CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23534/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 15/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Ì [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 15 settembre 2022 il Tribunale del riesame di Torino, ha rigettato i ricorsi proposti dagli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed ha confermato i decreti dalla Procura Europea, ufficio di Torino, del 4 e 29 agosto 2022 di sequestro probatorio, ritenendo sussistente il fumus dei delitti ex art. 416 cod. pen., in relazione agli artt. 5 d.lgs. 74 del 2000 e 648-terl cod. pen. (dall'anno 2018, con condotta permanente), e dei reati, contestati a [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 5 d.lgs. 74 del 2000 (in [OSCURATO:PERSONA] il 30 luglio 2021 e 3 luglio 2022), e 648-ter1 cod. pen. (in località non determinata, tra l'anno 2017 e l'anno 2021). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli indagati. Il ricorso ha ad oggetto i punti dell'ordinanza in cui: a) si afferma che i fatti reato sarebbero costituiti dall'evasione dell'IVA; b) si afferma che il regime fiscale speciale delle [OSCURATO:PERSONA] avrebbe imposto a [OSCURATO:PERSONA] di versare l'IVA in Italia; c) sarebbe implicitamente riconosciuto che sarebbe tutto da accertare quale sia il regime applicato a [OSCURATO:PERSONA] dal fisco spagnolo, in relazione al verbale di accertamento fiscale, prodotto con traduzione parziale per estratto; d) si svaluterebbe irragionevolmente il mancato accertamento e, di conseguenza, l'assenza della contestazione fiscale da parte di Agenzia delle Entrate, senza tenere in conto che di certo la Guardia di finanza ha trasmesso i propri verbali e le informative anche all'autorità fiscale amministrativa; e) si sostiene che sussisterebbe il fumus dei delitti di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e di autoriciclaggio in capo [OSCURATO:PERSONA]; f) si afferma sussistente il fumus del reato associativo; g) sarebbe ritenuta logica e non apparente la motivazione del decreto di sequestro relativamente alla somma di euro 20.000 in contanti a carico del solo [OSCURATO:PERSONA]. Si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata per l'illogicità, risultante dalle motivazioni nei punti e capi prima indicati, per assoluta mancanza di motivazione sul delitto di cui all'art. 416 cod. pen., per la violazione ed erronea applicazione degli artt. 253, 254, 254-bis cod. proc. pen., 6 Direttiva UE 2006/112. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e 325 cod. proc. pen. nella parte in cui deduce il vizio di illogicità della motivazione, posto che il ricorso ex art. 325 cod. proc. pen. può essere proposto solo per violazione di legge e non ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 1.1. Il ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui si deduce la mancanza assoluta, cioè grafica, della motivazione sul delitto ex art. 416 cod. peti., posto che il Tribunale del riesame ha analizzato la sussistenza del fumus di tale delitto nelle pagine 16 e ss. dell'ordinanza. 1.2. Quanto alla violazione dell'art. 6 della direttiva 2006/112, il ricorso (cfr. pag. 4 e 7) non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata, riportata pag. 13, che ha ritenuto sussistente il fumus del delitto ex art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 per la totale evasione dell'IVA sulle vendite on line effettuate ai consumatori italiani, per cui in deroga al principio della territorialità dell'IVA (si richiamano gli art. 33 della Direttiva 2006/112, 2-bis e 6, comma 7, d.P.R. n.633 del 1972, 38-bis e 40, comma 3, d.l. n.331 del 1993) le vendite a distanza effettuate tra paesi comunitari sono considerate rilevanti nello Stato membro di destinazione dei beni piuttosto che nello Stato di partenza, nel caso di specie risultando provato il superamento della soglia di protezione, fino al 30 giugno 2021 quella nazionale di euro 35.000 e dal 1 luglio 2021 quella unica per tutta l'unione europea di euro 10.000. Il ricorso (cfr. pag. 4 e 7) si limita a ribadire la regolarità degli adempimenti fiscali delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Spagna e Romania, riproponendo le argomentazioni della memoria di riesame, riportate ampiamente nell'ordinanza impugnata, ma senza alcun confronto con la motivazione dell'ordinanza che su tali punti ha specificamente risposto. 1.3. Del tutto generico è, poi, il ricorso sulla dedotta violazione degli artt. 253, 254, 254-bis cod. proc. pen., in quanto si afferma che il decreto di sequestro probatorio sarebbe esplorativo mentre il Tribunale del riesame ha ampiamente motivato sul fumus dei delitti contestati e sulla finalità probatoria. 1.4. Quanto al sequestro della somma di denaro, il ricorso è inammissibile perché contesta la irrazionalità della motivazione, in violazione dei limiti imposti dall'art. 325 cod. proc. pen. 1.5. Per il resto, il ricorso è infondato in quanto il Tribunale del riesame, dopo aver indicato che la somma di denaro costituisce, quanto meno in relazione alla sussistenza del fumus del reato, profitto del reato di autoriciclaggio, ha correttamente ritenuto indicata la finalità probatoria consistita nella necessità di verificare la provenienza del denaro mediante l'analisi dei numeri di serie. Secondo la giurisprudenza, il denaro costituente corpo del reato può essere oggetto di sequestro probatorio a condizione che sia data idonea motivazione non solo della sussistenza del nesso di derivazione o di pertinenza fra la somma sottoposta a sequestro ed il reato, ma anche delle specifiche esigenze probatorie in relazione alle quali è necessario sottoporre a vincolo il denaro rinvenuto (fattispecie in cui la Corte ha annullato il decreto di sequestro probatorio ritendo generica la motivazione, che si limitava ad indicare l'esigenza di verificare la provenienza del denaro, senza dar conto degli specifici accertamenti rispetto ai quali era necessaria l'apprensione delle banconote; Sez. 6, n. 21122 del 29/03/2017, Peritore, Rv. 270785 - 01). [OSCURATO:PERSONA]. 6, n. 23046 del 04/04/2017, Veizi, Rv. 270487 - 01, il decreto di sequestro probatorio del denaro costituente corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al nesso di derivazione, o di pertinenza, tra la somma di denaro e il reato, ed alla sua rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti. Tale sentenza, in motivazione, ha affermato che: «... la sottoposizione a sequestro probatorio di una somma di denaro presuppone, per un verso, che sussista il nesso di derivazione o pertinenza fra il compendio ed il reato; per altro verso, che sia ravvisabile un'esigenza di natura probatoria, rinvenibile - ad esempio - nella necessità di compiere degli accertamenti sulle banconote per verificarne l'effettiva riconducibilità al delitto oggetto del procedimento, potendo e dovendo l'eventuale finalità di natura special-preventiva - appunto eterogenea rispetto a quella probatoria - trovare realizzazione mediante il diverso strumento di cui all'art. 321 cod. proc. pen.». 2. Pertanto, i ricorsi devono essere rigettati. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condann