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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2023

Cassazione n. 09394/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 28622-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 157/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 28622 sez.

ML - ud. 16-11-2021 -2- R.G.28622/2020 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'Appello di Catania, in riforma della pronuncia del Tribunale Siracusa, ha rigettato l'opposizione ad avviso di addebito proposta da [OSCURATO:PERSONA], ingegnere dipendente a tempo indeterminato iscritto all'albo professionale ma non ad Inarcassa, contenente la richiesta di pagamento dei contributi derivanti dall'esercizio della libera professione nell'anno 2008; la Corte territoriale, richiamandosi ai principi di diritto affermati da questa Corte circa la sussistenza dell'obbligo contributivo, ha accolto l'appello dell'[OSCURATO:PERSONA], affermando la legittimità dell'iscrizione del professionista alla gestione separata, attesa la diversa finalità, di natura solidaristica, della contribuzione integrativa versata ad Inarcassa; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod., proc. civ., il ricorrente contesta "Eccezione di prescrizione del contributo relativo all'anno 2008.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 cod.civ. in combinato disposto con l'art. 3 L. 335/1995.

Prescrizione del pagamento del contributo GS relativo all'anno 2008 di cui all'avviso di addebito impugnato"; la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione concernente la decorrenza del dies a quo della stessa, proposta all'udienza di discussione del 20.02.2020 e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo; il motivo presenta un evidente profilo di inammissibilità, atteso che la doglianza in cui lo stesso si sostanzia rimane generica, in assenza di allegazione del verbale d'udienza da cui risulti che l'eccezione di decorrenza del dies a quo era stata ritualmente proposta dinanzi al giudice dell'appello; nonostante la genericità della doglianza - controvertendosi di prescrizione, materia per la quale il giudice è tenuto a valutare, anche d'ufficio - il profilo i d'inammissibilità resta superato dall'obbligo di pronuncia il quale ultimo, induce a un giudizio di infondatezza del motivo di ricorso; di recente questa Corte ha ribadito che in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento degli medesimi; che ai fini della decorrenza assume rilievo il differimento dei termini previsto dai d.P.C.M. emanati in relazione ai contributi dovuti per le singole annualità in favore dei titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni stabilite dalle predette normative succedutesi nel tempo (Cass. n. 10273 e Cass. 33331 del 2021); segnatamente nel caso in esame, trattandosi del pagamento del saldo relativo ai contributi previdenziali dovuti per l'anno 2008, ai fini della corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione del credito, assume rilievo il differimento dello stesso dal 16 giugno al 7 luglio 2009 disposto dal d.P.C.M 4 giugno 2009 (pubblicato in Gazz.

Uff. n.137 del 16 giugno 2009); pertanto, alla data del 30 giugno 2014, di notifica dell'avviso bonario di addebito notificato a [OSCURATO:PERSONA], costituente il primo atto interruttivo della prescrizione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], il termine quinquennale non era ancora decorso e il credito previdenziale era ancora esigibile; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, all'Adunanza camerate del 16 novembre 2023 ,r- [OSCURATO:PERSONA],M one -')EPC..

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 28622-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 157/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 28622 sez. ML - ud. 16-11-2021 -2- R.G.28622/2020 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'Appello di Catania, in riforma della pronuncia del Tribunale Siracusa, ha rigettato l'opposizione ad avviso di addebito proposta da [OSCURATO:PERSONA], ingegnere dipendente a tempo indeterminato iscritto all'albo professionale ma non ad Inarcassa, contenente la richiesta di pagamento dei contributi derivanti dall'esercizio della libera professione nell'anno 2008; la Corte territoriale, richiamandosi ai principi di diritto affermati da questa Corte circa la sussistenza dell'obbligo contributivo, ha accolto l'appello dell'[OSCURATO:PERSONA], affermando la legittimità dell'iscrizione del professionista alla gestione separata, attesa la diversa finalità, di natura solidaristica, della contribuzione integrativa versata ad Inarcassa; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod., proc. civ., il ricorrente contesta "Eccezione di prescrizione del contributo relativo all'anno 2008. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 cod.civ. in combinato disposto con l'art. 3 L. 335/1995. Prescrizione del pagamento del contributo GS relativo all'anno 2008 di cui all'avviso di addebito impugnato"; la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione concernente la decorrenza del dies a quo della stessa, proposta all'udienza di discussione del 20.02.2020 e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo; il motivo presenta un evidente profilo di inammissibilità, atteso che la doglianza in cui lo stesso si sostanzia rimane generica, in assenza di allegazione del verbale d'udienza da cui risulti che l'eccezione di decorrenza del dies a quo era stata ritualmente proposta dinanzi al giudice dell'appello; nonostante la genericità della doglianza - controvertendosi di prescrizione, materia per la quale il giudice è tenuto a valutare, anche d'ufficio - il profilo i d'inammissibilità resta superato dall'obbligo di pronuncia il quale ultimo, induce a un giudizio di infondatezza del motivo di ricorso; di recente questa Corte ha ribadito che in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento degli medesimi; che ai fini della decorrenza assume rilievo il differimento dei termini previsto dai d.P.C.M. emanati in relazione ai contributi dovuti per le singole annualità in favore dei titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni stabilite dalle predette normative succedutesi nel tempo (Cass. n. 10273 e Cass. 33331 del 2021); segnatamente nel caso in esame, trattandosi del pagamento del saldo relativo ai contributi previdenziali dovuti per l'anno 2008, ai fini della corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione del credito, assume rilievo il differimento dello stesso dal 16 giugno al 7 luglio 2009 disposto dal d.P.C.M 4 giugno 2009 (pubblicato in Gazz. Uff. n.137 del 16 giugno 2009); pertanto, alla data del 30 giugno 2014, di notifica dell'avviso bonario di addebito notificato a [OSCURATO:PERSONA], costituente il primo atto interruttivo della prescrizione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], il termine quinquennale non era ancora decorso e il credito previdenziale era ancora esigibile; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, all'Adunanza camerate del 16 novembre 2023 ,r- [OSCURATO:PERSONA],M one -')EPC..
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