenti ai fatti oggetto di processo. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa dell