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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 29 maggio 1972

Cassazione n. 17744/2026

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K057Q) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/05/1972 avverso il decreto del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensoreIN FATTO E IN DIRITTO

1. Con decreto del 16 giugno 2010 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione Misure di Prevenzione, nell'applicare a [OSCURATO:PERSONA] la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni quattro, disponeva, altresì, nei suoi confronti la confisca di due immobili siti nel Comune di Milano l'uno in via Teodosio 60 e l'altro in viale Brianza 33, formalmente intestati alla moglie del [OSCURATO:PERSONA], ma considerati nella disponibilità effettiva di quest'ultimo, in quanto a lui riconducibili La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in sede di impugnazione, con decreto del 12.6.2014, aveva confermato la decisione del giudice di primo grado, provvedimento che, su ricorso del proposto, era stato annullato con rinvio dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 39749 del 22.4.2016, limitatamente a un terreno, sito in [OSCURATO:PERSONA], del pari oggetto di confisca.

Il giudice di legittimità, in particolare, aveva rilevato una violazione del disposto dell'art. 649 cod. proc. pen., in quanto il giudice di appello di [OSCURATO:PERSONA] non aveva adeguatamente valutato la circostanza che la Corte d'assise d'appello di Messina, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 2.10.2012, aveva accolto l'opposizione presentata nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] contro la richiesta di confisca ex art 12 sexies d.l. 306/1992, relativa al suddetto terreno, che aveva formato oggetto allo stesso tempo della misura di prevenzione patrimoniale della confisca nell'ambito del procedimento di prevenzione in cui erano stati sottoposti alla confisca di prevenzione anche i diversi appartamenti ubicati in Milano.

La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], con il provvedimento del 27.5.2025 oggetto del ricorso per cassazione di cui si discute in questa sede, riteneva ammissibile la richiesta di revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca degli appartamenti siti in Milano, a differenza di quanto affermato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ma rigettava la richiesta difensiva, mantenendo ferma la suddetta confisca.2.

Avverso la sentenza della Corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], lamentando, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge, in relazione agli artt. 669 e 7,

I. n. 1423 del 1956, in quanto, trattandosi dei medesimi fatti, in virtù del citato provvedimento della Corte d'assise d'appello di Messina del 2.10.2012, deve disapplicarsi nei confronti del proposto, perché per lui più sfavorevole, il provvedimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Rileva al riguardo il ricorrente che nella sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione in precedenza richiamata era sfuggito che la Corte d'assise d'appello di Messina con altra ordinanza, con riferimento ai due appartamenti ubicati in Milano che, al pari del terreno in [OSCURATO:PERSONA], avevano formato oggetto di richiesta di confisca ex art 12 sexies d.l. 306/1992, aveva rigettato tale richesta, sicché, trattandosi della medesima questione giuridica, la Corte di Cassazione, ove ne avesse avuta contezza, avrebbe dovuto disporre l'annullamento con rinvio anche in relazione ai menzionati appartamenti.

In altri termini, osserva il [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del giudizio di prevenzione relativo alla confisca dei due appartamenti siti in Milano è intervenuta la menzionata sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, che, in relazione all'indicato terreno ubicato in [OSCURATO:PERSONA], oggetto di statuizione dell'ordinanza del 2.10.2012 del collegio messinese di rigetto della richiesta di confisca ex art 12 sexies d.l. 306/1992, ha accolto un rilievo della difesa del proposto, che aveva evidenziato come, ai sensi della regola del divieto di un secondo giudizio fissata dall'art. 649 cod. proc. pen., un eventuale provvedimento ablatorio di matrice preventiva fosse assimilabile, sul piano degli effetti, alla confisca prevista dal citato art. 12 sexies d.l. 306/1992, da ciò discendendo l'impossibilità di avviare un nuovo giudizio da cui potesse scaturire un nuovo vincolo ablativo sui beni rispetto ai quali vi era stato il vaglio del giudice di Messina. 2Proprio sulla base dei principi affermati dal giudice di legittimità nell'indicata sentenza di annullamento il giudice del rinvio ha successivamente revocato la misura di sicurezza patrimoniale della confisca sul terreno sito in [OSCURATO:PERSONA].

Alla stessa conclusione deve, dunque, pervenirsi anche con riferimento agli appartamenti situati a Milano, in considerazione della completa sovrapponibilità fattuale tra la vicenda oggetto del giudizio di prevenzione e quella relativa alla richiesta di confisca ex 12 sexies d.l. 306/1992, che ha determinato un contrasto tra provvedimenti, quello della prevenzione penale reggino e quello dell'esecuzione penale messinese, da risolvere, in applicazione del disposto dell'art. 669 cod. pen., disapplicando il provvedimento più sfavorevole, soluzione alla quale comunque si giungerebbe anche nel caso in cui si volessero comparare i due provvedimenti, posto che, da un lato, il giudice della prevenzione ha disposto la confisca degli immobili milanesi ritenendo non dimostrata la provenienza lecita del denaro impiegato per l'investimento in seno al nucleo familiare Pirornalli-[OSCURATO:PERSONA] sulla base di mere congetture, immaginando la non veridicità dei dati dichiarati ai fisco, mentre il giudice dell'esecuzione penale, al contrario, ha rigettato la confisca, affermando che i redditi conseguiti negli anni dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] erano "sufficienti a garantire un tenore di vita decoroso a una famiglia residente a Milano e composta da quattro persone e adeguati a garantire un risparmio tale da consentire il pagamento delle rate mensili di mutuo", con la precisazione che la parte del prezzo non coperta dal mutuo era stata garantita dal ricavato di una precedente vendita immobiliare.

In ogni caso, conclude il ricorrente, il provvedimento messinese pretermesso andava preso in considerazione come elemento nuovo idoneo a revocare il giudizio sulla confisca di prevenzione, ravvisandosi una violazione dell'art. 7,

I. n. 1423 del 1956, nell'affermazione della Corte d'appello reggina, secondo cui tale provvedimento non può essere qualificato come prova nuova decisiva, idonea a dimostrare il difetto originario dei presupposti della misura ablativa.

33. Con requisitoria scritta e conclusioni del 23.12.2025, da valere come memoria, essendo stata presentata, nelle more, richesta di trattazione orale del ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga accolto.

4. Il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni.

5. Pur apprezzando lo sforzo ricostruttivo operato dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], ritiene il Collegio che l'assunto difensivo non possa essere condiviso.

Innanzitutto, va rilevato che la menzionata sentenza di annullamento con rinvio n. 39749 del 22.4.2016 pronunciata dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, come ammesso dallo stesso ricorrente, ha riguardato esclusivamente il terreno ubicato in [OSCURATO:PERSONA], località Pozzo, oggetto, al tempo stesso, sia della confisca di prevenzione che della richiesta di confisca ex art. 12 sexies d.l. 306/1992, pur investendo il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie [OSCURATO:PERSONA] anche i due immobili siti nel Comune di Milano, l'uno in via Teodosio 60 e l'altro in viale Brianza 33, oggetto della confisca disposta con decreto in data 16 giugno 2010 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione misure di prevenzione, confermata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con decreto del 12.6.2014, impugnato innanzi alla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Non appare, pertanto, peregrino sostenere che sulla questione della assoggettabilità a confisca di prevenzione dei due appartamenti di cui si discute si sia formato un giudicato, che non consente di rimettere in discussione il tema proposto dal ricorrente, se non nei limiti in cui è consentita la revoca del provvedimento di confisca.

In ogni caso, il Collegio non ignora l'orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità volto ad ampliare la portata applicativa della norma diretta a disciplinare il contrasto tra sentenze irrevocabili pronunciate a seguito di giudizio di cognizione e decreti penali di condanna irrevocabili di cui allart. 669 cod. proc. pen., in quanto il principio di prevalenza del provvedimento più favorevole è estensibile in 4"bonam partem' anche ad altre e diverse procedure per le quali non sia espressamente previsto (cfr. Sez. 1, n. 26031 del 05/07/2005, Rv. 231932 - 01).

Deve, tuttavia, trattarsi di provvedimenti resi nell'ambito di procedure omogenee, come, ad esempio, nel caso di provvedimenti adottati nei confronti dello stesso soggetto dal giudice dell'esecuzione penale o dal tribunale di sorveglianza, concernenti i medesimi fatti e tra essi inconciliabili (cfr. Sez. 1, n. 28581 del 26/06/2008, Rv. 240482 - 01; Sez. 1, n. 14823 del 03/02/2009, Rv. 243737 - 01; Sez. 5, n. 18318 del 04/04/2019, Rv. 275917 - 01).

In questo senso, con particolare riferimento alla materia delle misure di prevenzione, si è espressa Sez. 5, n. 1481 del 16/03/2000, Rv. 216499 - 01, secondo cui è consentita l'estensione alle misure di prevenzione della disciplina dettata per le sentenze ed i decreti penali di condanna dall'art. 669 cod. proc. pen. (che prevede l'esecuzione della pronunzia più favorevole), a condizione, tuttavia, che si tratti di provvedimenti aventi identica natura ed efficacia e, dunque, relativi alla medesima misura o a misure omogenee.

Nella fattispecie portata al suo esame, la Corte ha escluso ricorresse il presupposto dell'omogeneità tra un decreto che aveva disposto la confisca ed altro decreto che aveva riconosciuto l'inefficacia del sequestro di quanto poi confiscato, osservando che diverso era l'oggetto del decidere, rappresentato, nel primo caso, da una misura definitiva di contenuto ablativo, e, nel secondo, da una misura cautelare, interinale e provvisoria; nulla rilevando, per altro, la mera coincidenza tra i beni colpiti, in modo differente, dai due distinti provvedimenti.

Applicando tali principi al caso in esame appare evidente come non sia ravvisabile una violazione dell'art. 669 cod. proc. pen., per la decisiva ragione che i provvedimenti di cui si sostiene l'inconciliabilità sono stati resi in due procedimenti relativi a due misure ablative aventi diversa natura, pur insistendo sui medesimi beni immobili.

Al riguardo si osserva che, come affermato dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, la confisca di prevenzione e la confisca 5cosiddetta "allargata", di cui all'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n.356, presentano presupposti applicativi solo in parte coincidenti, atteso che per entrambe è previsto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata, tuttavia solo per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego (cfr. Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260247 - 01).

Principi ribaditi in altra decisione, con l'opportuna precisazione che la preclusione ex art. 649 cod. proc. pen. opera solo se il primo giudizio, oltre ad avere riguardato gli stessi beni, nella disponibilità delle medesime persone, abbia avuto quale oggetto contenuti cognitivi omogenei avuto riguardo alla provenienza dei beni (cfr. Sez. 5, n. 15284 del 18/12/2017, Rv. 272837 - 01).

In conclusione, proprio la diversità delle misure ablative oggetto dei provvedimenti di cui si deduce l'inconciliabilità, resi in procedimenti di diversa natura, vale a dire, per riprendere le parole utilizzate dal ricorrente, "quello della prevenzione penale reggino e quello dell'esecuzione penale messinese", impedisce in radice di condividere la tesi difensiva sulla disapplicazione, ai sensi dell'art. 669 cod, proc. pen., del provvedimento di confisca di prevenzione, ritenuto più sfavorevole, Siffatta conclusione non si pone in contrasto con i principi richiamati nella sentenza di annullamento della Prima Sezione Penale del 22.4.2016, secondo cui "la definitività del provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di una misura patrimoniale (ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992) costituisce ostacolo radicale ad un intervento ablativo di segno positivo nel procedimento di prevenzione avente ad oggetto i medesimi beni se la decisione afferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti costitutivi comuni", determinando una preclusione processuale (cfr. p. 9). 6Sul punto, anche nella prospettiva dell'eventuale ricorso alla revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nei limiti fissati dalla recente decisione delle Sez.

U, n. 2648 del 10/07/2025, Rv. 289227 - 01, l'impugnazione appare generica.

Il ricorrente, infatti, si concentra, peraltro genericamente, sul profilo, di sicuro rilievo, della sproporzione tra patrimonio e disponibilità finanziaria nell'ottica dell'accertamento legato alla legittima provenienza dei beni della sproporzione reddituale, trascurando il profilo, del pari rilevante per l'adozione della confisca di prevenzione ai sensi dell'art. 24, co. 1, d.lgs. n. 159 del 2011, della possibile provenienza dei beni dalle attività illecite ascritte al [OSCURATO:PERSONA], anche nella forma del reimpiego del profitto di tali attività, che la stessa sentenza del 22.4.2016 della Corte di Cassazione aveva indicato come ragione giustificativa dell'adozione della misura di sicurezza patrimoniale, tanto da formare oggetto di specifico motivo di ricorso per cassazione da parte del Piromani (cfr. pp. 3-4; 7).

Peraltro, una volta ritenuta non fondata la dedotta violazione dell'art. 669 cod. proc. pen., le successive censure difensive si presentano come rilievi non in punto di violazione di legge, ma sulla motivazione del provvedimento impugnato, non consentiti in questa sede di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez.

U., 29.5.2014, n. 33451, rv. 260246).

6. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
K057Q) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/05/1972 avverso il decreto del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensoreIN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decreto del 16 giugno 2010 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione Misure di Prevenzione, nell'applicare a [OSCURATO:PERSONA] la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni quattro, disponeva, altresì, nei suoi confronti la confisca di due immobili siti nel Comune di Milano l'uno in via Teodosio 60 e l'altro in viale Brianza 33, formalmente intestati alla moglie del [OSCURATO:PERSONA], ma considerati nella disponibilità effettiva di quest'ultimo, in quanto a lui riconducibili La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in sede di impugnazione, con decreto del 12.6.2014, aveva confermato la decisione del giudice di primo grado, provvedimento che, su ricorso del proposto, era stato annullato con rinvio dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 39749 del 22.4.2016, limitatamente a un terreno, sito in [OSCURATO:PERSONA], del pari oggetto di confisca. Il giudice di legittimità, in particolare, aveva rilevato una violazione del disposto dell'art. 649 cod. proc. pen., in quanto il giudice di appello di [OSCURATO:PERSONA] non aveva adeguatamente valutato la circostanza che la Corte d'assise d'appello di Messina, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 2.10.2012, aveva accolto l'opposizione presentata nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] contro la richiesta di confisca ex art 12 sexies d.l. 306/1992, relativa al suddetto terreno, che aveva formato oggetto allo stesso tempo della misura di prevenzione patrimoniale della confisca nell'ambito del procedimento di prevenzione in cui erano stati sottoposti alla confisca di prevenzione anche i diversi appartamenti ubicati in Milano. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], con il provvedimento del 27.5.2025 oggetto del ricorso per cassazione di cui si discute in questa sede, riteneva ammissibile la richiesta di revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca degli appartamenti siti in Milano, a differenza di quanto affermato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ma rigettava la richiesta difensiva, mantenendo ferma la suddetta confisca.2. Avverso la sentenza della Corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], lamentando, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge, in relazione agli artt. 669 e 7, I. n. 1423 del 1956, in quanto, trattandosi dei medesimi fatti, in virtù del citato provvedimento della Corte d'assise d'appello di Messina del 2.10.2012, deve disapplicarsi nei confronti del proposto, perché per lui più sfavorevole, il provvedimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Rileva al riguardo il ricorrente che nella sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione in precedenza richiamata era sfuggito che la Corte d'assise d'appello di Messina con altra ordinanza, con riferimento ai due appartamenti ubicati in Milano che, al pari del terreno in [OSCURATO:PERSONA], avevano formato oggetto di richiesta di confisca ex art 12 sexies d.l. 306/1992, aveva rigettato tale richesta, sicché, trattandosi della medesima questione giuridica, la Corte di Cassazione, ove ne avesse avuta contezza, avrebbe dovuto disporre l'annullamento con rinvio anche in relazione ai menzionati appartamenti. In altri termini, osserva il [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del giudizio di prevenzione relativo alla confisca dei due appartamenti siti in Milano è intervenuta la menzionata sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, che, in relazione all'indicato terreno ubicato in [OSCURATO:PERSONA], oggetto di statuizione dell'ordinanza del 2.10.2012 del collegio messinese di rigetto della richiesta di confisca ex art 12 sexies d.l. 306/1992, ha accolto un rilievo della difesa del proposto, che aveva evidenziato come, ai sensi della regola del divieto di un secondo giudizio fissata dall'art. 649 cod. proc. pen., un eventuale provvedimento ablatorio di matrice preventiva fosse assimilabile, sul piano degli effetti, alla confisca prevista dal citato art. 12 sexies d.l. 306/1992, da ciò discendendo l'impossibilità di avviare un nuovo giudizio da cui potesse scaturire un nuovo vincolo ablativo sui beni rispetto ai quali vi era stato il vaglio del giudice di Messina. 2Proprio sulla base dei principi affermati dal giudice di legittimità nell'indicata sentenza di annullamento il giudice del rinvio ha successivamente revocato la misura di sicurezza patrimoniale della confisca sul terreno sito in [OSCURATO:PERSONA]. Alla stessa conclusione deve, dunque, pervenirsi anche con riferimento agli appartamenti situati a Milano, in considerazione della completa sovrapponibilità fattuale tra la vicenda oggetto del giudizio di prevenzione e quella relativa alla richiesta di confisca ex 12 sexies d.l. 306/1992, che ha determinato un contrasto tra provvedimenti, quello della prevenzione penale reggino e quello dell'esecuzione penale messinese, da risolvere, in applicazione del disposto dell'art. 669 cod. pen., disapplicando il provvedimento più sfavorevole, soluzione alla quale comunque si giungerebbe anche nel caso in cui si volessero comparare i due provvedimenti, posto che, da un lato, il giudice della prevenzione ha disposto la confisca degli immobili milanesi ritenendo non dimostrata la provenienza lecita del denaro impiegato per l'investimento in seno al nucleo familiare Pirornalli-[OSCURATO:PERSONA] sulla base di mere congetture, immaginando la non veridicità dei dati dichiarati ai fisco, mentre il giudice dell'esecuzione penale, al contrario, ha rigettato la confisca, affermando che i redditi conseguiti negli anni dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] erano "sufficienti a garantire un tenore di vita decoroso a una famiglia residente a Milano e composta da quattro persone e adeguati a garantire un risparmio tale da consentire il pagamento delle rate mensili di mutuo", con la precisazione che la parte del prezzo non coperta dal mutuo era stata garantita dal ricavato di una precedente vendita immobiliare. In ogni caso, conclude il ricorrente, il provvedimento messinese pretermesso andava preso in considerazione come elemento nuovo idoneo a revocare il giudizio sulla confisca di prevenzione, ravvisandosi una violazione dell'art. 7, I. n. 1423 del 1956, nell'affermazione della Corte d'appello reggina, secondo cui tale provvedimento non può essere qualificato come prova nuova decisiva, idonea a dimostrare il difetto originario dei presupposti della misura ablativa. 33. Con requisitoria scritta e conclusioni del 23.12.2025, da valere come memoria, essendo stata presentata, nelle more, richesta di trattazione orale del ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga accolto. 4. Il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni. 5. Pur apprezzando lo sforzo ricostruttivo operato dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], ritiene il Collegio che l'assunto difensivo non possa essere condiviso. Innanzitutto, va rilevato che la menzionata sentenza di annullamento con rinvio n. 39749 del 22.4.2016 pronunciata dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, come ammesso dallo stesso ricorrente, ha riguardato esclusivamente il terreno ubicato in [OSCURATO:PERSONA], località Pozzo, oggetto, al tempo stesso, sia della confisca di prevenzione che della richiesta di confisca ex art. 12 sexies d.l. 306/1992, pur investendo il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie [OSCURATO:PERSONA] anche i due immobili siti nel Comune di Milano, l'uno in via Teodosio 60 e l'altro in viale Brianza 33, oggetto della confisca disposta con decreto in data 16 giugno 2010 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione misure di prevenzione, confermata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con decreto del 12.6.2014, impugnato innanzi alla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione. Non appare, pertanto, peregrino sostenere che sulla questione della assoggettabilità a confisca di prevenzione dei due appartamenti di cui si discute si sia formato un giudicato, che non consente di rimettere in discussione il tema proposto dal ricorrente, se non nei limiti in cui è consentita la revoca del provvedimento di confisca. In ogni caso, il Collegio non ignora l'orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità volto ad ampliare la portata applicativa della norma diretta a disciplinare il contrasto tra sentenze irrevocabili pronunciate a seguito di giudizio di cognizione e decreti penali di condanna irrevocabili di cui allart. 669 cod. proc. pen., in quanto il principio di prevalenza del provvedimento più favorevole è estensibile in 4"bonam partem' anche ad altre e diverse procedure per le quali non sia espressamente previsto (cfr. Sez. 1, n. 26031 del 05/07/2005, Rv. 231932 - 01). Deve, tuttavia, trattarsi di provvedimenti resi nell'ambito di procedure omogenee, come, ad esempio, nel caso di provvedimenti adottati nei confronti dello stesso soggetto dal giudice dell'esecuzione penale o dal tribunale di sorveglianza, concernenti i medesimi fatti e tra essi inconciliabili (cfr. Sez. 1, n. 28581 del 26/06/2008, Rv. 240482 - 01; Sez. 1, n. 14823 del 03/02/2009, Rv. 243737 - 01; Sez. 5, n. 18318 del 04/04/2019, Rv. 275917 - 01). In questo senso, con particolare riferimento alla materia delle misure di prevenzione, si è espressa Sez. 5, n. 1481 del 16/03/2000, Rv. 216499 - 01, secondo cui è consentita l'estensione alle misure di prevenzione della disciplina dettata per le sentenze ed i decreti penali di condanna dall'art. 669 cod. proc. pen. (che prevede l'esecuzione della pronunzia più favorevole), a condizione, tuttavia, che si tratti di provvedimenti aventi identica natura ed efficacia e, dunque, relativi alla medesima misura o a misure omogenee. Nella fattispecie portata al suo esame, la Corte ha escluso ricorresse il presupposto dell'omogeneità tra un decreto che aveva disposto la confisca ed altro decreto che aveva riconosciuto l'inefficacia del sequestro di quanto poi confiscato, osservando che diverso era l'oggetto del decidere, rappresentato, nel primo caso, da una misura definitiva di contenuto ablativo, e, nel secondo, da una misura cautelare, interinale e provvisoria; nulla rilevando, per altro, la mera coincidenza tra i beni colpiti, in modo differente, dai due distinti provvedimenti. Applicando tali principi al caso in esame appare evidente come non sia ravvisabile una violazione dell'art. 669 cod. proc. pen., per la decisiva ragione che i provvedimenti di cui si sostiene l'inconciliabilità sono stati resi in due procedimenti relativi a due misure ablative aventi diversa natura, pur insistendo sui medesimi beni immobili. Al riguardo si osserva che, come affermato dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, la confisca di prevenzione e la confisca 5cosiddetta "allargata", di cui all'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n.356, presentano presupposti applicativi solo in parte coincidenti, atteso che per entrambe è previsto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata, tuttavia solo per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego (cfr. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260247 - 01). Principi ribaditi in altra decisione, con l'opportuna precisazione che la preclusione ex art. 649 cod. proc. pen. opera solo se il primo giudizio, oltre ad avere riguardato gli stessi beni, nella disponibilità delle medesime persone, abbia avuto quale oggetto contenuti cognitivi omogenei avuto riguardo alla provenienza dei beni (cfr. Sez. 5, n. 15284 del 18/12/2017, Rv. 272837 - 01). In conclusione, proprio la diversità delle misure ablative oggetto dei provvedimenti di cui si deduce l'inconciliabilità, resi in procedimenti di diversa natura, vale a dire, per riprendere le parole utilizzate dal ricorrente, "quello della prevenzione penale reggino e quello dell'esecuzione penale messinese", impedisce in radice di condividere la tesi difensiva sulla disapplicazione, ai sensi dell'art. 669 cod, proc. pen., del provvedimento di confisca di prevenzione, ritenuto più sfavorevole, Siffatta conclusione non si pone in contrasto con i principi richiamati nella sentenza di annullamento della Prima Sezione Penale del 22.4.2016, secondo cui "la definitività del provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di una misura patrimoniale (ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992) costituisce ostacolo radicale ad un intervento ablativo di segno positivo nel procedimento di prevenzione avente ad oggetto i medesimi beni se la decisione afferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti costitutivi comuni", determinando una preclusione processuale (cfr. p. 9). 6Sul punto, anche nella prospettiva dell'eventuale ricorso alla revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nei limiti fissati dalla recente decisione delle Sez. U, n. 2648 del 10/07/2025, Rv. 289227 - 01, l'impugnazione appare generica. Il ricorrente, infatti, si concentra, peraltro genericamente, sul profilo, di sicuro rilievo, della sproporzione tra patrimonio e disponibilità finanziaria nell'ottica dell'accertamento legato alla legittima provenienza dei beni della sproporzione reddituale, trascurando il profilo, del pari rilevante per l'adozione della confisca di prevenzione ai sensi dell'art. 24, co. 1, d.lgs. n. 159 del 2011, della possibile provenienza dei beni dalle attività illecite ascritte al [OSCURATO:PERSONA], anche nella forma del reimpiego del profitto di tali attività, che la stessa sentenza del 22.4.2016 della Corte di Cassazione aveva indicato come ragione giustificativa dell'adozione della misura di sicurezza patrimoniale, tanto da formare oggetto di specifico motivo di ricorso per cassazione da parte del Piromani (cfr. pp. 3-4; 7). Peraltro, una volta ritenuta non fondata la dedotta violazione dell'art. 669 cod. proc. pen., le successive censure difensive si presentano come rilievi non in punto di violazione di legge, ma sulla motivazione del provvedimento impugnato, non consentiti in questa sede di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. U., 29.5.2014, n. 33451, rv. 260246). 6. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento. P. P.Q.M
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