CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27661/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoRITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Milano, con l’ordinanza del 2 luglio 2025 in epigrafe,ha rigettato la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riparazione perl’ingiusta detenzione sofferta nell’ambito del procedimento penale n. 6542/2023(già n. 12104/2020) R.G.N.R. e n. 20975/2023 (già n. 6301/2020) R.G.G.I.P. incustodia cautelare, in carcere per n. 86 giorni, dal 22 novembre 2022 al 15febbraio 2023 e, agli arresti domiciliari in una comunità terapeutica, per n. 138giorni, dal 15 febbraio 2023 al 3 luglio 2023, per complessivi 224 giorni.2. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto in data 22 novembre 2022 inesecuzione di ordinanza di applicazione della misura coercitiva della custodiacautelare in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano in data 10novembre 2022 per il delitto di partecipazione a una associazione finalizzata altraffico illecito di sostanze stupefacenti previsto dall’art. 74, comma 2, d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309 (capo 37), e per due episodi di detenzione a fini di spacciodi sostanze stupefacenti del tipo cocaina (artt. 81 secondo comma, cod. pen. e73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) commessi a Rho in data anteriore e prossimaal 12 settembre 2020 e in data 9 ottobre 2020 (capo 80). Secondo l’ipotesi diaccusa, [OSCURATO:PERSONA], insieme ad altri soggetti, avrebbe partecipato alsodalizio criminoso contestato al capo 37) in quanto stabilmente deditoall’acquisto di variabili quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina,destinati alla rivendita al dettaglio, partecipazione peraltro risoltasi solo edesclusivamente nei due acquisti di cocaina e nelle conseguenti detenzioni a fini dispaccio contestati al capo 80).custodia cautelare in carcere dal 22 novembre 2022 al 15 febbraio 2023, quandocon ordinanza in pari data la custodia cautelare in carcere era stata sostituita conla misura cautelare degli arresti domiciliari in una comunità terapeutica.La misura cautelare degli arresti domiciliari si era protratta fino al 3 luglio2023, quando [OSCURATO:PERSONA] era stato rimesso in libertà con applicazionedella misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.Successivamente, con sentenza pronunciata in data 14 novembre 2023,all’esito del giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto da entrambi ireati con la formula “perché il fatto non sussiste”. La sentenza è diventatairrevocabile il 13 aprile 2024.3. La Corte di appello, con l’ordinanza impugnata, come sopra anticipato, harigettato la domanda osservando che, per tutto il periodo nel quale FabrizioMaggioni era stato sottoposto a misura cautelare detentiva nell'ambito delprocedimento penale sopra menzionato (cioè dal 22.11.2022 al 03.07.2023), lostesso [OSCURATO:PERSONA] era stato altresì detenuto in esecuzione della residuapena di anni tre e mesi quattro e giorni ventisette di reclusione di cui alprovvedimento di cumulo emesso dal Pubblico Ministero di Milano nelprocedimento di esecuzione n. 2489/2021 SIEP, emesso in data 27.07.2021 edeseguito con l'arresto del condannato in data 04.08.2021, siccome risultava dalcertificato del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] (DAP). FabrizioMaggioni rimaneva detenuto in carcere sino al giorno 11.04.2022, quando gliveniva concesso l'affidamento in prova terapeutico, che veniva sospeso in data24.11.2022 dal Magistrato di sorveglianza di Milano e successivamente revocatodal Tribunale di sorveglianza con ordinanza in data 14.12.2022, che, peraltro,fissava alla data del 10.11.2022 la cessazione del beneficio in questione.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] proseguiva in regime carcerario l'espiazione dellapena cumulata fino al 28.02.2023, quando gli veniva concessa la misuraalternativa della detenzione domiciliare, che proseguiva fino alla data del fine-pena, anticipata grazie al beneficio della liberazione anticipata, prima, dal30.12.2024 al 17.08.2024 e, poi, da quest'ultima data a quella del 16.04.2024.Nel caso in esame – ha osservato la Corte territoriale – risultava dunquesenz'altro applicabile la disposizione del comma 4 dell'art. 314 cod. proc. pen.,secondo la quale «il diritto alla riparazione (di cui ai precedenti commi dellostesso articolo 314, ndr) è escluso per quella parte della custodia cautelare chesia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per ilperiodo in cui le limitazioni conseguenti all’applicazione della custodia siano statesofferte anche in forza di altro titolo». Ha richiamato giurisprudenza di legittimitàche aveva da tempo chiarito che il diritto all'indennizzo è escluso qualora lalimitazione della libertà personale sia stata subìta non solo in virtù del titolocautelare, ma pure in virtù di un titolo definitivo, a prescindere dalla forma e/odalla modalità con cui la pena comminata da quest'ultimo titolo sia eseguita, eche, più in particolare, al fine in esame rilevano anche le modalità di espiazionedella pena diverse dalla detenzione carceraria, quali sono le misure alternativealla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzionedomiciliare.La Corte di appello ha, poi, osservato che la domanda di riparazione perl’ingiusta detenzione era comunque infondata in quanto [OSCURATO:PERSONA] avevaconcorso a dare causa, con colpa grave, alla misura cautelare detentiva che gliera stata applicata dal 22 novembre 2022 al 3 luglio 2023 in quanto avevatenuto un comportamento gravemente colposo, che nella fase cautelare avevaindotto prima il P.M. e poi il G.i.p. a ritenere che i suoi acquisti di sostanzastupefacente non fossero finalizzati solo al suo personale consumo, ma pure aun'attività di spaccio. In particolare, tale presunzione era stata favorita, da unlato, dalla vicinanza temporale tra i due acquisti e dalla loro consistenza (tral'uno e l'altro, infatti, non era passato più di un mese ed entrambi avevanopacificamente avuto a oggetto non una ma più dosi di cocaina); e, dall'altro esoprattutto, dalla circostanza che nell'uno e nell'altro caso si era trattato di unacquisto a credito, vale a dire di una modalità di acquisto molto diffusa per iconsumatori/spacciatori.4. Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia,articolando due motivi di ricorso.4.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza o erroneaapplicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,nonché contestualmente inosservanza di norme processuali stabilite a pena dinullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ex art. 606, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 314 e ss. cod. proc. pen.Rileva il difensore che [OSCURATO:PERSONA] dall’11 aprile 2022 (quindi benprima dell’arresto per cui era stata chiesta la riparazione per ingiustadetenzione) si trovava sottoposto alla misura, alternativa al carcere,dell’affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, eche detta misura alternativa era stata revocata con ordinanza del Tribunale disorveglianza di Milano in data 14 dicembre 2022 proprio a seguitodell’intervenuta sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] alla custodia cautelare incarcere, che aveva reso impossibile l’esecuzione del beneficio per fattoincolpevole (in considerazione del fatto che i reati oggetto dell’ordinanza eranocomunque precedenti all’inizio del beneficio dell’affidamento terapeutico).Lamenta che, se non fosse stata applicata la custodia cautelare in carcere,provvedimento di cumulo emesso dal Pubblico Ministero di Milano nelprocedimento di esecuzione n. 2489/2021 SIEP e non l’avrebbe scontata primain carcere e poi agli arresti domiciliari in una comunità terapeutica.Si duole, quindi, che la Corte territoriale aveva considerato, quale “altrotitolo” ostativo alla riparazione di cui al comma 4 dell’art. 314 cod. proc. pen.,anche la circostanza “incolpevole” della sopravvenuta detenzione cautelarerivelatasi ingiusta (per cui chiedeva la riparazione).Richiama giurisprudenza di legittimità, che aveva affermato il principiosecondo cui l'affidamento in prova al servizio sociale è considerato, ai fini dellariparazione per ingiusta detenzione, misura alternativa non implicante privazionedella libertà personale (Sez. 4, n. 24032 del 24/05/2023, [OSCURATO:PERSONA],non mass.).4.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta inosservanza o erroneaapplicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,nonché contestualmente mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovveroda altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, ex art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 314 e ss. cod.proc. pen.Sostiene il difensore che i due acquisti di sostanza stupefacente da parte dicon il consumo personale e che la c.d. modalità a credito, essendo limitata apochissime dosi di sostanze stupefacenti, non poteva essere considerata qualeindice disvelatore della ipotizzata attività di spaccio, tanto che [OSCURATO:PERSONA] stato poi assolto da entrambi i capi di imputazione con la formula “perché ilfatto non sussiste”. Evidenzia che la sentenza di assoluzione non avevariconosciuto la sussistenza della associazione di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309.Si duole, pertanto, che la Corte di appello aveva rigettato la domanda diriparazione, ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] aveva concorso a dare causa, concolpa grave, alla misura cautelare detentiva che gli era stata applicata dal 22novembre 2022 al 3 luglio 2023.5. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Il ricorrente lamenta che si trovava sottoposto alla misura, alternativa alladetenzione in carcere, dell’affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309, e che detta misura alternativa era stata revocata conordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano in data 14 dicembre 2022proprio a seguito dell’intervenuta sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] allacustodia cautelare in carcere, che aveva reso impossibile l’esecuzione delbeneficio per fatto incolpevole.Si duole, quindi, di avere perso il beneficio dell’affidamento in provaterapeutico per la circostanza “incolpevole” di una sopravvenuta detenzionecautelare rivelatasi ingiusta (per cui chiedeva la riparazione).Tuttavia, una simile ipotesi non rientra nei casi per i quali è previsto l'istitutodella riparazione per l'ingiusta detenzione. In primo luogo, con una simileprospettazione il ricorrente finisce per identificare nella detenzione patita inespiazione quella 'ingiusta', laddove la domanda aveva ad oggetto il periodo dicustodia cautelare che non aveva trovato corrispondenza in una condanna. Giàtanto rende il motivo manifestamente infondato. In secondo luogo, il mutaredell'affidamento in prova in detenzione non ha alcun rilievo sul piano riparatorioin casi come quello in esame, poiché ai fini dell'applicazione della previsione delcomma 4 dell'art. 314 cod. proc. pen. rileva unicamente l'esistenza di un altrotitolo che sostiene la privazione della libertà, essendo indifferenti le modalità diquesta.In tal senso, l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di riparazione per la ingiustadetenzione, la norma dell'art. 314, comma quarto, cod. proc. pen., nell'escludereil diritto alla riparazione nei casi in cui le limitazioni della libertà personale sianostate sofferte anche in virtù di altro titolo, fa riferimento solo al "titolo" senzadistinguere, in tema di esecuzione, tra l'una o l'altra forma di espiazione,affermando una piena compensazione della ingiusta detenzione subita nella partein cui essa si sovrapponga temporalmente con quella espiata in virtù di altrolegittimo provvedimento definitivo» (Sez. 4, n. 10682 del 26/01/2010, Savio,Rv. 246392-01, relativa a fattispecie in cui l'istante, al momento in cui era statoposto in regime di detenzione intramuraria, a seguito di ordine di esecuzione, poirevocato, stava espiando una pena in regime di detenzione domiciliare).E ancora «in tema di riparazione per ingiusta detenzione, anchel'affidamento in prova, quale misura alternativa alla detenzione, è equiparabilead altre modalità di espiazione della pena per le quali è escluso il diritto allariparazione a norma dell'art. 314, comma quarto, cod. proc. pen., poiché lanorma nell'escludere tale diritto nei casi in cui le limitazioni conseguentiall'applicazione della custodia cautelare siano state sofferte anche in virtù di altrotitolo, fa riferimento solo al "titolo" senza distinguere, in tema di esecuzione, tral'una o l'altra forma di espiazione, affermando una piena compensazione dellaingiusta detenzione subita nella parte in cui essa si sovrapponga temporalmentecon quella espiata in virtù di altro legittimo provvedimento definitivo» (Sez. 4,n. 24355 del 13/12/2002, dep. 2003, Vetturini, Rv. 225533-01, relativa afattispecie in cui il diritto alla riparazione è stato escluso in quanto il periodo dicustodia cautelare era stato computato ai fini della determinazione della misuradi una pena definitiva, anche se era in corso di espiazione con il regime diaffidamento in prova).Affermazione ribadita anche successivamente (Sez. 4, n. 3551 del18/01/2022, Ministero, Rv. 282576-01; Sez. 4, n. 11750 del 15/02/2019,Sabatino, Rv. 275282-01; Sez. 3, n. 43550 del 08/07/2016, Balkoci, Rv.267928-01; Sez. 4, n. 1768 del 10/12/2013, dep. 2014, Vandi, non mass.),osservandosi «come la giurisprudenza della Corte abbia più volte ribadito ilprincipio secondo il quale, proprio perché l'affidamento in prova è da considerareuna modalità esecutiva della pena detentiva, esso estingue, anche ai fini dellarecidiva, la pena detentiva ed ogni altro effetto penale (Sez. U, n. 5859 del27/10/2011, dep. 2012, Marciano, Rv. 251688; Sez. 3, n. 27689 del13/05/2010, Salzano, Rv. 247925), può essere computato ai sensi dell'art. 657,comma 2, cod. proc. pen., (Sez. 1, n.7651 del 23/01/2004, [OSCURATO:PERSONA],Rv.227116), è valutabile come situazione di pendenza del rapporto esecutivo intema di liberazione anticipata (Sez. 1, n.30302 del 6/07/2001, Rossi, Rv.219554), non è applicabile alla libertà controllata (Sez. U, n. 8058 del19/12/2001, dep. 2002, Baffico, Rv. 220821)» (Sez. 3, n. 43550 del08/07/2016, Balkoci, Rv. 267928-01).Più di recente si è precisato che «in tema di riparazione per l'ingiustadetenzione, ove risulti che l'istante, nel periodo concernente la richiesta diriparazione per l'ingiusta custodia cautelare subita, era sottoposto a regimedetentivo presso l'abitazione, il giudice deve dare conto del titolo, definitivo omeno, di tale detenzione, onde consentire la verifica della sussistenza deipresupposti per l'esclusione del diritto all'indennizzo, in quanto, in caso dilimitazioni della libertà sofferte anche in applicazione di altro titolo, tale diritto èescluso, in caso di titolo definitivo, a prescindere dalle modalità di espiazionedella pena, mentre, in caso di titolo non definitivo, solo se relativo a misuracautelare di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazione alquale è chiesto l'indennizzo» (Sez. 4, n. 3551 del 18/01/2022, Ministero, Rv.282576-01; Sez. 4, n. 4533 del 27/10/2015, dep. 2016, Ricco, Rv. 265975 -01).Nel caso in esame, essendo il titolo detentivo concorrente definitivo, il dirittoall’indennizzo è escluso a prescindere dalle modalità di espiazione della pena.3. La manifesta infondatezza del primo motivo esclude la necessità dipassare all’esame del secondo motivo di ricorso, con il quale si deducel’insussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto allariparazione.4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpaquanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 09/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]