CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 05853/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per manifesta infondatezza nonché diretti a proporre una lettura alternativa del fatto, già disattesa con congrua motivazione in sentenza in base alla completa ricostruzione della vicenda e delle condotte minatorie e ripetutamente violente, dirette ad ostacolare ed impedire la perquisizione; rilevato, peraltro, che la prospettazione difensiva trascura del tutto il materiale rinvenuto nell'abitazione, di cui si dà atto in sentenza (pag. 4), che offre logica e coerente lettura del comportamento del ricorrente (pag.5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere stensore Il Presidente