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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33806/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 109 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo e secondo motivo (sulla motivazione sulla ritenuta responsabilità; sulla sussistenza degli elementi del reato) da critiche generiche e di fatto (quanto all'errata e falsa valutazione del quadro probatorio, cfr. Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), meramente oppositive rispetto a profili già adeguatamente vagliati con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito; il terzo motivo (sulla recidiva) da censure generiche e manifestamente infondate, risultando la motivazione sul punto del tutto congrua e priva di vizi rilevabili in questa sede; il quarto motivo (sulla condanna civile) non correlate a specifiche censure di appello e del tutto generiche rispetto al danno accertato in giudizio; il quinto motivo (sul trattamento sanzionatorio e sul beneficio sospensivo della pena) da critiche astratte rispetto alla sentenza impugnata (in punto di dosimetria della pena e sui precedenti ostativi al beneficio); Considerata la memoria difensiva a sostegno dell'ammissibilità e fondatezza del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 109 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo e secondo motivo (sulla motivazione sulla ritenuta responsabilità; sulla sussistenza degli elementi del reato) da critiche generiche e di fatto (quanto all'errata e falsa valutazione del quadro probatorio, cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), meramente oppositive rispetto a profili già adeguatamente vagliati con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito; il terzo motivo (sulla recidiva) da censure generiche e manifestamente infondate, risultando la motivazione sul punto del tutto congrua e priva di vizi rilevabili in questa sede; il quarto motivo (sulla condanna civile) non correlate a specifiche censure di appello e del tutto generiche rispetto al danno accertato in giudizio; il quinto motivo (sul trattamento sanzionatorio e sul beneficio sospensivo della pena) da critiche astratte rispetto alla sentenza impugnata (in punto di dosimetria della pena e sui precedenti ostativi al beneficio); Considerata la memoria difensiva a sostegno dell'ammissibilità e fondatezza del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 33806/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris