CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 31 gennaio 2025
Cassazione n. 16125/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 31.1.2025 il Tribunale di Genova, pronunciandosi sull'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Savona in data 8.1.2025 gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 81 cod.pen., 73, comma 4, e 80, comma 2, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, ha confermato l'ordinanza impugnata. La contestazione provvisoria elevata nei confronti dell'odierno ricorrente trae origine da un'indagine condotta tra novembre 2023 e maggio 2024 fondata essenzialmente su intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali da cui emergeva una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di Albenga, gestita da tale [OSCURATO:PERSONA] il quale, in concorso di volta in volta con soggetti diversi, acquisiva rilevanti quantitativi di marijuana, hashish ed in misura minore di cocaina, destinandoli a successiva rivendita. Nel periodo di osservazione in particolare emergevano i contatti con [OSCURATO:PERSONA] per il rifornimento di hashish e segnatamente la cessione di 500 gr. di hashish-:01 prezzo di Euro 750,00 in Albenga il 21.2.2024; la cessione di un panetto di hashish, quale "assaggio di prova", ad un prezzo imprecisato in Albenga il 4 maggio 2024; la cessione di 15 Kg. di hashish del tipo Mousse al prezzo di Euro 23.250,00 in Albenga 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.1. Il Tribunale ha rigettato l'istanza di riesame ritenendo che le svariate cessioni di hashish contestate siano state chiaramente dimostrate dal compendio captativo, ritenendo del pari la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 d.p.r. n. 309 del 1990, atteso che dalle captazioni in data prossima al 21 febbraio 2024 emergeva una disponibilità di ben 45 Kg di hashish. Quanto alle esigenze cautelari, una volta reputato il rischio di recidivanza, il Tribunale ha ritenuto unica misura adeguata quella della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui si duole della violazione di legge ex art. 606, lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 di cui al capo g) dell'ordinanza custodiale. Si assume che la contestazione dell'aggravante de qua é collegata ad una intercettazione ambientale ove si farebbe riferimento ad una cessione di 30 kg di hashish. Si sottolinea che la giurisprudenza di legittimità per le droghe leggere ha introdotto come discrimine il quantitativo di 50 kg e quindi il quantitativo in questione sarebbe al di sotto ma in più il Tribunale del riesame ha attribuito allo stesso un grado di purezza superiore al 5%. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell'indagato all'interno del sodalizio, elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489). Ebbene, nella specie, il ricorrente non allega neppure in che modo l'esclusione della contestata aggravante di cui all'art. 80 d.p.r. n. 309 del 1990 possa incidere sulla misura cautelare. 2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1